GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l’evento sismico del 6 aprile 2009, avvenuto in Abruzzo, ha interessato in particolare la Provincia di L’Aquila ed ha causato il crollo e/o l’inagibilità di molti edifici, ubicati nel territorio provinciale, in cui operano Enti, Agenzie, organismi statali e/o regionali, le cui attività istituzionali ed in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti, autorizzazioni, nulla-osta, ..etc. sono attualmente impedite e/o fortemente rallentate;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che ha abrogato la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i.;

Visto l’art. 227, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la quale si dispone che restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs 24.06.2003, n. 209;

Visto il D.Lgs 24.06.2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

Richiamata la DGR 29.11.2006, n. 1399, L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale “Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. 4.11.2005, n. 1089;

Vista la DGR n. 790 del 3/08/07 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05/09/07;

Vista la DGR 4.12.2008, n. 1192 “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”;

Richiamata la DGR 30.03.2009, n. 158 “DGR n. 997 dell’8.10.2007 avente per oggetto: DGR n. 461/06 del 3.05.2006 - D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica – Disposizioni in materia di autorizzazioni avente valore di AIA”;

Vista la DGR 14 aprile 2009, n. 178 avente per oggetto: “Sisma del 6 aprile 2006 - Prime disposizioni generali” che per estratto recita:

“omissis……..

-     4. Con riferimento a tutte le procedure e/o provvedimenti ad istanza di parte relativi ad ipotesi nella quali il mancato riscontro dell’Amministrazione equivale a provvedimento di assenso o di diniego, con scadenza in data successiva al 6 aprile 2009, il presente atto costituisce provvedimento generale ed espresso soprassessorio, inibitorio del formarsi di qualsivoglia consenso o diniego procedimentale, facendo salvo il successivo scrutinio dell’amministrazione posteriormente al 30 giugno 2009, data dalla quale torneranno a decorrere i termini di cui ad ogni singolo procedimento” e altresì;

-     5. E’ fatta salva, in ogni caso, la motivata possibilità di adozione di atti o provvedimenti puntuali ove i direttori od i dirigenti competenti ne ravvisino la imminente necessità, da esplicitare nell’atto medesimo;

omissis…”;

Richiamate le OO.PP.CC.MM. nn. 3753 - 3754 - 3755, che dispongono interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la Provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009;

Richiamato in particolare, l’art. 6, punto 1) della predetta Ordinanza n. 3753 che recita: “Per i soggetti che alla data del 5 aprile erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma, sono sospesi fino al 31 dicembre 2009 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza”;

Dato atto che i territori in cui hanno sede alcuni impianti di smaltimento/recupero di rifiuti sono stati interessati dall’evento sismico di rilevanti dimensioni, compromettendo le normali attività e determinando un grave disagio socio economico, e pertanto detti eventi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali;

Evidenziato che, per taluni procedimenti ancora in corso, nella fase istruttoria sono emerse particolari criticità gestionali e/o strutturali, che hanno portato la Regione all’adozione di provvedimenti sanzionatori ex art. 208 del D.Lgs. 156/06 e s.m.i., sospensioni, aperture di procedimenti, diffide, convocazioni di Conferenze dei Servizi, successivamente rinviate a causa dell’evento sismico e per le quali non si è in grado di prevedere puntualmente la conclusione dell’iter;

Rilevato che alcune attività sono state obbligatoriamente interrotte a causa della mancata definizione, nei termini di scadenza, delle procedure istruttorie di rinnovo e/o proroga, attualmente in corso;

Ritenuto opportuno prevedere che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L’Aquila, per cui:

a)   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

b)   i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

venga prorogata alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

Dato atto che le eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella Regione Abruzzo, fa ritenere urgente di dover porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali attività lavorative per tutti quegli impianti di smaltimento/recupero della Provincia di L’Aquila autorizzati in procedura ordinaria nonché iscritti in procedura semplificata, alle stesse condizioni già autorizzate/iscritte, riservandosi appena possibile la ultimazione dei predetti procedimenti amministrativi;

Ritenuto di dover escludere, dall’ambito di applicazione del presente provvedimento, gli impianti di discariche di rifiuti urbani speciali non pericolosi, in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati ed altresì gli impianti di gestione dei rifiuti soggetti alle procedure di Autorizzazione Ambientale Integrata IPPC, in quanto inseriti nella DGR 30.03.2009, n. 158 richiamata in premessa;

Richiamata la nota del P.R.A. della Provincia di Chieti, prot.n. 2991/09 del 21.04.2009, avente per oggetto: “Emergenza terremoto Abruzzo. Richiesta elenco demolitori autorizzati della Provincia di L’Aquila”, operante per conto del P.R.A. di L’Aquila, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti in data 21.04.2009, con nota prot.n. 8374/DR/4;

Richiamati tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i., e che le operazioni siano svolte in conformità ai principi generali previsti da D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Precisato che presso gli impianti devono sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

Ritenuto di dover richiamare per tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento il possesso delle garanzie finanziare previste ai sensi della D.G.R. 3.08.2007, n. 790 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/ recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.07;

DELIBERA

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di STABILIRE ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., che ogni attività attinente l’esercizio di impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, già autorizzata ai sensi di legge, operanti nella Provincia di L’Aquila, giusta DGR 14.04.2009, n. 178 per cui:

c)   i termini di validità delle autorizzazioni siano in fase di scadenza;

d)  i termini di validità delle autorizzazioni siano scaduti e per i quali sono in corso i procedimenti di rinnovo o di rilascio di nuova autorizzazione;

è prorogata al 30 giugno 2009, alle stesse condizioni stabilite nelle autorizzazioni già rilasciate;

2)   di RISERVARSI eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al punto 1), qualora si rendessero necessarie;

3)   di RIBADIRE che il presente provvedimento non si applica agli impianti di smaltimento assoggettati al D.Lgs. 36/03 e s.m.i., nonché gli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05 (IPPC), in quanto sottoposti all’adozione di puntuali provvedimenti dedicati, salvo provvedimenti emergenziali, connessi agli eventi sismici, che saranno adottati dalle Autorità statali;

4)   di DISPORRE da parte del Servizio competente, l’adozione di provvedimenti dirigenziali consequenziali, previa verifica della conformità alle norme di settore vigenti, degli atti tecnico-amministrativi riferiti ai singoli impianti di smaltimento/recupero, ove non siano state accertate, alla data di adozione del presente atto, situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente e con esclusione di richieste di varianti sostanziali, ai sensi della DGR n. 1192/08;

5)   di TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA Direzione Centrale, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila, al P.R.A. della Provincia di Chieti, operante per conto del P.R.A. di L’Aquila ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;

6)   di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.