Il presidente della giunta regionale

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 4;

Visto il D.P.G.R. n. 78 del 15.06.2005, integrato con D.P.G.R. n. 176 del 21.12.2006, con il quale si obbligava il Comune di Fagnano Alto a concedere terre civiche a favore della Ditta FIN.SER.T. per realizzazione impianto radio televisivo con i relativi manufatti per il posizionamento delle apparecchiature;

Vista Determinazione Dirigenziale n. DH7/293/Usi Civici del 30/03/2009, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato la richiesta del Comune di Fagnano Alto riguardante la rettifica della particella catastale nel senso che anziché concedere alla Ditta FIN.SER.T. la n. 141 del Foglio n. 8 devono concedersi le particelle n. 181 e 960 sempre del Foglio di mappa n. 8;

Ritenuto di poter condividere quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale sopra richiamata;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    di rettificare i dati catastali riportati nel D.P.G.R. n. 78 del 15/06/2005, integrato con D.P.G.R. n. 176 del 21/12/2006, come riportati nella determinazione Dirigenziale n. DH7/293/ Usi Civici del 30/03/2009 del citata nelle premesse;

-    restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel D.P.G.R. n. 78/2005 integrato con D.P.G.R. n. 176/2006.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte del Comune di Fagnano Alto e della Ditta, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L’AQUILA Lì 12/6/2009

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato