IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Visto l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante:”Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito con modificazioni nella legge 4.12.2008, n. 189;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget relativo alle prestazioni sanitarie da acquistare dal privato accreditato per l’anno 2009 è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Considerato

-    che occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa programmati per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati relativamente alle prestazioni ospedaliere;

-    che la ripartizione dei tetti di spesa va effettuata per ASL, come previsto dalla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

-    che la stessa Deliberazione prevede che le Aziende Sanitarie dove sono ubicate le strutture private definiscano a seguito di apposite negoziazioni il tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e per i pazienti extra regionali;

Considerato che i tetti di spesa di che trattasi devono comunque essere stabiliti, tenendo conto per la loro determinazione di quanto previsto dalla Legge Regionale numero 06/07 al punto 5.4, lettera a) e che vanno determinati il numero e la tipologia delle prestazioni da acquistare dai singoli erogatori sulla base di quanto previsto alla lettera b) di detto punto 5.4 della L.R. n. 06/07;

Vista la L..R. 21.3.2008, n. 5, punto 3.2.1.1 che demanda alla competenza dell’Agenzia Sanitaria Regionale la redazione del Piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle Strutture private accreditate;

Vista la nota dell’Agenzia Sanitaria Regionale prot. n. 928 del 9.4.2009, che si acclude al presente atto (all. 1), formandone parte integrante e sostanziale, con cui è stata trasmesso il documento concernente i modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali per l’anno 2009 relativi all’acquisto di prestazioni presso le strutture sanitarie private, tra cui anche quelli relativi all’assistenza ospedaliera;

Atteso che con nota prot. n. 854 dell’1.4.2009 l’Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso il verbale della riunione del 27.3.2009, inerente l’incontro con le Case di Cura private e Direttori Generali;

Ricordato a tal proposito che il tasso di occupazione massimo della Struttura sarà calcolato sulla scorta del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati secondo le modalità previste nella L.R. 6/07 e con riferimento alle discipline individuate nella L.R. 6/07;

Vista la proposta di deliberazione del Commissario ad Acta (prot. gestione documentale n. 88/A del 24/04/09) avente ad oggetto “Piano di rientro dei disavanzi di cui all’accordo del 6/03/2007- recepimento del D.M. 12/09/2006- definizione delle tariffe applicabili alle prestazioni ospedaliere per l’anno 2009”, inviata ai competenti Ministeri per il relativo parere con nota prot. 10633/Comm del 24/04/2009;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46), recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la “Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32” - resa esecutiva con parere della V^ Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.3.2009, rettificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 17 del 26.3.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 04/09 del 18.3.2009 con il quale è stato stabilito di sospendere l’art. 8, comma 4, della L.R. 32/2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Considerato che dette Deliberazioni, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32, definiscono le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Ritenuto che per meglio definire i reciproci rapporti e per assicurare unità di indirizzo su tutto il territorio regionale, è necessario definire un modello contrattuale uniforme;

Visto l’allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (all. 2), formandone parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Strutture Private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Rilevato che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le Strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

delibera

1.   di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali procedono alle negoziazioni sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all’atto dell’emanazione della L.R. 31.7.2007, n. 32, ai sensi dell’articolo 11 della legge stessa;

2.   di fissare il budget complessivo relativo alla spesa 2009 per i servizi di ospedalità privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 95.959.878,00 (euro novantacinquemilioninovecentocinquantanovemilaottocentosettantotto/00), invalicabile, così come ripartito tra le ASL nel Documento allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.   di fissare altresì per l’anno 2009 un budget nella misura di € 81.040.122,00 (ottantunomilioniquarantamilacentoventidue/00) – risultante dalla differenza tra il tetto massimo di spesa 2009 complessivo (= € 177.000.000,00) e il tetto massimo di spesa per pazienti residenti (= € 95.959.878,00) - per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale, così come ripartito tra le ASL nel Documento allegato 1 di cui in premesse, richiamando nel contempo quanto sancito nell’art. 1, comma 171, L. 30.12.2004 n° 311;

4.   di stabilire che il tasso di occupazione massimo della Struttura privata sarà calcolato sul numero dei posti letto provvisoriamente accreditati di cui alla L.R. n. 6/07 con riferimento alle discipline individuate nella predetta normativa;

5.   di stabilire che il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità saranno effettuati secondo le indicazioni di cui alla Deliberazione del Commissario ad acta n. 13/09 del 5.3.2009;

6.   di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;

7.   di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di Assistenza Ospedaliera erogate dalle Strutture Private riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

8.   di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno concluse da parte dei Direttori Generali entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

9.   di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;

11. di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Segue Allegato