IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che l’ex D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto il Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006, recante norme in materia ambientale;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto "D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 - riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5 comma 1";

Vista la domanda d’autorizzazione datata 02/11/2005 acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA  in data 07/11/2005 n. 10110 e succ. integrazioni (all. n. 1), presentata ai sensi dell'art. 6 ex D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203 dalla Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.A., avente sede legale in comune di Civitanova Marche (MC), concernente l’impianto di “produzione vernici per legno” da ubicarsi nel Comune di Silvi (TE), via Matteotti n. 81 ;

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione e successive integrazioni, depositate agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Visto il parere favorevole dell' A. R. T. A. espresso con nota prot. n. 125/CA/GE del 10/01/2006 (all. n. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui determinazioni sono fatte proprie;

Preso atto che il Comune di Silvi non dava seguito alle richiesta di pare ai sensi dell'art. 7, comma 4), dell’ex D.P.R. 203/88, effettuate dal presente Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA con note prot. n. 10110/R.P. del 05/12/2005 e n. 6725/DN2 del 24/03/2009 (all. n. 3) e trascorso il termine stabilito per la validità del silenzio assenso a riguardo del medesimo parere;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, al fine di consentire alla Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.A. la realizzazione dell'impianto nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del servizio;

DETERMINA

1)   di AUTORIZZARE, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, ex art. 6 del D.P.R. 203/88, la Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.A. per l’impianto di “produzione di vernici per legno” da ubicarsi in comune di Silvi (TE), via Matteotti n. 81 , così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di autorizzazione;

2)   di CONCEDERE l'autorizzazione per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di emanazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nella tabella riassuntiva datata 30/12/2005 parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

3)   il legale rappresentante della ditta è tenuto a comunicare l’avvio dell’impianto almeno 15 giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio dello stesso;

4)   di CONDIZIONARE l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a - obbligo all'adeguamento a nuovi limiti, qualora più restrittivi;

b - obbligo alla Società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto f); è fatto altresì obbligo alla Società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto e);

c – obbligo per la ditta di effettuare, durante i 10 giorni di marcia controllata, almeno n. 2 controlli per ogni punto di emissione, da effettuarsi nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto; a tali misure andranno associati i valori delle grandezze più significative di impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento ai fini di una corretta interpretazione dei dati; i risultati devono essere inviati al Comune e al Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, struttura dell'organo di controllo deputata all'attuazione degli obblighi previsti dall'art.8 comma 3 del D.P.R. 203/88;

d - gli ulteriori controlli devono avere una frequenza annuale per i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva allegata, facente parte integrante del presente atto;

e - tutti i controlli di cui ai precedenti punti b), c), d), devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell'impianto su apposito registro vidimato dall'Organo di Controllo;

f - nel medesimo registro di cui al precedente punto e), vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

g - per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ex D.M. 12.7.1990;

h - eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall'Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

i - che tutti i punti di emissione abbiano un'altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

5)   di STABILIRE che la messa a regime dell’impianto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell’impianto;

6)   di STABILIRE che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;

7)   di STABILIRE che il Dipartimento Provinciale di Teramo dell'A.R.T.A. Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico - impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.a. da ubicarsi in comune di Silvi (TE), al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;

8)   di STABILIRE che la Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.A. è obbligata a trasmettere le comunicazioni di cui ai punti 3 e 4 al Comune di Silvi (TE) e al Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo;

9)   di FARE OBBLIGO alla Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.A. di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Silvi (TE), alla Provincia di Teramo ed al Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell'impianto di abbattimento;

10) di PRECISARE che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ex D.P.R. 24/5/88, n. 203;

11) di PRECISARE che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell'impianto o concernente la sua sicurezza;

12) di PRECISARE che, per quant'altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, ex D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

13) di FARE SALVI specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27. 7.1934 n°1265;

14) di DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Ditta Industria Chimica Adriatica S.p.A. con sede legale in Via Sandro Pertini n. 52, Zona Industriale Civitanova Marche (MC) per l’impianto da ubicarsi in comune di Silvi (TE) via Matteotti n. 81, al Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Silvi (TE) ed alla Provincia di Teramo;

15) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Iris Flacco

Segue allegati