IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del D.Lgs 13.01.03 n. 36, il Piano di Adeguamento presentato dal Comune di Navelli (AQ), relativo alla discarica comunale ubicata in località “Pagano” del Comune di Navelli, costituito dagli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Giorno 27 Mese di
Settembre Anno 2003
Dott. Ing. Marco LUCCHI
Allegato 1) Relazione – Adempimenti per le discariche esistenti ai sensi del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36;
Giorno 25 Mese di
Febbraio Anno 2005
Dott. Ing. Marco LUCCHI
Allegato 2) Relazione – Adempimenti per le discariche esistenti ai sensi del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36;
Giorno 29 Mese di
Luglio Anno 2008
Comune di Navelli - Dott. Ing. De Amicis Agapito
Allegato 3) Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale datato 28.02.2008 n. 1 del REG.;
Allegato 4) Relazione integrativa;
Allegato 5) Tavola – Sezione e Profilo finale del pacchetto di chiusura;
Giorno 20 Mese di
Febbraio Anno 2009
Dott. Ing. Agapito De Amicis
Allegato 6) Relazione integrativa;
Allegato 7) Scheda tecnica “Geocomposito”;
2) DI STABILIRE che il presente provvedimento integra e modifica quanto precedentemente disposto con:
- Ordinanza n. 072 del 03.09.2001 avente per oggetto: “D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 28.4.2000, n. 83. COMUNE DI NAVELLI (AQ). Autorizzazione regionale per la realizzazione e l’esercizio, ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/987 e successive modifiche, di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in gestione associata tra i Comuni di Navelli, Collepietro e S. Giovanni in Perillis”;
con conseguente richiamo a tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite e compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;
3) DI CLASSIFICARE la discarica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/03, come “discarica per rifiuti non pericolosi”;
4) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.36/03, la prosecuzione dell’esercizio della discarica, già autorizzato con Ordinanza n. 072 del 03.09.2001, salvo proroga da rilasciarsi ai sensi di legge, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- Divieto di ammissibilità nell’impianto di tipologie di rifiuti diverse rispetto a quelle per le quali la discarica era già autorizzata.
- Estrazione del percolato con modalità e frequenze tali da impedire la formazione di un battente anche minimo sul fondo della discarica.
- Ultimazione entro il 16.07.2009 di tutti gli interventi di adeguamento previsti nel progetto di cui al precedente punto 1);
5) DI STABILIRE che, nella discarica in argomento possono essere smaltiti solo i rifiuti i cui codici risultino direttamente correlabili con le tipologie di rifiuti per i quali la discarica risulta attualmente autorizzata; l’integrazione dei codici, già autorizzati con quelli individuabili in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs.36/03, dovrà essere richiesta con le procedure definite dalla Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
6) DI DISPORRE la verifica, da parte del competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA di L’Aquila, del rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 4);
7) DI PRESCRIVERE il rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti da smaltire, obblighi e divieti di cui alle seguenti disposizioni:
- la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007 n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006 avente per oggetto "L.R. 9.08.2006, n. 27 – art. 7, comma 4, Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione dei rifiuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, n. 1089”;
- D.Lgs.152/06 e s.m.i. - articoli 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico), 193 (Trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo nazionale gestori ambientali);
- D.M. 03.08.2005 e s.m.i., avente per oggetto: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- D.Lgs.36/03 – art. 5 “Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”;
- L.R. 23.06.2006, n. 22 in materia di modalità di gestione e raggiungimento degli obiettivi per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili;
- Ulteriori prescrizioni fissate dal D.Lgs.152/06 e s.m.i, dalla L.R., n. 45/2007 e s.m.i e dal D.Lgs.36/03;
- L.R. 16.06.2007, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.
8) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Abruzzo presso la CCIAA di L’Aquila;
10) DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Amministrazione Comunale di L’Aquila;
11) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
L’inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini