IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la
L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n.
616 in materia di tratturi”;
Visto l’art.
2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura
Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni,
sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;
Vista la
L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti
il demanio armentizio”;
Vista la
L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del
29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio
armentizio”;
Visto il
D.Lgs. 22.01.2004 , n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’ articolo 10 della L. 6 Luglio 2002 , n. 137 ;
Vista la
deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei
canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge
01.12.1981 n. 692;
Vista la
legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’
affitto dei fondi rustici ;
Visto il
Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento
recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed
indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o
del patrimonio disponibile dello Stato”;
Considerato
che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Chieti in data 15.01.2008 prot.
n. 655, la Ditta D’ONOFRIO Marenzo, ha chiesto il rinnovo della concessione
precaria di suolo tratturale in Comune di
Vacri e Villamagna appartenente
al Tratturo L’ Aquila – Foggia , rilasciato con atto n. 463 del 26.06.2002
scaduto il 31.10.2006;
Vista la
nota del S.I.P.A. di Chieti n. 4171 del 14.04.2009 con la quale è stata
trasmessa la pratica positivamente istruita , completa di scheda tecnica
istruttoria , schema di disciplinare concessione , parere favorevole della
competente Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo reso con nota n. 1936 datata 02.03.2007 e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ;
Evidenziato
che la sopracitata legge 134/1998 all' art. 5, prevede che i fondi tratturali
ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di
frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al
patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore
dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni
qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni
medesimi;
Ritenuto che
ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5
(cinque), che la stessa resta subordinata all’accettazione ed all’osservanza da
parte dell’interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare
allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. 4171 del 14.04.2009, attribuendo
ad essa decorrenza 01.11. fermo restando l’obbligo del concessionario di
corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente
provvedimento, i canoni annui dovuti , pena la decadenza della presente
concessione ;
Ritenuto di
dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A.
della Regione Abruzzo la presente Deliberazione ;
Visto l’art.
5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;
determina
1) Il rinnovo della concessione precaria per la
durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2008 per uso di
piazzale, strada, pesa a terra, recinzione, tettoia temporanea, uliveto e
seminativo “a favore del Sig. D’ ONOFRIO Marenzo nato a Villamagna (CH) il
13.09.1954 ed ivi residente in Via Piana 83, a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie
di mq. 2.560 circa della zona del Tratturo L’ Aquila - Foggia in Comune di Villamagna e Vacri distinta sulla
planimetria generale delle concessioni con il numero Fg.1 p.lla 42 parte (
Comune di Vacri ) e Fg.6 p.lla 32 parte ( Comune di Villamagna ), la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area
tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge
134/98 art. 5) ;
2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in
premessa, ammonta ad euro € . 516,00;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio –
67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta
concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 4171 del 14.04.2009,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5) la esecutività della presente concessione è
subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle
disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti
n. 4171 del 14.04.2009 da parte del concessionario ;
6) di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7) la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. da parte della ditta ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.RA. .
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Agr.
Marzia Di Marzio