Il presidente della giunta regionale

Vista la nota n. 0014484 del 2 marzo 2009 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Avezzano - Sulmona con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 3 del 22.10.2008.

Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte del Servizio Veterinario dell’ Az. U.S.L. di Avezzano - Sulmona;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; recante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’Afta epizootica;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la  malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 “ recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell’allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all’interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;

Vista l’O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;

Considerato che con Determina n. DG/11/277 del 22/12/2008 le aree dei Comuni citati nella propria ordinanza n. 3 e n. 4, rispettivamente del 22.10.2008 e del 21.11.2008 sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell’Az. ASL di Avezzano - Sulmona.

Vista la Legge Regionale n° 77/99;

Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;

Vista la propria precedente Ordinanza n° 3 del 22/10/2008;

Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 3 del 22.10.2008 poiché, sotto l’aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla sanità;

ORDINA

1.   La revoca  della propria precedente Ordinanza n.° 3 del 22/10/2008 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per il focolaio secondario  citato nella medesima Ordinanza;

2.   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;

3.   Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:

L’Aquila 3.4.2009

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi