GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto del MIPAAF n. 3890 dell’08 maggio 2009 con il quale, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione a livello regionale alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, anche al fine di non perdere i finanziamenti assegnati alla Regione Abruzzo dal Programma Nazionale di Sostegno per la campagna 2008/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Considerata la necessità che le norme da emanare a livello regionale, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, siano in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel precitato Decreto n. 3890 dell’08 maggio 2009 ed adottato contestualmente alle linee guida;

Considerato che il patrimonio vitivinicolo regionale rappresenta una particolare opportunità per promuovere il territorio e la tradizione abruzzese e proporli in tutti Paesi terzi;

Ritenuto di stabilire che la Regione Abruzzo, per la realizzazione del presente programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2008/2009, intende avvalersi delle disposizioni contenute nel Decreto n. 3890 dell’08 maggio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26/05/2009;

Ritenuto di stabilire che i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del sopraccitato Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in duplice originale al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo ed all’ Organismo Pagatore AGEA ed in copia al Ministero;

Ritenuto opportuno, in conformità all’articolo 1 comma 4, consentire che, per la campagna 2008/2009, i parametri percentuali riferiti all’imbottigliamento e/o alla quota di export non costituiscano requisito essenziale per la presentazione della domanda;

Ritenuto altresì opportuno, che i parametri percentuali riferiti all’imbottigliamento e/o alla quota di export siano comunque dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione;

Ritenuto, inoltre, di assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2008/2009 tutti i fondi di cui all’allegato 1b del D.M. n. 3890 del 08.05.2009 pari ad € 427.207,75;

Dato atto che l’ARSSA, in qualità di ente pubblico strumentale della Regione Abruzzo, è in grado di promuovere la partecipazione dei produttori ai progetti strategici, può partecipare alla loro redazione, ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale;

Dato atto che per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicheranno le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3890 dell’08 maggio 2009;

Dato atto che, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

delibera

Per quanto espresso in narrativa:

1.   di stabilire che la Regione Abruzzo intende assegnare al programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2008/2009 tutti i fondi destinati alla misura nell’ambito del quadro finanziario riportato nella tabella Allegato 1b del D.M. n. 3890 del 08.05.2009, pari ad € 427.207,75;

2.   di stabilire che la Regione Abruzzo, per la realizzazione del presente programma di “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2008/2009, intende avvalersi delle disposizioni contenute nel Decreto n. 3890 dell’08 maggio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26/05/2009;

3.   di stabilire che i progetti per l’accesso ai fondi di competenza regionale devono essere presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione del sopraccitato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in duplice originale al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo ed all’ Organismo Pagatore AGEA ed in copia al Ministero;

4.   di consentire, in conformità all’articolo 1 comma 4, che, per la campagna 2008/2009, i parametri percentuali riferiti all’imbottigliamento e/o alla quota di export non costituiscano requisito essenziale per la presentazione della domanda;

5.   di prevedere che i parametri percentuali riferiti all’imbottigliamento e/o alla quota di export siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione;

6.   di stabilire che l’ARSSA, in qualità di ente pubblico strumentale della Regione Abruzzo, può promuovere la partecipazione dei produttori ai progetti strategici, può partecipare alla loro redazione, ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale

7.   di stabilire che per tutto quanto non previsto dalla presente Deliberazione si applicheranno le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 3890 dell’08 maggio 2009;

8.   di provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo Pagatore AGEA;

9.   di incaricare la Direzione Agricoltura di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del programma con il Ministero e l’AGEA O.P.;

10. di provvedere alla pubblicazione sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo.