IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) DI RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/42 del 18.05.04, successivamente integrata con D.D. n DF3/14 del 10.02.2005 e n. DN3/190 del 20.12.2007, per la gestione di un centro di autodemolizione, ubicato nel Comune di Vasto (CH), in via Madonna della Saletta, n. 37, al foglio di mappa catastale n. 32 particella n. 54/55/258, con superficie 520 mq e una potenzialità di 583 veicoli per anno, e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi per i rottami ferrosi e/o metallici, per una potenzialità di 2.500 t per anno, per le operazioni di smaltimento e recupero di cui alla operazione R13 dell’Allegato C e alle operazioni D13 e D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,
2) DI STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,
3) DI STABILIRE che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di autodemolizione, di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto vengono modificati come riportato nella seguente tabella:
CODICE
CER |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
16 01 04* |
Veicoli fuori uso. |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso,
non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose. |
4) DI STABILIRE che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di autodemolizione, di cui al precedente punto 1, i codici in uscita dall’impianto vengano modificati come di seguito riportato nella seguente tabella:
CODICI CER |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati. |
13 01 10* |
Oli per circuiti idraulici, non clorurati. |
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici. |
13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici facilmente
biodegradabili. |
13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici. |
13 02 04* |
Scarti di olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, non clorurati. |
13 02 05* |
Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* |
Scarti di olio sintetico per motori,
ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* |
Olio per motori, ingranaggi e
lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* |
Altri oli per motori, ingranaggi e
lubrificazione. |
13 05 06* |
Oli prodotti della separazione olio acqua. |
13 05 07* |
Acque oleose prodotte dalla separazione
olio/acqua |
13 07 01* |
Olio combustibile e
carburante diesel |
13 07 02* |
Petrolio |
13 07 03* |
Altri carburanti (comprese le miscele). |
13 08 02* |
Altre emulsioni. |
14 06 01* |
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC |
15 02 02* |
Assorbenti
materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso. |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16 01 08* |
Componenti contenenti mercurio. |
16 01 09* |
Componenti contenenti PCB |
16 01 10* |
Componenti esplosivi (ad esempio (“air
bag”). |
16 01 11* |
Pastiglie per freni contenenti amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla
voce 16 01 11. |
16 01 13* |
Liquidi per freni. |
16 01 14* |
Liquidi antigelo contenenti sostanze
pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui
alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 01 21* |
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle
voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14. |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti. |
16 01 99 |
Rifiuti non specificati altrimenti. |
16 06 01* |
Batterie al piombo. |
16 08 01 |
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento,
renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07). |
16 08 03 |
Catalizzatori esauriti
contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
16 08 05* |
Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico |
16.08.07* |
Catalizzatori
esauriti contenenti sostanze pericolose |
16.10.02 |
Soluzioni
acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01 |
16.10.04 |
Concentrati
acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03 |
19 10 03* |
Fluff-frazione
leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose. |
19 10 04 |
Fluff-frazione
leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03. |
5) DI STABILIRE che per quanto concerne l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi, di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto vengono modificati come riportato nella seguente tabella:
CODICE
CER |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
02 01 10 |
rifiuti
metallici |
10 02 02 |
scorie
non trattate |
10 02 10 |
scaglie
di laminazione |
10 12 06 |
stampi
di scarto |
12 01 01 |
limatura
e trucioli di materiali ferrosi |
12 01 02 |
polveri
e particolato di materiali ferrosi |
12 01 03 |
limatura
e trucioli di materiali non ferrosi |
12 01 04 |
polveri
e articolato di materiali non ferrosi |
15 01 01 |
imballaggi
in carta e cartone |
15 01 02 |
imballaggi
in plastica |
15 01 03 |
imballaggi
in legno |
15 01 04 |
imballaggi
metallici |
15 01 06 |
imballaggi
in materiali misti |
15 02 03 |
assorbenti, materiali filtranti, stracci e
indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 |
16 02 14 |
apparecchiature
fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 |
16 02 16 |
componenti
rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16
02 15 |
17 04 01 |
rame,
bronzo, ottone |
17 04 02 |
alluminio |
17 04 03 |
piombo |
17 04 04 |
zinco |
17 04 05 |
ferro
e acciaio |
17 04 06 |
stagno |
17 04 07 |
metalli misti |
17 04 11 |
cavi,
diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
19 01 02 |
materiali
ferrosi estratti da ceneri pesanti |
19 10 02 |
rifiuti
di metalli non ferrosi |
19 12 03 |
metalli
non ferrosi |
19 12 04 |
plastica
e gomma |
20 01 36 |
apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20
01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
20 01 40 |
metallo |
6) DI CONFERMARE condizioni e prescrizioni contenute nelle sopra citate autorizzazioni regionali n. DF3/42 del 18.05.04, n DF3/14 del 10.02.2005 e n. DN3/190 del 20.12.2007, per quanto applicabili;
7) DI PRESCRIVERE, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
8) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
10) DI STABILIRE che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata dall’esito positivo del procedimento concernete la verifica di conformità alla D.G.R. 790/09 e l’accettazione, da parte dello scrivente Servizio, delle garanzie finanziarie presentate dalla Ditta Del Borrello Maria Domenica, come già indicato in premessa;
11) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
12) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
14) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
15) DI RICHIAMARE la Ditta Del Borrello Maria Domenica autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di Vasto di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
16) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di Vasto, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;
17) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Del Borrello Maria Domenica – Via Madonna della Saletta, n. 37 - 6054 VASTO (CH);
18) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini