Il
presidente della giunta regionale
Vista la
nota n. 0014484 del 2 marzo 2009 del Servizio Veterinario di Sanità Animale
della ASL di Avezzano - Sulmona con la quale si trasmette la proposta di revoca
delle zone di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 3 del
22.10.2008.
Considerata
l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti
disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti
sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da
parte del Servizio Veterinario dell’ Az. U.S.L. di Avezzano - Sulmona;
Visto il
T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la
Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; recante l’istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale
Vista la
Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il
D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta
contro l’Afta epizootica;
Visto il
D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della
Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure
specifiche per la malattia vescicolare
dei suini;
Visto il
D.M. del 28 marzo 2007 “ recepimento della direttiva 2007/10/CE della
Commissione del 21.02.2007 di modifica dell’allegato II alla direttiva
92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere
all’interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;
Vista l’O.M.
12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare
del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;
Considerato
che con Determina n. DG/11/277 del 22/12/2008 le aree dei Comuni citati nella
propria ordinanza n. 3 e n. 4, rispettivamente del 22.10.2008 e del 21.11.2008
sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli
favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell’Az. ASL di Avezzano -
Sulmona.
Vista la
Legge Regionale n° 77/99;
Vista la
Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;
Vista la
propria precedente Ordinanza n° 3 del 22/10/2008;
Ritenuto
quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 3 del 22.10.2008 poiché,
sotto l’aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il
provvedimento medesimo;
Preso atto
della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della
presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla
sanità;
ORDINA
1. La revoca
della propria precedente Ordinanza n.° 3 del 22/10/2008 relativa alle
misure restrittive di carattere sanitario già emanate per il focolaio
secondario citato nella medesima
Ordinanza;
2. Di trasmettere copia del presente
provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati
dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della
Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:
L’Aquila
3.4.2009
IL
PRESIDENTE
Dott.
Giovanni Chiodi