IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

determina

- per quanto sopra esposto:

1)   di assegnare i terreni riportati in catasto al Foglio n. 11 particelle n. 14, 15, 16, 34, 36, 37, 40, 84, 89, 109, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129  in agro del Comune di Capitignano, alla categoria "A" ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;

2)   di autorizzare il Comune di Capitignano a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Cooperativa Aterno Boschi con sede in Cagnano Amiterno (AQ) con le seguenti prescrizioni: a)prima di procedere alla stipula dell’atto di concessione L’Amministrazione Separata in parola deve attestare che i cives conservano nella propria disponibilità altri terreni in quantità tale da assicurare l’esercizio di “fida pascolo”; b) L’Amministrazione Separata deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione della Frazione esercita abitualmente (quale la raccolta dei prodotti del sottobosco); c) il concessionario deve provvedere, tramite l’Amministrazione Separata, a soddisfare l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia, con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione dell’Amministrazione Separata; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Collebrincioni; e) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

3)   di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Capitignano, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Dott.ssa Marzia Di Marzio