DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitaRIO della regione abruzzo

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

Pescara, 11 Giugno 2009    N°40/09 del Registro delle deliberazioni

Vista la Deliberazione di G.R nn. 658 del 09.07.2007, come integrata dalla n° 833 del 13.08.2007, recante “Recepimento del D.M. 12.09.2006 – Aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera”;

Considerato che il predetto provvedimento era adottato al fine della complessiva revisione della problematica delle tariffe per le prestazioni ospedaliere, in ragione:

-    della necessità di aggiornamento del provvedimento regionale tariffario adottato da ultimo (Deliberazione di Consiglio Regionale n° 157/1 del 21.12.2004);

-    dell’introduzione – Decreto Ministeriale 21 novembre 2005 – di nuovi DRG, per i quali non risultava stabilita e non risulta a tutt’oggi fissata, a livello nazionale, una tariffa di riferimento;

-    della necessità di recepimento del D.M. 12.09.2006, “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, oggetto degli impegni assunti in sede di Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, di cui alla Del. di G.R. 224 del 13.03.2007;

Considerato che avverso le deliberazioni n° 658 del 09.07.2007 e 833 del 13.08.2007 è stato proposto ricorso al giudice amministrativo, ad iniziativa di nove Strutture private eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e dell’AIOP, quale Organizzazione Sindacale rappresentativa della categoria;

Dato atto che il TAR L’Aquila si è espresso sui contenziosi esperiti, definendo nel merito la vicenda giudiziale con parziale accoglimento delle censure dei ricorrenti e annullamento dei provvedimenti tariffari;

Considerato che avverso la decisione amministrativa di I° grado l’Amministrazione regionale ha esperito ricorso in appello, con richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione della medesima;

Dato atto che il Consiglio di Stato, con ordinanza n° 16/2009 in data 17 febbraio 2009, si è espresso in ordine all’istanza cautelare relativamente ad uno dei contenziosi pendenti, con decisione di rigetto: “tenuto conto delle vicende successive al radicarsi della vertenza e della sommaria delibazione dei motivi, dalla quale non discende una favorevole prognosi sull’esito dell’appello”;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza alla definizione delle tariffe applicabili alle prestazioni ospedaliere, stante l’attuale deregolamentazione della materia, tenendo conto della sostanza delle decisioni giurisdizionali sopra menzionate e degli obblighi regionali stabiliti nel Piano di risanamento, anche al fine di procedere alla definizione degli Accordi con le strutture erogatrici per l’anno 2009;

Rilevato che, allo stato e stante l’evidente urgenza, non è consentito procedere ad uno studio effettuato sulla base dei costi di produzione, rilevabili in base a contabilità analitica, presso le strutture operanti sul territorio regionale;

Visto il Decreto Ministeriale 21 novembre 2005, recante “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere”, che prevede, ai fini della remunerazione, l’adozione della versione 19 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni o le eventuali revisioni;

Vista la Del. GR n. 1422 del 29 dicembre 2005, con cui il nuovo sistema di classificazione è stato recepito in ambito regionale;

Considerato che il nuovo sistema di classificazione ha introdotto nuovi DRG sprovvisti di tariffazione a livello nazionale, e che pertanto con la deliberazione di G.R. 529/C del 22.05.2006 le tariffe relative ai nuovi DRG sono state definite, in via provvisoria, sulla base del provvedimento tariffario adottato dal Coordinamento della Mobilità Interregionale in data 15.12.2005 per la remunerazione delle prestazioni assistenziali in regime di mobilità interregionale (TUC 2006);

Visto il Decreto Ministero della Sanità 12 settembre 2006, che definisce la “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie”, ed in particolare l’art. 2, concernente l’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera;

Dato atto che il DM 12.09.2006 indica le tariffe applicabili alle prestazioni di assistenza ospedaliera in base alla versione 10 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), ovvero quella anteriore al DM 21.11.2005, non risolvendo il problema relativo alla tariffazione applicabile ai nuovi DRG;

Richiamato l’art. 2, comma 9, della L.  28.12.1995 n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

Vista la Del. G.R. n. 224 del 13.03.2007, recante “Approvazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n° 311”;

Considerato che al paragrafo 1.1.4, numero 8, dell’allegato alla predetta Deliberazione (Piano di risanamento Sistema Sanitario Regionale 2007 – 2009), è stabilito che la Regione debba adottare una Deliberazione di recepimento del DM 12.09.2006; e che al paragrafo 1.1.2.1, stesso atto, è previsto l’impegno all’adozione di un piano tariffario per le prestazioni ospedaliere entro i tetti di cui al D.M. 12.06.2006;

Visto che con Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 è stata introdotta la nuova classificazione delle diagnosi e interventi ICD 9 CM versione 24 del Grouper, con eliminazione di alcuni precedenti DRG e introduzione di nuovi nel numero complessivo di 56, efficace a decorrere dal 1 gennaio 2009;

Considerato che alla nuova classificazione non è correlata una indicazione tariffaria, e che pertanto occorre provvedere, fra l’altro, alla tariffazione dei 54 DRG non previsti nella versione precedente del Grouper;

Rilevato che allo stato, non potendosi procedere alla redazione del tariffario regionale in base ad analisi dei costi, la tariffazione deve essere stabilita con riferimento all’unico dato attuale e disponibile, ovvero alle tariffe definite nel citato DM 12.09.2006;

Ritenuto, in proposito, di poter effettuare una riconduzione dei nuovi DRG a quelli esistenti e tariffati a livello nazionale, secondo il criterio di corrispondenza contenuto nell’elenco allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, nelle more dell’adozione di un provvedimento tariffario specifico nazionale e/o regionale;

Richiamato l’art. 1, comma  171, legge 30.12.2004 n° 311 sulla base del quale è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente;

Vista la nota n° 10633 del 24.04.2009, con cui il presente atto è stato trasmesso ai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dell’Economia e Finanze, al fine dell’emanazione del parere previsto nell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

Visto il parere favorevole n° prot. 137/P, reso dal Ministero della Salute di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 10.09.2009 acquisito alla Direzione Sanità col n° 14097/Comm./7 il giorno 11.06.2009;

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

DELIBERA

1)   di recepire integralmente, con riferimento alle prestazioni di assistenza ospedaliera, le prescrizioni di cui al decreto del Ministero della Salute 12.09.2006;

2)   di stabilire che alle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel territorio regionale,  siano remunerate come segue:

A.  applicazione, in via generale, delle tariffe massime di cui al decreto ministeriale 12.09.2006, senza decurtazioni;

B.  per i DRG introdotti dalla classificazione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008 (ICD 9 CM versione 24 del Grouper), applicazione della tariffa stabilita nel DM 12.09.2006, secondo il criterio di riconduzione dei DRG esplicitato nell’atto allegato presente deliberazione (all. 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

C.  per i DRG introdotti dal decreto ministeriale 21 novembre 2005 (versione 19 del Grouper), applicazione della tariffa corrispondente stabilita nel vigente provvedimento per la mobilità interregionale (TUC);

3)   di stabilire che le tariffe indicate nel presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009 a tutte le prestazioni rese in ambito regionale, a pazienti residenti e non;

4)   di precisare specificatamente, in conformità alle prescrizioni del DM 2006 e agli adempimenti in materia di Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, i seguenti criteri di remunerazione:

-    per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera, in caso di ricovero di durata superiore ai 60 giorni nella disciplina individuata con codice 56 dal DM sanità 23.12.1996, la remunerazione massima da corrispondere oltre il 60° giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 40%;

-    per le prestazioni di lungodegenza, in caso di ricovero di durata superiore ai 60 giorni la remunerazione massima da corrispondere oltre il 60° giorno è pari alla tariffa giornaliera ridotta del 30%;

5)   di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet regionale.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Segue allegato