IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti)  – Decreto Ministeriale 05.02.1998 avente per oggetto: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22”,  il progetto presentato dalla Società ITALFER di SFOGLIA GIOVINA – Sede legale, Amministrativa e Operativa: Zona Industriale Colleranesco – Zona P.I.P. - 64022 GIULIANOVA (TE) -  nella quale viene richiesta l’autorizzazione regionale per varianti sostanziali:

1)             Aumento tipologie di rifiuti;

2)             Aumento quantitativo di rifiuti;

3)             Variazione dei processi di trattamento dei rifiuti connessi all’uso di nuove apparecchiature utilizzate nel ciclo produttivo.

Relativamente al punto 3 di poter effettuare oltre al deposito preliminare per la quale l’Azienda è autorizzata  le operazioni di trattamento (selezione, cernita, adeguamento volumetrico, ecc.) sui rifiuti presso l’impianto  ubicato nel Comune di Giulianova -  Zona Industriale di Colleranesco – Zona P.I.P., identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 31 Particelle 105 – 107 – 323 – 356 – 357 – Area classificata dal P.R.G. come Zona D2 – “Consolidamento, completamento degli insediamenti a carattere artigianale-industriale esistenti” – per una superficie complessiva di 3.500 mq e una potenzialità per i:

Rifiuti metallici –ferrosi di 44.450 q/a;

Rifiuti metallici non ferrosi di 9.450 q/a;

Rifiuti plastici di 31.100 q/a;

Rifiuti cartacei di 60.300 q/a;

Rifiuti tessili di 1.200 q/a;

Rifiuti di legno di 5.000 q/a;

Rifiuti di cavi di 1.000 q/a;

Rifiuti di vetro di 5.300 q/a;

Rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso di 1.500 q/a;

e complessiva di 159.300 q/a

equivalenti alle seguenti fasi: 

D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R4 – Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici;

R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) dell’allegato B e  dell’allegato C del Decreto Legislativo 03.04.2006,  n. 152 e s.m.i. in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

Mese di Luglio Anno 2004

Panda S.r.l. – Geom. Guglielmo Bernardi

Allegato 1) Relazione tecnica;

Allegato 2) Tavola n. 1 – Planimetrie -  Corografia scala 1:25.000 – Stralcio P.R.P.  scala 1:25.000 –  Stralcio catastale   scala  1:2.000 – Stralcio P.R.G. scala 1:5.000 –    Comune di Giulianova – P.R.G. - Tavola P1.c scala 1:5.000 Disciplina  delle  trasformazioni: intero territorio;

Allegato 3) Tavola n. 2 - Piante e profilo scala 1:100;

Allegato 4) Copia della D.G.R. n. 2959 dell’11.11.1998;

Allegato 5) Copia della Determina Dirigenziale n. DF3/62 del 18.06.2004;

Mese di Luglio Anno 2004

Geom. Guglielmo Berardi- Società Panda S.r.l.

Allegato 6) Relazione tecnica;

Allegato 7) Tavola 1 – Planimetrie scale 1:25.000 – 1:5.000 – 1:2.000;

Allegato 8) Tavola 2 – Piante e Profilo scala 1:100;

Mese di Agosto Anno 2004

Geom. Guglielmo Berardi- Società Panda S.r.l.

Allegato 9) Relazione tecnica autorizzazione per varianti sostanziali;

Mese di Maggio Anno 2005

Geom. Guglielmo Berardi- Società Panda S.r.l.

Allegato 10) Relazione tecnica integrativa per varianti sostanziali;

Giorno 27 Mese di Febbraio Anno 2007

Perito Industriale David Marco

Allegato 11) Relazione tecnica;

Mese di Novembre Anno 2005

Dott. Arch. Claudio Del Grosso

Allegato 12) Tavola – Planimetrie scala 1:25.000, 1:5.000, 1:2.000;

Allegato 13) Tavola – Piante e profilo scala 1:100;

Allegato 14) Legenda – planimetria completa piazzale;

Giorno 07 Mese di Marzo Anno 2008

Perito Industriale David Marco

Allegato 15) Relazione tecnica per varianti sostanziali;

2)   di autorizzare la Società ITALFER di SFOGLIA GIOVINA  alla realizzazione ed esercizio del miglioramento impiantistico ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla notifica del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di miglioramento impiantistico che della fase di esercizio;

4)   di autorizzare la Società ITALFER di Sfoglia Giovina ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 2), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:

      della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo  - Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica

4.1) Immissione delle acque piovane, previo trattamento, nella condotta pubblica delle acque bianche del Comune di Giulianova;

      della Provincia di Teramo – VIII Settore Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti – Bonifiche Siti Contaminati

4.2) Che, per i rifiuti di cui alle tipologie 5.7, 5.8, 5.9 di cui al D.M. 05.02.1998 e s.m.i., considerato che nell’impianto di che trattasi è effettuata esclusivamente la messa in riserva (R13) con lavorazione meccanica per asportazione del rivestimento effettuata con pelacavi, considerato altresì che per le sopraccitate tipologie di rifiuti il D.M. 05.02.1998 prevede che le operazioni di recupero delle frazioni prodotte avvengono rispettivamente, nell’industria metallica (R4) e nell’industria delle materie plastiche (R3), la ditta potrà effettuare esclusivamente l’operazione di messa in riserva R13.

      Riguardo le altre tipologie di rifiuti, che a seguito dei trattamenti effettuati nell’impianto, presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie, le stesse dovranno essere conformi alle specifiche riportate nel D.M. 05.02.1998;

      della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazioni Ambientali di L’Aquila

4.3) Si condividono e si fanno proprie le prescrizioni dell’ARTA e della Provincia di Teramo raccolte in sede di Conferenza dei Servizi del 22/02/2008;

dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo

Parere tecnico

Con Nota prot. n. DN3/9517 del 10/04/08 la Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, ha trasmesso a questo Dipartimento provinciale ARTA di Teramo, la relazione tecnica richiesta alla Ditta Italfer di Sfoglia Giovina di Colleranesco nel corso della Conferenza di Servizi del 22/02/08, relativa alla richiesta, avanzata dalla stessa Ditta, di variante sostanziale per l’aumento delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti autorizzati e per la variazione dei processi di trattamento dei rifiuti connessa all’utilizzo di nuove apparecchiature.

La Ditta ad oggi è in possesso della Determinazione Regionale n. DF3/62 del 18/06/04 che ne autorizza la sola attività di Deposito Preliminare per le tipologie di rifiuto elencate nella stessa Determina.

Nella documentazione integrativa inviata sono descritte in modo puntuale le fasi di lavoro previste, le attrezzature utilizzate e i codici CER dei rifiuti che si intendono trattare e recuperare, con l’indicazione dei relativi quantitativi massimi annui.

In particolare, per quanto riguarda le attività di recupero finalizzate all’ottenimento di Materie Prime Secondarie (MPS), la Ditta prende a riferimento le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e s.m.i. mentre, nel caso in cui dall’attività lavorativa si ottengono ancora rifiuti  (attività di messa in riserva R13), questi ultimi saranno trasferiti, mediante formulario di identificazione, ad impianti di recupero regolarmente autorizzati.

Per alcuni codici CER tuttavia, come si evince dalle sottostanti tabelle riepilogative, la Ditta continua ad esercitare la sola attività di Deposito Preliminare (D15), per la quale è già in possesso dell’autorizzazione regionale.

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, facendo seguito a Ns. Nota prot. n. 1218 del 08/02/07, lo Scrivente Dipartimento esprime Parere Tecnico Favorevole alla richiesta di variante sostanziale avanzata dalla Ditta Italfer di Sfoglia Giovina per i codici CER, le attività di trattamento e recupero, l’attività di Deposito Preliminare ed i quantitativi massimi trattabili di seguito elencati:

 

 

RIFIUTI METALLI FERROSI

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

12 01 01

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

R13 – R4

2.000

12 01 02

Polveri e articolato di materiali ferrosi

R13 – R4

1.000

15 01 04

Imballaggi metallici

R13 – R4

1.000

17 04 05

Ferro e acciaio

R13 – R4

20.000

19 01 02

Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti

R13 – R4

50

19 10 01

Rifiuti di ferro e acciaio

D15

200

19 12 02

Metalli ferrosi

R13 – R4

200

20 01 40

Metallo

R13 – R4

20.000

TOTALE                                                                                                                                     44.450  q/a

 

 

RIFIUTI METALLICI NON FERROSI

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

12 01 03

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

R13 – R4

1.500

12 01 04

Polveri e articolato di materiali non ferrosi

R13 – R4

600

02 01 10

Rifiuti metallici

R13 – R4

150

17 04 01

Rame, bronzo, ottone

R13

1.400

17 04 02

Alluminio

R13

2.000

17 04 03

Piombo

R13 – R4

100

17 04 04

Zinco

R13 – R4

50

17 04 06

Stagno

R13 – R4

50

17 04 07

Metalli misti

R13 – R4

3.000

19 10 02

Rifiuti di metalli non ferrosi

R13 – R4

300

19 12 03

Metalli non ferrosi

R13 – R4

300

TOTALE                                                                                                                                     9.450 q/a

 

RIFIUTI PLASTICI

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

07 02 13

Rifiuti plastici

R13 – R3

5.000

07 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13

1.000

02 01 04

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

R13 – R3

800

12 01 05

Limatura e trucioli di materiali plastici

R13 – R3

8.000

15 01 02

Imballaggi in plastica

R13 – R3

13.000

17 02 03

Plastica

R13 – R3

50

19 12 04

Plastica e gomma

R13 – R3

3.000

20 01 39

Plastica

R13 – R3

250

TOTALE                                                                                                                                     31.100 q/a

 

 

RIFIUTI CARTACEI

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R13 – R3

25.000

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

R13 – R3

150

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

R13 – R3

26.000

19 12 01

Carta e cartone

D15

150

20 01 01

Carta e cartone

R13 – R3

5.000

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

R13 – R3

4.000

TOTALE                                                                                                                                     60.300 q/a

 

 

RIFIUTI TESSILI

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

19 12 08

Prodotti tessili

R13

300

20 01 10

Abbigliamento

R13

300

20 01 11

Prodotti tessili

R13

300

15 01 99

Imballaggi in materia tessile

R13

300

TOTALE                                                                                                                                      1.200 q/a

 

 

RIFIUTI DI LEGNO

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

17 02 01

Legno

R13

500

19 12 07

Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

R13

500

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

R13

1.000

15 01 03

Imballaggi in legno

R13

3.000

TOTALE                                                                                                                                      5.000 q/a

 

 

RIFIUTI DI CAVI

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

17 04 11

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

R13

1.000

TOTALE                                                                                                                                        1.000 q/a

 

 

 

RIFIUTI DI VETRO

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di recupero

Quantità (q/a)

10 11 12

Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

R13

800

15 01 07

Imballaggi in vetro

R13

1.000

17 02 02

Vetro

R13

100

19 12 05

Vetro

R13

100

20 01 02

Vetro

R13

3.300

TOTALE                                                                                                                                    5.300 q/a

 

 

RIFIUTI COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO

Codice C.E.R.

Descrizione

Operazioni di Recupero

Quantità (q/a)

16 01 03

Pneumatici fuori uso

R13

1.500

TOTALE                                                                                                                                    1.500 q/a

 

Per una potenzialità complessiva di 159.300 q/a;

e alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-    Le Materie Prime Secondarie (MPS) ottenute dalle singole attività di recupero, dovranno essere rispondenti alle specifiche riportate nell’Allegato 1, Suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e s.m.i., per ogni tipologia di rifiuto trattato;

-    In riferimento al codice CER 17 04 11 (Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10) si ritengono autorizzabili anche le attività R3 e R4, rispetto alla sola attività di recupero R13 richiesta dalla Ditta in quanto, oltre alla messa in riserva del rifiuto (R13) è prevista anche la lavorazione meccanica, con macchina pelacavi, per l’asportazione del rivestimento del rifiuto stesso. Anche in tal caso i prodotti ottenuti dovranno essere rispondenti alle specifiche previste dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 e s.m.i.;

-    Al fine di garantire che le Materie Prime Secondarie ottenute siano conformi alle specifiche richieste dal Decreto sopraccitato, la Ditta dovrà effettuare delle analisi sui materiali in uscita con una cadenza almeno semestrale”.

5)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 3) è rinnovabile, per ogni sua fase (miglioramento impiantistico e/o esercizio) nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  e dalla Legge Regionale n. 45/2007 e s.m.i.;

6)   di stabilire che al termine dei lavori di realizzazione del miglioramento  impiantistico, l’Azienda produca una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori che attesti:

-             L’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

-             L’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

-    Il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

7)   di disporre che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione del miglioramento impiantistico deve presentare il certificato di collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

7.1) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

7.2) la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire o da recuperare;

7.3) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

7.4) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

7.5) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

7.6) le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o da smaltire, sui rifiuti prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi;

8)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

9.1 Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

9.2 Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

9.3 Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

9.4 Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

9.5 Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

10) di richiamare la Società Italfer di Sfoglia Giovina autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni e alla trasmissione con cadenza semestrale, al VIII Settore Ambiente Energia  - Servizio Gestione Rifiuti – Bonifiche siti contaminati dell’Amministrazione Provinciale di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti  movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

11) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quando, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)  alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;

12) di disporre che all’atto dell’entrata in esercizio dell’impianto nella sua configurazione ampliata, oggetto del presente provvedimento, la Determina Dirigenziale n. DF3/62 del 18.06.2004 (ovvero eventuali rinnovi) è da intendersi automaticamente revocata;

13) di obbligare la Società:

-    di possedere, nel corso della fase di realizzazione del miglioramento impiantistico, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase medesima. Terminata la  medesima fase ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 71 Speciale del 05.09.2007;

-    di prestare prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D- Allegato E e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

-    al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie),  comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.)), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4  (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N. 45,  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

14) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

15) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Società ITALFER di Sfoglia Giovina – Zona Industriale Colleranesco Zona PIP – 64020 GIULIANOVA (TE);

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo;

17) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m. ed i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini