IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Omissis

determina

per quanto sopra esposto:

1)   di non ritenere valido l’atto di convenzione gia sipulatato e registrato tra L’Amministrazione Separata di Roio e la Coop. Aterno Boschi, citato nelle premesse, i cui contenuti hanno validità quale schema di atto di concessione da stipularsi nuovamente tra le parti completo delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione

2)   di assegnare i terreni riportati in catasto al Foglio n. 6 particelle n. 42, 125, 237, 278, 617, in agro del Comune di L’Aquila –Censuario Roio Piano-, alla categoria "A" ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88;

3)   di autorizzare L’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Roio del Comune di L’Aquila a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 2) a favore della Cooperativa Aterno Boschi con sede in Cagnano Amiterno (AQ) con le seguenti prescrizioni: a)prima di procedere alla stipula dell’atto di concessione L’Amministrazione Separata in parola deve attestare che i cives conservano nella propria disponibilità altri terreni in quantità tale da assicurare l’esercizio di “fida pascolo”; b) L’Amministrazione Separata deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione della Frazione esercita abitualmente (quale la raccolta dei prodotti del sottobosco); c) il concessionario deve provvedere, tramite l’Amministrazione Separata, a soddisfare l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia, con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione dell’Amministrazione Separata; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Roio; d) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

4)   di fare obbligo all’Amministrazione Separata di Roio di inviare copia dell’atto di concessione al Sig. Sindaco del Comune di L’Aquila;

5)   di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Roio del Comune di L’Aquila, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Dott.ssa Marzia Di Marzio