IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta LAFARGE GESSI SPA., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Winckelmann Giovanni Gioacchin n.2 – Comune di Milano, è autorizzata alla coltivazione della cava di gesso sita in località “Masseria Grossi” del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore(PE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa 25 particelle nn. nn.130-133-138-139-142-143/p-144-145-146-147-150-151-180-182/p-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195/sub1/sub2-196/sub1-198-358/p-374/sub1/sub2-681-684-685-686-688-689-690-691/sub1/sub3/sub4/sub5/sub6/sub 7/sub8/sub10/sub11-718-719-720-721-722 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 10(dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 355.000,00(trecentocinquantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 950E5417 emessa in data 18.07.2007 dalla ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. di MILANO la quale, con cadenza biennale, dovrà essere adeguata su base Istat e potrà essere svincolata solo a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentato il Piano di Organizzazione dell’intero cantiere con relativa planimetria dettagliata e relazione descrittiva. Inoltre, al fine di contenere la diffusione di polveri, deve essere effettuata la messa a dimora, in prossimità delle aree soggette ad attività estrattiva e nei pressi dell’impianto di prima lavorazione, di specie arboree autoctone a rapido accrescimento di altezza non inferiore a mt. 1,50;

-    I lavori di coltivazione possono essere avviati solo dopo l’avvenuta redazione, da parte dell’Ufficio Cave, di un verbale di accertamento sulla corretta perimetrazione dell’area di cava;

-    L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-    Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del profilo finale di abbandono;

-    Il ritombamento parziale dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;

-    Il rimboschimento dell’intera area di cava deve essere effettuato con le specie autoctone stabilite dal Corpo Forestale dello Stato, anche con il trapianto delle essenze arboree precedentemente espiantate e ricadenti nell’area di cava;

-    Devono essere mantenute le distanze di 5,00 metri dai confini di proprietà, 20,00 metri dalla Strada Comunale e 50,00 metri dal fosso “Di Fonte”;

-    Le scarpate finali di ripristino devono essere raccordate in maniera armonica con i terreni circostanti secondo la morfologia naturale degli stessi.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 32.000 e complessivamente di mc. 320.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di Legge.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

Art. 12

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta