Il Dirigente del Servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1.   Di prorogare la Determinazione dirigenziale n. DN3/310 dell’11/11/2008 della ditta ABBONDANZIA Francesco s.r.l. – Località Pescara Secca – 65010 ROSCIANO (PE) inerente l’esercizio parziale dell’impianto di autodemolizione, stoccaggio rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi e demolizione, recupero e rottamazione di veicoli, rimorchi e simili fuori uso in località “Pescara secca” del Comune di Rosciano (PE), già autorizzato con provvedimento regionale n. DN3/64 del 15/05/07, ad esclusione dell’esercizio del mulino di frantumazione dei metalli sino alla notifica dell’eventuale provvedimento di dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria ed all’acquisizione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06 – art. 269; 

2.   di stabilire che, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa in per un periodo di mesi 8 (otto) dalla data di adozione del presente provvedimento, al fine di consentire l’ultimazione delle opere residue, conformemente a quanto autorizzato con provvedimento n. DN3/64 del 15.05.2007,

3.   Di confermare, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione n. DN3/64 del 15.05.2007 e nella Determinazione dirigenziale n. DN3/310 dell’11/11/2008;

4.   Di prescrivere che la Ditta provveda relativamente a tutto l’impianto così come autorizzato con Determina Dirigenziale n° DN3/64 del 15.05.2007, entro la scadenza della presente autorizzazione, a comunicare, con le modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione tecnica attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori, nonché il certificato di collaudo dell’impianto, l’elenco dei codici CER, eventuale e dettagliata planimetria dalla quale emerga l’attività di autodemolizione distinta dalle altre attività come lo stoccaggio, la messa in riserva e il recupero dei rifiuti,  in merito al cui contenuto lo scrivente Servizio si riserva gli approfondimenti previsti dalla normativa vigente e/o l’adozione di ulteriori provvedimenti;

5.   Di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

      effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui   all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

      effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

      rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

      rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

      eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

6.   Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

      il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

      le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

      l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

7.   Di dare atto che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003 e s.m.i., mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

8.   Di riservarsi l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;

9.   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

11. Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

12. Di richiamare la Ditta ABBONDANZIA FRANCESCO s.r.l., autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

13. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Rosciano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Pescara;

14. Di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta ABBONDANZIA Francesco s.r.l. – Località Pescara Secca – 65010 ROSCIANO (PE);

15. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini