Direzione QUALITÀ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE

Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali – Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture

il dirigente del servizio

Omissis

Determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   prendere atto:

      che il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

      che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto alle Camere di Commercio competenti per territorio, certificato storico di vigenza di iscrizione di ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale;

-    che, la CC.I.AA. di Teramo, con prot. n. CEW/8014/2008/CTE0037 in data 15/09/2008, ha trasmesso il certificato storico relativo alla cooperativa sociale de qua;

-    che dall’esame della documentazione sopra indicata la Cooperativa Sociale denominata “SALUS Società Cooperativa Sociale ”, con sede in Atri (TE), iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40/97, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione, non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91;

-    che, con nota Prot. n. 2147/DM2 del 02 marzo 2009, il competente Ufficio ha comunicato alla Cooperativa Sociale denominata “SALUS Società Cooperativa Sociale”, a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90;

2.   prendere atto, altresì,

-    che la suddetta cooperativa sociale, nei termini prescritti, ha trasmesso, con nota datata 18.03.2009 acquisita al protocollo della Direzione n. 3186/DM2 in data 23 marzo 2009, copia conforme dello statuto vigente modificato con verbale di assemblea straordinaria, giusta atto notaio Avv. Teresa De Rosa di Roseto degli Abruzzi in data 17.03.09, Repertorio n. 37646 – Raccolta n. 13809;

-    che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa, riscontrando, nel riformulato statuto, la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale;

3.   confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, l’iscrizione della Cooperativa Sociale denominata SALUS Società Cooperativa Sociale ”, con sede in Atri (TE) alla sezione “A” dell’Albo regionale, in relazione a quanto trasmesso con la citata nota datata 18/03/2008, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con il richiamato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40/97;

4.   disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

5.   disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.

Pescara, 25 marzo 2009

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Di Giannantonio