IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   DI RINNOVARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/42 del 18.05.04, successivamente integrata con D.D. n DF3/14 del 10.02.2005 e n. DN3/190 del 20.12.2007, per la gestione di un centro di autodemolizione, ubicato nel Comune di Vasto (CH), in via Madonna della Saletta, n. 37, al foglio di mappa catastale n. 32 particella n. 54/55/258, con superficie 520 mq e una potenzialità di 583 veicoli per anno, e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi per i rottami ferrosi e/o metallici, per una potenzialità di 2.500 t per anno, per le operazioni di smaltimento e recupero di cui alla operazione R13 dell’Allegato C e alle operazioni D13 e D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

2)   DI STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,

3)   DI STABILIRE che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di autodemolizione, di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto vengono modificati come riportato nella seguente tabella:

 

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

4)   DI STABILIRE che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di autodemolizione, di cui al precedente punto 1, i codici in uscita dall’impianto vengano modificati come di seguito riportato nella seguente tabella:

 

CODICI CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.

13 01 10*

Oli per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.

13 02 08*

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 05 06*

Oli prodotti della separazione olio acqua.

13 05 07*

Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele).

13 08 02*

Altre emulsioni.

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

15 02 02*

Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”).

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli

di transizione, non specificati altrimenti

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16.08.07*

Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

16.10.02

Soluzioni acquose di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01

16.10.04

Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16.10.03

19 10 03*

Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose.

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

 

5)   DI STABILIRE che per quanto concerne l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi, di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto vengono modificati come riportato nella seguente tabella:

 

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

02 01 10 

rifiuti metallici 

10 02 02 

scorie non trattate 

10 02 10 

scaglie di laminazione 

10 12 06 

stampi di scarto 

12 01 01 

limatura e trucioli di materiali ferrosi 

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi 

12 01 03 

limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

12 01 04

polveri e articolato di materiali non ferrosi 

15 01 01

imballaggi in carta e cartone 

15 01 02

imballaggi in plastica 

15 01 03

imballaggi in legno 

15 01 04 

imballaggi metallici 

15 01 06

imballaggi in materiali misti 

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui

alla voce 15 02 02 

16 02 14 

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

16 02 16 

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 

17 04 01 

rame, bronzo, ottone 

17 04 02 

alluminio 

17 04 03 

piombo 

17 04 04

zinco 

17 04 05 

ferro e acciaio 

17 04 06 

stagno 

17 04 07

metalli misti 

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 

19 01 02 

materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

19 10 02 

rifiuti di metalli non ferrosi 

19 12 03 

metalli non ferrosi 

19 12 04

plastica e gomma 

20 01 36 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

20 01 40 

metallo 

 

6)   DI CONFERMARE condizioni e prescrizioni contenute nelle sopra citate autorizzazioni regionali n. DF3/42 del 18.05.04, n DF3/14 del 10.02.2005 e n. DN3/190 del 20.12.2007, per quanto applicabili;

7)   DI PRESCRIVERE, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.             effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.             effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.             rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.             rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

8)   DI STABILIRE che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c.             l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

9)   DI DARE ATTO che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

10) DI STABILIRE che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata dall’esito positivo del procedimento concernete la verifica di conformità alla D.G.R. 790/09 e l’accettazione, da parte dello scrivente Servizio, delle garanzie finanziarie presentate dalla Ditta Del Borrello Maria Domenica, come già indicato in premessa;

11) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

12) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

14) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

15) DI RICHIAMARE la Ditta Del Borrello Maria Domenica autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di Vasto di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

16) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Vasto (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di Vasto, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

17) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Del Borrello Maria Domenica – Via Madonna della Saletta, n. 37 - 6054 VASTO (CH);

18) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini