IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Ministeriale 05.02.1998 avente per oggetto: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22”, il progetto presentato dalla Società ITALFER di SFOGLIA GIOVINA – Sede legale, Amministrativa e Operativa: Zona Industriale Colleranesco – Zona P.I.P. - 64022 GIULIANOVA (TE) - nella quale viene richiesta l’autorizzazione regionale per varianti sostanziali:
1) Aumento tipologie di rifiuti;
2) Aumento quantitativo di rifiuti;
3) Variazione dei processi di trattamento dei rifiuti connessi all’uso di nuove apparecchiature utilizzate nel ciclo produttivo.
Relativamente al punto 3 di poter effettuare oltre al deposito preliminare per la quale l’Azienda è autorizzata le operazioni di trattamento (selezione, cernita, adeguamento volumetrico, ecc.) sui rifiuti presso l’impianto ubicato nel Comune di Giulianova - Zona Industriale di Colleranesco – Zona P.I.P., identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 31 Particelle 105 – 107 – 323 – 356 – 357 – Area classificata dal P.R.G. come Zona D2 – “Consolidamento, completamento degli insediamenti a carattere artigianale-industriale esistenti” – per una superficie complessiva di 3.500 mq e una potenzialità per i:
Rifiuti
metallici –ferrosi di 44.450 q/a;
Rifiuti
metallici non ferrosi di 9.450 q/a;
Rifiuti
plastici di 31.100 q/a;
Rifiuti
cartacei di 60.300 q/a;
Rifiuti
tessili di 1.200 q/a;
Rifiuti di
legno di 5.000 q/a;
Rifiuti di
cavi di 1.000 q/a;
Rifiuti di
vetro di 5.300 q/a;
Rifiuti
costituiti da pneumatici fuori uso di 1.500 q/a;
e
complessiva di 159.300 q/a
equivalenti
alle seguenti fasi:
D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;
R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) dell’allegato B e dell’allegato C del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese di Luglio Anno 2004
Panda
S.r.l. – Geom. Guglielmo Bernardi
Allegato 1) Relazione tecnica;
Allegato 2) Tavola n. 1 – Planimetrie - Corografia scala 1:25.000 – Stralcio P.R.P. scala 1:25.000 – Stralcio catastale scala 1:2.000 – Stralcio P.R.G. scala 1:5.000 – Comune di Giulianova – P.R.G. - Tavola P1.c scala 1:5.000 Disciplina delle trasformazioni: intero territorio;
Allegato 3) Tavola n. 2 - Piante e profilo scala 1:100;
Allegato 4) Copia della D.G.R. n. 2959 dell’11.11.1998;
Allegato 5) Copia della Determina Dirigenziale n. DF3/62 del 18.06.2004;
Mese di Luglio Anno 2004
Geom.
Guglielmo Berardi- Società Panda S.r.l.
Allegato 6) Relazione tecnica;
Allegato 7) Tavola 1 – Planimetrie scale 1:25.000 – 1:5.000 – 1:2.000;
Allegato 8) Tavola 2 – Piante e Profilo scala 1:100;
Mese di Agosto Anno 2004
Geom.
Guglielmo Berardi- Società Panda S.r.l.
Allegato 9) Relazione tecnica autorizzazione per varianti sostanziali;
Mese di Maggio Anno 2005
Geom.
Guglielmo Berardi- Società Panda S.r.l.
Allegato 10) Relazione tecnica integrativa per varianti sostanziali;
Giorno 27 Mese di Febbraio Anno 2007
Perito
Industriale David Marco
Allegato 11) Relazione tecnica;
Mese di Novembre Anno 2005
Dott.
Arch. Claudio Del Grosso
Allegato 12) Tavola – Planimetrie scala 1:25.000, 1:5.000, 1:2.000;
Allegato 13) Tavola – Piante e profilo scala 1:100;
Allegato 14) Legenda – planimetria completa piazzale;
Giorno 07 Mese di Marzo Anno 2008
Perito
Industriale David Marco
Allegato 15) Relazione tecnica per varianti sostanziali;
2) di autorizzare la Società ITALFER di SFOGLIA GIOVINA alla realizzazione ed esercizio del miglioramento impiantistico ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di miglioramento impiantistico che della fase di esercizio;
4) di autorizzare la Società ITALFER di Sfoglia Giovina ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 2), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:
della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria
Locale di Teramo - Dipartimento di
Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
4.1) Immissione delle acque piovane, previo trattamento, nella condotta pubblica delle acque bianche del Comune di Giulianova;
della Provincia di Teramo – VIII Settore
Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Bonifiche Siti Contaminati
4.2) Che, per i rifiuti di cui alle tipologie 5.7, 5.8, 5.9 di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i., considerato che nell’impianto di che trattasi è effettuata esclusivamente la messa in riserva (R13) con lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento effettuata con pelacavi, considerato altresì che per le sopraccitate tipologie di rifiuti il D.M. 05.02.1998 prevede che le operazioni di recupero delle frazioni prodotte avvengono rispettivamente, nell’industria metallica (R4) e nell’industria delle materie plastiche (R3), la ditta potrà effettuare esclusivamente l’operazione di messa in riserva R13.
Riguardo le altre tipologie di rifiuti, che a seguito dei trattamenti effettuati nell’impianto, presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie, le stesse dovranno essere conformi alle specifiche riportate nel D.M. 05.02.1998;
della Direzione Parchi, Territorio,
Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni
Ambientali – Ufficio Valutazioni Ambientali di L’Aquila
4.3) Si condividono e si fanno proprie le prescrizioni dell’ARTA e della Provincia di Teramo raccolte in sede di Conferenza dei Servizi del 22/02/2008;
dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo
“
Parere
tecnico
Con Nota
prot. n. DN3/9517 del 10/04/08 la Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti,
ha trasmesso a questo Dipartimento provinciale ARTA di Teramo, la relazione
tecnica richiesta alla Ditta Italfer di Sfoglia Giovina di Colleranesco nel
corso della Conferenza di Servizi del 22/02/08, relativa alla richiesta,
avanzata dalla stessa Ditta, di variante sostanziale per l’aumento delle
tipologie e dei quantitativi dei rifiuti autorizzati e per la variazione dei
processi di trattamento dei rifiuti connessa all’utilizzo di nuove
apparecchiature.
La Ditta ad
oggi è in possesso della Determinazione Regionale n. DF3/62 del 18/06/04 che ne
autorizza la sola attività di Deposito Preliminare per le tipologie di rifiuto
elencate nella stessa Determina.
Nella
documentazione integrativa inviata sono descritte in modo puntuale le fasi di
lavoro previste, le attrezzature utilizzate e i codici CER dei rifiuti che si
intendono trattare e recuperare, con l’indicazione dei relativi quantitativi
massimi annui.
In
particolare, per quanto riguarda le attività di recupero finalizzate
all’ottenimento di Materie Prime Secondarie (MPS), la Ditta prende a
riferimento le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e
s.m.i. mentre, nel caso in cui dall’attività lavorativa si ottengono ancora
rifiuti (attività di messa in riserva
R13), questi ultimi saranno trasferiti, mediante formulario di identificazione,
ad impianti di recupero regolarmente autorizzati.
Per alcuni
codici CER tuttavia, come si evince dalle sottostanti tabelle riepilogative, la
Ditta continua ad esercitare la sola attività di Deposito Preliminare (D15),
per la quale è già in possesso dell’autorizzazione regionale.
Quindi, alla
luce di quanto sopra esposto, facendo seguito a Ns. Nota prot. n. 1218 del
08/02/07, lo Scrivente Dipartimento esprime Parere Tecnico Favorevole
alla richiesta di variante sostanziale avanzata dalla Ditta Italfer di Sfoglia
Giovina per i codici CER, le attività di trattamento e recupero, l’attività di
Deposito Preliminare ed i quantitativi massimi trattabili di seguito elencati:
RIFIUTI
METALLI FERROSI |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
12 01 01 |
Limatura e trucioli di
materiali ferrosi |
R13 – R4 |
2.000 |
12 01 02 |
Polveri e articolato di
materiali ferrosi |
R13 – R4 |
1.000 |
15 01 04 |
Imballaggi metallici |
R13 – R4 |
1.000 |
17 04 05 |
Ferro e acciaio |
R13 – R4 |
20.000 |
19 01 02 |
Metalli ferrosi estratti da
ceneri pesanti |
R13 – R4 |
50 |
19 10 01 |
Rifiuti di ferro e acciaio |
D15 |
200 |
19 12 02 |
Metalli ferrosi |
R13 – R4 |
200 |
20 01 40 |
Metallo |
R13 – R4 |
20.000 |
TOTALE
44.450 q/a |
RIFIUTI
METALLICI NON FERROSI |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
12 01 03 |
Limatura e trucioli di
materiali non ferrosi |
R13 – R4 |
1.500 |
12 01 04 |
Polveri e articolato di
materiali non ferrosi |
R13 – R4 |
600 |
02 01 10 |
Rifiuti metallici |
R13 – R4 |
150 |
17 04 01 |
Rame, bronzo, ottone |
R13 |
1.400 |
17 04 02 |
Alluminio |
R13 |
2.000 |
17 04 03 |
Piombo |
R13 – R4 |
100 |
17 04 04 |
Zinco |
R13 – R4 |
50 |
17 04 06 |
Stagno |
R13 – R4 |
50 |
17 04 07 |
Metalli misti |
R13 – R4 |
3.000 |
19 10 02 |
Rifiuti di metalli non ferrosi
|
R13 – R4 |
300 |
19 12 03 |
Metalli non ferrosi |
R13 – R4 |
300 |
TOTALE
9.450 q/a |
RIFIUTI
PLASTICI |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
07 02 13 |
Rifiuti plastici |
R13 – R3 |
5.000 |
07 02 99 |
Rifiuti non specificati
altrimenti |
R13 |
1.000 |
02 01 04 |
Rifiuti plastici (ad
esclusione degli imballaggi) |
R13 – R3 |
800 |
12 01 05 |
Limatura e trucioli di materiali
plastici |
R13 – R3 |
8.000 |
15 01 02 |
Imballaggi in plastica |
R13 – R3 |
13.000 |
17 02 03 |
Plastica |
R13 – R3 |
50 |
19 12 04 |
Plastica e gomma |
R13 – R3 |
3.000 |
20 01 39 |
Plastica |
R13 – R3 |
250 |
TOTALE 31.100
q/a |
RIFIUTI
CARTACEI |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
15 01 01 |
Imballaggi in carta e cartone |
R13 – R3 |
25.000 |
15 01 05 |
Imballaggi in materiali
compositi |
R13 – R3 |
150 |
15 01 06 |
Imballaggi in materiali misti |
R13 – R3 |
26.000 |
19 12 01 |
Carta e cartone |
D15 |
150 |
20 01 01 |
Carta e cartone |
R13 – R3 |
5.000 |
15 02 03 |
Assorbenti, materiali
filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02 |
R13 – R3 |
4.000 |
TOTALE
60.300 q/a |
RIFIUTI
TESSILI |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
19 12 08 |
Prodotti tessili |
R13 |
300 |
20 01 10 |
Abbigliamento |
R13 |
300 |
20 01 11 |
Prodotti tessili |
R13 |
300 |
15 01 99 |
Imballaggi in materia tessile |
R13 |
300 |
TOTALE
1.200
q/a |
RIFIUTI
DI LEGNO |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
17 02 01 |
Legno |
R13 |
500 |
19 12 07 |
Legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06 |
R13 |
500 |
20 01 38 |
Legno, diverso da quello di
cui alla voce 20 01 37 |
R13 |
1.000 |
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
R13 |
3.000 |
TOTALE
5.000 q/a |
RIFIUTI
DI CAVI |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
17 04 11 |
Cavi, diversi da quelli di cui
alla voce 17 04 10 |
R13 |
1.000 |
TOTALE
1.000 q/a |
RIFIUTI
DI VETRO |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di recupero |
Quantità (q/a) |
10 11 12 |
Rifiuti di vetro diversi da
quelli di cui alla voce 10 11 11 |
R13 |
800 |
15 01 07 |
Imballaggi in vetro |
R13 |
1.000 |
17 02 02 |
Vetro |
R13 |
100 |
19 12 05 |
Vetro |
R13 |
100 |
20 01 02 |
Vetro |
R13 |
3.300 |
TOTALE
5.300 q/a |
RIFIUTI
COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO |
|||
Codice C.E.R. |
Descrizione |
Operazioni di Recupero |
Quantità (q/a) |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso |
R13 |
1.500 |
TOTALE
1.500 q/a |
Per una potenzialità complessiva di 159.300 q/a;
e alle
seguenti condizioni e prescrizioni:
- Le Materie Prime Secondarie (MPS) ottenute
dalle singole attività di recupero, dovranno essere rispondenti alle specifiche
riportate nell’Allegato 1, Suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio
1998 e s.m.i., per ogni tipologia di rifiuto trattato;
- In riferimento al codice CER 17 04 11 (Cavi,
diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10) si ritengono autorizzabili anche
le attività R3 e R4, rispetto alla sola attività di recupero R13 richiesta
dalla Ditta in quanto, oltre alla messa in riserva del rifiuto (R13) è prevista
anche la lavorazione meccanica, con macchina pelacavi, per l’asportazione del
rivestimento del rifiuto stesso. Anche in tal caso i prodotti ottenuti dovranno
essere rispondenti alle specifiche previste dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio
1998 e s.m.i.;
- Al fine di garantire che le Materie Prime
Secondarie ottenute siano conformi alle specifiche richieste dal Decreto
sopraccitato, la Ditta dovrà effettuare delle analisi sui materiali in uscita
con una cadenza almeno semestrale”.
5) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 3) è rinnovabile, per ogni sua fase (miglioramento impiantistico e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 45/2007 e s.m.i.;
6) di stabilire che al termine dei lavori di realizzazione del miglioramento impiantistico, l’Azienda produca una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:
- L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
- Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
7) di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione del miglioramento impiantistico deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
7.1) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
7.2) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
7.3) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
7.4) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
7.5) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
7.6) le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;
8) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
9.1 Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
9.2 Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
9.3 Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
9.4 Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
9.5 Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
10) di richiamare la Società Italfer di Sfoglia Giovina autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni e alla trasmissione con cadenza semestrale, al VIII Settore Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti – Bonifiche siti contaminati dell’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
11) di
dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente
autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quando, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli
impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente
articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni
contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il
titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida
l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e
s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16
(Qualora a seguito di controlli
successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme
all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle
infrazioni si procede:
a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il
quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;
12) di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto nella sua configurazione ampliata, oggetto del presente provvedimento, la Determina Dirigenziale n. DF3/62 del 18.06.2004 (ovvero eventuali rinnovi) è da intendersi automaticamente revocata;
13) di obbligare la Società:
- di possedere, nel corso della fase di realizzazione del miglioramento impiantistico, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;
- di prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
- al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;
14) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
15) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società ITALFER di Sfoglia Giovina – Zona Industriale Colleranesco Zona PIP – 64020 GIULIANOVA (TE);
16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo;
17) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m. ed i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini