DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanita’ della regione abruzzo
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)
Pescara, 12 marzo 2009 N°14/09 del Registro delle deliberazioni
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Premesso che
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 e in particolare l’art. 5, comma 1, primo periodo, che prevede che a decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale ed al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie;
- il secondo periodo del comma 1 del citato art. 5 prevede che il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione, sia annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
- con D.M. 20.12.2007 pubblicato su G.U. n. 2 del 3 gennaio 2008 – con il quale è stato definito il tetto del 14% per ogni singola regione – è stato previsto un tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale della Regione Abruzzo pari a € 305.397.855,00;
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 796 e successivi;
Richiamati
- la D.G.R. nr.224 del 13.03.2007 recante la ”Approvazione dell’accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della legge 30.12.2004 n°311”;
- il
Piano di risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009, quale parte
integrante del predetto accordo;
Omissis
DELIBERA
Al fine di addivenire al ripiano della quota a
carico della Regione dello sfondamento del tetto assegnato per l’erogazione
dell’assistenza farmaceutica nel 2008 - siccome disposto dal comma 4 dell’art.
5 della L. 222/2007 di conversione del D.L. 159/2007 –, contribuire altresì al
ripiano del disavanzo complessivo della spesa sanitaria ed accedere al finanziamento integrativo
dello Stato, si dispone che :
1. A far data dal 20 marzo 2009 *, sono introdotte le seguenti forme di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica:
a. Per ogni pezzo prescritto il cui prezzo al pubblico sia uguale o inferiore ad € 5, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari ad € 0,50 sino ad un massimo di € 1 a ricetta;
b. Per ogni pezzo prescritto il cui prezzo al pubblico sia superiore ad € 5, l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa pari a € 2,0 sino ad un massimo di € 4 a ricetta;
c. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’allegato A – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti a) e b);
d. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’ allegato B – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti punti a) e b), limitatamente ai farmaci connessi al trattamento della patologia per la quale hanno diritto all’esenzione;
e. I cittadini rientranti nelle categorie di cui all’ allegato C – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - sono tenuti a corrispondere una quota ridotta pari ad € 1,0 a pezzo, sino ad un massimo di € 2,0 a ricetta;
1. La quota di compartecipazione siccome sopra previsto non si applica ai farmaci (sia essi branded – ossia specialità medicinali che hanno perso il brevetto sul principio attivo - che unbranded – ossia farmaci equivalenti senza il nome di fantasia e identificati dalla denominazione comune internazionale del principio attivo ) che si adeguano al prezzo di riferimento regionale - ai sensi dell’art. 7 del D.L. 347/01, 347 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n.405 e successive modificazioni – siccome individuato dal Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità con proprie Determine Dirigenziali;
2. Sono
recepite integralmente le disposizioni
rese con la circolare prot. n. 19295/DG5 del 1 agosto 2005 - che qui si abbia
come integralmente trascritta - del Servizio Assistenza Distrettuale Attività
Territoriali Sanitarie della Direzione Sanità, con la quale sono state codificate le
condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa;
3. Sono recepite le disposizioni rese con la circolare prot. n.8197/DG5 del 30 marzo 2006 - che qui si abbia come integralmente trascritta - del Servizio Assistenza Distrettuale Attività Territoriali Sanitarie della Direzione Sanità, limitatamente alla parte ove vengono emanate disposizioni sulle modalità per attestare il diritto all’esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito;
5. Si demanda al Direttore Regionale della
Direzione Sanità – qualora se ne ravvisi la opportunità - la competenza alla
predisposizione di eventuali ed ulteriori disposizioni opportunamente redatte,
a modifica ed integrazione delle precedenti note sopra emarginate;
6. Il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. mediche e delle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, perché provvedano alla massima diffusione dello stesso;
7. La pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed, altresì, sul Portale della Sanità della Regione http/sanitapo.it;
Il
Commissario ad acta
Dr. Gino Redigolo
* RETTIFICA DEL COMMISSARIO AD ACTA LIMITATAMENTE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO, PROCRASTINATO DAL 16.03.2009 AL 20.03.2009 GIUSTA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.15/09 DEL 13.03.2009.
Segue allegato