IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

Visto l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

Vista la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Vista la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;

Vista la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

Vista la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’ affitto dei fondi rustici ;

Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

Considerato che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il  S.I.P.A. di Chieti in data 15.01.2008 prot. n. 655, la Ditta D’ONOFRIO Marenzo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di  Vacri e Villamagna  appartenente al Tratturo L’ Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. 463 del 26.06.2002 scaduto il 31.10.2006;

Vista la nota del S.I.P.A. di Chieti n. 4171 del 14.04.2009 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica istruttoria , schema di disciplinare concessione , parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso  con nota n. 1936 datata 02.03.2007 e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ;

Evidenziato che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere  che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 4171 del 14.04.2009, attribuendo ad essa decorrenza 01.11. fermo restando l’obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente concessione ;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo la presente Deliberazione ;

Visto l’art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

determina

1)   Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2008 per uso di piazzale, strada, pesa a terra, recinzione, tettoia temporanea, uliveto e seminativo “a favore del Sig. D’ ONOFRIO Marenzo nato a Villamagna (CH) il 13.09.1954 ed ivi residente in Via Piana 83, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.560 circa della zona del Tratturo L’ Aquila - Foggia in Comune di  Villamagna e Vacri distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg.1 p.lla 42 parte ( Comune di Vacri ) e Fg.6 p.lla 32 parte ( Comune di Villamagna ), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;

2)      l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 516,00;

3)   le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4)   di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 4171 del 14.04.2009, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5)   la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 4171 del 14.04.2009 da parte del concessionario ;

6)   di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7)   la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. da parte della ditta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di  pubblicazione sul B.U.RA. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Agr. Marzia Di Marzio