Il Dirigente del
Servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. Di prorogare la Determinazione dirigenziale
n. DN3/310 dell’11/11/2008 della ditta ABBONDANZIA Francesco s.r.l. – Località Pescara
Secca – 65010 ROSCIANO (PE) inerente l’esercizio parziale dell’impianto di
autodemolizione, stoccaggio rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi e
demolizione, recupero e rottamazione di veicoli, rimorchi e simili fuori uso in
località “Pescara secca” del Comune di Rosciano (PE), già autorizzato con
provvedimento regionale n. DN3/64 del 15/05/07, ad esclusione dell’esercizio
del mulino di frantumazione dei metalli sino alla notifica dell’eventuale
provvedimento di dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria ed
all’acquisizione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del
D.Lgs 152/06 – art. 269;
2. di
stabilire che, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa in per un periodo di mesi
8 (otto) dalla data di adozione del presente provvedimento, al fine di consentire l’ultimazione delle opere residue,
conformemente a quanto autorizzato con provvedimento n. DN3/64 del 15.05.2007,
3. Di confermare, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nella
Determinazione n. DN3/64 del 15.05.2007 e nella Determinazione dirigenziale n.
DN3/310 dell’11/11/2008;
4. Di prescrivere che la Ditta provveda
relativamente a tutto l’impianto così come autorizzato con Determina
Dirigenziale n° DN3/64 del 15.05.2007, entro la scadenza della presente
autorizzazione, a comunicare, con le
modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione tecnica attestante
l’avvenuta ultimazione dei lavori, nonché il certificato di collaudo
dell’impianto, l’elenco dei codici CER, eventuale e dettagliata planimetria
dalla quale emerga l’attività di autodemolizione distinta dalle altre attività
come lo stoccaggio, la messa in riserva e il recupero dei rifiuti, in merito al cui contenuto lo scrivente
Servizio si riserva gli approfondimenti previsti dalla normativa vigente e/o
l’adozione di ulteriori provvedimenti;
5. Di prescrivere, infine, che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06
ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.,
nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
effettuare al più presto le
operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n°
209/03 e s.m.i.;
effettuare le operazioni per
la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e
s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso
o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
rimuovere preventivamente,
nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in
altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
rimuovere e separare i
materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi
rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
eseguire le operazioni di
smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la
possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
6. Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
il commercio delle parti di
ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di
trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza
con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello
stesso;
le parti di ricambio
attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese
esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285;
l'utilizzazione, da parte
della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture
rilasciate al cliente.
7. Di dare atto che il presente provvedimento
autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003 e s.m.i., mentre per
quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori
uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa
disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
8. Di riservarsi l’accertamento della
sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;
9. Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non
possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei
rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica
agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente
autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove
risulti accertata pericolosità o
dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di
normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la
eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208,
comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
11. Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici,
nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le
altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi
eventuali diritti di terzi;
12. Di richiamare la Ditta ABBONDANZIA FRANCESCO s.r.l., autorizzata, al rispetto
degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto
di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientale), e alla
trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della
Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
13. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rosciano (PE),
all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento
Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico
Registro Automobilistico [P.R.A] di Pescara;
14. Di redigere
il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene
notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta ABBONDANZIA Francesco s.r.l. – Località Pescara Secca – 65010 ROSCIANO
(PE);
15. Di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini