DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

Pescara, 19 Maggio 2009 N. 32/09 del Registro delle deliberazioni

Oggetto: LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLA RETE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2008; DEFINIZIONE DEL BUDGET COMPLESSIVO 2008 E RIPARTIZIONE DELLO STESSO PER SINGOLO EROGATORE PRIVATO – INTEGRAZIONI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 19/09 DEL 26.03.2009.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l’art. 32, comma 8, L. 449 del 1997, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 28.02.2005, n. 204 recante: “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate per il triennio 2005 – 2007 – Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato”;

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le strutture provvisoriamente accreditate hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2007;

Visto l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget per l’anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell’accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l’erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

Vista la precedente Deliberazione n. 19/09 del 26.03.2009 ad oggetto: “LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLA RETE PRIVATA ACCREDITATA PER L’ANNO 2008; DEFINIZIONE DEL BUDGET COMPLESSIVO 2008 E RIPARTIZIONE DELLO STESSO PER SINGOLO EROGATORE PRIVATO”;

Visto il parere con prescrizione espresso sulla precedente Delibera n. 19/09 dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. Abruzzo-130-26/03/20090000055/A, acquisito al prot. della Direzione Sanità n. 10468 in data 22.04.2009 che si allega in copia al presente atto (all. 1) formandone parte integrante e sostanziale;

Dato atto, in relazione alle prescrizioni dei predetti Ministeri, che:

-    il tetto di spessa stabilito per l’anno 2008, per l’erogazione di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale Esterna, è compatibile con la previsione relativa all’intera spesa di Specialistica Ambulatoriale (Voce CE 20280) del Piano di Rientro;

-    i termini temporali entro i quali deve avvenire la sottoscrizione non sono stati indicati in quanto analoga deliberazione commissariale n. 3 del 05.11.2008, riferita a prestazioni sanitarie ospedaliere pregresse, nella quale era stata prevista espressamente la clausola di sospensione dell’accreditamento istituzionale in caso di mancata sottoscrizione entro i termini stabiliti, è stata sospesa cautelarmente dal TAR di L’Aquila in data 17.12.2008 attesa la necessità di definire a posteriori le questioni involgenti il budget 2008, attraverso trattative stragiudiziali;

-    il modello di contratto negoziale per le prestazioni di Specialistica Ambulatoriale erogate dalle Strutture Private (all. 2) deve essere integrato con la seguente clausola “Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono – e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione – che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura”;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1.   di integrare la precedente Deliberazione n. 19/09 del 26.03.2009 precisando che:

-    il tetto di spesa stabilito per l’anno 2008, per l’erogazione di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale Esterna, è compatibile con la previsione relativa all’intera spesa di Specialistica Ambulatoriale (Voce CE 20280) del Piano di Rientro;

-    i termini temporali entro i quali deve avvenire la sottoscrizione non sono stati indicati in quanto analoga deliberazione commissariale n. 3 del 05.11.2008, riferita a prestazioni sanitarie ospedaliere pregresse, nella quale era stata prevista espressamente la clausola di sospensione dell’accreditamento istituzionale in caso di mancata sottoscrizione entro i termini stabiliti, è stata sospesa cautelarmente dal TAR di L’Aquila in data 17.12.2008 attesa la necessità di definire a posteriori le questioni involgenti il budget 2008, attraverso trattative stragiudiziali;

-    il modello di contratto negoziale riportato in allegato (all. 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, comprende anche l’inserimento della clausola prescritta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono – e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione – che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura”;

2.   di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all’Allegato 3 della presente deliberazione;

3.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;

4.   di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati