IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 1 , 2 e 5 della L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;
Visti i DD.MM. 15.06.1976 , 20.03.1988 e 22.12.1983 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il D. L vo 490/99 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico ed in particolare l’art.55 ;
Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il Demanio Armentizio”, modificata ed integrata con la L.R. 134/98;
Rilevato che le suddette leggi (LL.RR. 35/86 e 134/98) con l’art.5 prevedono il trasferimento al patrimonio dei Comuni dei fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali e che detti fondi , fatta eccezione per quelli destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 22.12.1983 devono essere alienati secondo criteri e priorità fissati nella legge;
Vista la Deliberazione n. 51 del 26.01.2000 con la quale la Giunta Regionale attribuisce al Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio la competenza di trasferire al patrimonio dei Comuni i fondi tratturali sopra indicati dando altresì le necessarie direttive sulle modalità del trasferimento degli atti e dei fascicoli delle pratiche;
Vista altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 46/2008 avente per oggetto “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;
Vista la richiesta avanzate dal Comune di Rocca Pia (AQ) in data 23.05.2009 prot. n. 815, per ottenere il trasferimento dei fondi tratturali rispondenti ai criteri del suddetto art. 5 delle LL.RR. 35/86 e 134/98;
Vista la nota del 21.10.2008 n. 0008406, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo di Chieti ha autorizzato ai sensi di legge il trasferimento al patrimonio del Comune di Rocca Pia (AQ) dei soli fondi tratturali come specificato nella nota medesima;
Visto il prospetto “A” nel quale è trascritta n . 1 particella catastale n. 1007 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Rocca Pia (AQ) , che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
Reputato di trasferire al Comune di Rocca Pia (AQ) il suolo tratturale così come individuato nel prospetto “A” allegato;
Ritenuto ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 51/2000, di delegare il Dirigente protempore del Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura di L’Aquila alla consegna degli atti, dei fascicoli e della documentazione inerente al trasferimento dei fondi tratturali al Comune , mediante verbali redatti e sottoscritti dal medesimo Dirigente e dal funzionario dell’Amministrazione Comunale a ciò delegato;
Vista la L.R. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo:
determina
per le motivazioni esposte in narrativa :
1) sono trasferiti al patrimonio del Comune di Rocca Pia (AQ) i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati tramite il prospetto “ A” delle particelle tratturali. I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali .
2) Il Prospetto “A”, costituito da n. 1 foglio e la nota della suddetta Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo di Chieti del 21.10.2008 prot. n. 0008406 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di delegare al Dirigente del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di L’Aquila la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall’autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell’Amministrazione Comunale a ciò delegato ;
4) di procedere per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni , alla definizione, da parte del Dirigente del competente Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all’erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto ;
5) di provvedere, con successivi verbali di consegna , da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero dei canoni dovuti , alla trasmissione al Comune di Rocca Pia (AQ) dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza ;
6) l’eventuale richiesta di alienazione , avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti potrà essere concessa dal Comune di Rocca Pia (AQ) solo successivamente alla trasmissione da parte del Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura di L’ Aquila, delle istruttorie , attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all’erario Regionale ( art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni);
7) le alienazioni da parte del Comune devono essere eseguite, comunque, secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99, art. 55;
8) il dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio provvederà ad effettuare correzioni e modifiche agli elenchi delle particelle qualora derivanti da meri errori materiali;
9) di allegare al presente provvedimento la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000;
10) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
11) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr. Marzia Di Marzio