IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con la quale è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, della legge n. 549/95, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l’art. 32, comma 8, della L. n. 449/97, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e successive modificazioni ed integrazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della legge n. 449/97, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, della L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 28.02.2005, recante:” Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalle residenze sanitarie assistenziali private accreditate D.G.R. N. 1175 DEL 12 /4/96 , per il triennio 2005-2007-Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore accreditato”;

Visto l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge n. 311 del 30.12.2004” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. n. 154 del 7.10.2008, recante:”Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2008, n. 189 ;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget per l’anno 2009 alle Aziende USL è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal Piano di Rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato che la Giunta Regionale, per i suddetti motivi, ha approvato in data 28 gennaio 2008 la deliberazione numero 50, avente ad oggetto “D.G.R. n. 224/2007-Piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009-Definizione del tetto massimo di spesa per l’anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascuno erogatore privato accreditato in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)”;

Vista la deliberazione del Commissario ad Acta per la Sanità n. 07/08 dell’11/12/09, avente ad oggetto:”Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) erogate dalla rete territoriale privata per l’anno 2008. Budget definitivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato”,

Vista la L.R. n. 32 del 31.7.2007, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 570/P del 23 giugno 2008, con cui si è provveduto ad approvare la “Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32” – resa esecutiva con parere della 5° Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 24.10.2008 e n. 13 del 5.03.2009, rettificata con successiva Deliberazione dello stesso n. 17 del 26.03.2009;

Visto il Decreto Commissariale n. 4 del 18 marzo 2009 con il quale è stato sospeso l’art. 8, comma 4, della l.r. n. 32 del 31 luglio 2007 che dispone che “Gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale”;

Vista la legge regionale 21 marzo 2008, n. 5 punto 3.2.1.1;

Preso atto della nota del Commissario Straordinario dell’ASR-Abruzzo n. 841 del 31/03/09, concernente:”Anno 2009-Acquisto di prestazioni dalle strutture Private-Tetti spesa per AA.SS.LL. con cui è stato trasmesso il verbale inerente l’incontro tenutosi con le strutture private provvisoriamente accreditate in questione il giorno 27 marzo 2009;

Vista la nota del Commissario Straordinario dell’ASR-Abruzzo n. 928 del 09/04/2009, concernente:”Modelli di riferimento per la determinazione dei tetti di spesa aziendali relativi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato” allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale ha trasmesso i tetti massimi di spesa per l’anno 2009 determinati dall’Agenzia Sanitaria Regionale;

Visto l’allegato 2 relativo allo schema di contratto che sarà sottoscritto tra le Unità Sanitarie locali ed i singoli erogatori di prestazioni socio sanitarie privati accreditati , entro il 31/05/09;

Atteso che detto schema di contratto potrà essere oggetto di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari nel corso della negoziazione tra le Aziende USL e gli erogatori privati;

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le R.S.A. provvisoriamente accreditate, il cui elenco viene allegato (3) al presente atto, hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2008;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 01/08/02 con la quale sono state definite le tariffe da corrispondere per l’erogazione di prestazioni sanitarie in Residenze Sanitarie Assistenziali tutt’ora vigenti;

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, il presente provvedimento riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri dell’Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

delibera

1.   di fissare il tetto di spesa complessivo, relativo all’anno 2009, per l’erogazione di prestazioni socio-sanitari in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) autorizzate ed accreditate in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 20.471.369,00 (euroventimilioniquattrocentosettantunotrecentosessantanove/00), invalicabile, così come ripartito tra le singole Aziende USL della Regione nell’allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di approvare il modello di contratto negoziale per l’erogazione di prestazioni socio-sanitari in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) autorizzate e provvisoriamente accreditate in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo (allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.   di stabilire che le procedure negoziali di che trattasi vanno concluse da parte dei Direttori Generali delle USL regionali entro il 31.05.2009;

4.   di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità avvenga secondo le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;

5.   di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;

6.   di stabilire che ciascun Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento;

7.   di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Segue Allegato