GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Viste

      la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

      la L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, concernente “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”;

      la L.R. 28 aprile 2000, n. 76, recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;

Visto l’articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 328/2000 che demanda alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle funzioni relative alla definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della stessa legge 328/2000;

Visto il D.M. 21 maggio 2001, n. 308, che adotta il “Regolamento sui requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 328/2000”;

Rilevato

-    che l’art. 1, comma 2, del citato D.M. 308/2001, in attuazione dell’art. 11, comma 2, della legge 328/2000, attribuisce alle regioni il compito di attuare ed integrare, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal regolamento stesso;

-    che l’articolo 4 del D.M. 308/2001 medesimo, in attuazione dell’art. 11, comma 1, della legge 328/2000, conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi;

Atteso

-    che, fino all’emanazione del regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 2/2005, i procedimenti di autorizzazione al funzionamento, da parte dei Comuni, di strutture e servizi alla persona continuano ad essere disciplinati, in via transitoria,  dalle Direttive Generali Provvisorie di cui alla D.G.R. n. 1230 del 12/12/2001, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei requisiti minimi fissati dal citato D.M. 308/2001;

-    che, in attuazione dell’art. 10 della L.R. 76/2000, con D.G.R. n. 565 del 26/06/2001, sono state adottate le Direttive Generali in ordine ai procedimenti di autorizzazione, ai requisiti tecnico-strutturali e agli standard funzionali di ricettività e funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia;

Considerato

      che, a causa del sisma verificatosi, in gran parte della regione, il giorno 6 aprile 2009, numerose strutture sociali eroganti servizi alla persona, a ciclo residenziale e semiresidenziale, sono state dichiarate inagibili, con conseguente impossibilità al prosieguo delle normali attività, determinando una situazione di emergenza, da fronteggiare con il ricorso all’accoglienza degli ospiti, in via provvisoria ed eccezionale, nelle altre strutture non danneggiate dal sisma stesso, nell’ambito di un medesimo comune o di comuni diversi;

      che tale situazione comporta inevitabilmente, per le strutture ospitanti, un maggior carico di presenze, per cui, in relazione alla temporaneità ed eccezionalità dell’accoglienza, si rende necessario consentire, in deroga alle sopra richiamate Direttive Generali, il provvisorio aumento della capacità ricettiva autorizzata, nella misura massima del 50% per le strutture semiresidenziali, ivi comprese quelle disciplinate dalla L.R. 76/2000, e nella misura massima del 25% per le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-educative; 

      che, al fine di agevolare le procedure di accoglienza e di temporanea sistemazione degli utenti, nonché di evitare che i soggetti gestori delle strutture ospitanti possano incorrere in violazioni delle vigenti normative in ordine alla capacità ricettiva, occorre integrare, con opportuna direttiva provvisoria, la specifica disciplina sopra richiamata, assicurando uniformità ed omogeneità applicative in tutto il territorio regionale;  

Ritenuto, pertanto, di dover emanare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, un’apposita Direttiva Provvisoria in materia di capacità ricettiva delle strutture eroganti servizi socio-assistenziali e socio-educativi, a ciclo residenziale e semiresidenziale, ivi compresi quelli di cui alla L.R. 76/2000, disciplinati dalle Direttive Generali adottate con deliberazioni di G.R. n. 565/2001 e n. 1230/2001; 

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

1)   prendere atto della necessità di dover fronteggiare l’emergenza causata dal sisma verificatosi, in gran parte della regione, il giorno 6 aprile 2009, mediante l’accoglienza, in via provvisoria ed eccezionale, nelle strutture non danneggiate dal sisma stesso, nell’ambito di un medesimo comune o di comuni diversi, degli ospiti delle numerose strutture sociali eroganti servizi alla persona, a ciclo residenziale e semiresidenziale, ivi compresi quelli di cui alla L.R. 76/2000, dichiarate inagibili, comportando inevitabilmente, per le strutture ospitanti, un maggior carico di presenze, anche in deroga alla capacità ricettiva massima autorizzata, ai sensi delle Direttive Generali adottate con deliberazioni di G.R. n. 565/2001 e n. 1230/2001;  

2)   approvare ed emanare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, la  presente Direttiva Provvisoria limitatamente alla capacità ricettiva delle strutture eroganti servizi socio-assistenziali e socio-educativi, a ciclo residenziale e semiresidenziale, ivi compresi quelli di cui alla L.R. 76/2000, disciplinati dalle Direttive Generali adottate con deliberazioni di G.R. n. 565/2001 e n. 1230/2001, consentendo, in via temporanea ed eccezionale e in deroga a quanto stabilito dalle Direttive stesse, il provvisorio aumento della capacità ricettiva autorizzata, nella misura massima del 50% per le strutture semiresidenziali, ivi comprese quelle normate dalla L.R. 76/2000, e nella misura massima del 25% per le strutture residenziali socio-assistenziali e socio-educative; 

3)   stabilire che, al fine di agevolare le procedure di accoglienza e di temporanea sistemazione degli utenti, nonché di evitare che i soggetti gestori delle strutture ospitanti possano incorrere in violazioni delle vigenti normative in ordine alla capacità ricettiva, la deroga di cui alla presente Direttiva resta in vigore per tutto il periodo dell’emergenza e, comunque, fino a quando nelle strutture dichiarate inagibili non sia possibile riprendere le normali attività;

4)   confermare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, l’efficacia delle disposizioni normative di cui alle richiamate Direttive Generali adottate con deliberazioni di G.R. n. 565/2001 e n. 1230/2001, anche con deroga temporanea al rispetto dei requisiti strutturali concernenti le superfici destinate alle attività socio-assistenziali ed educative;

5)   dare mandato al competente Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali di curare la più ampia diffusione, tra Enti e soggetti comunque interessati, della presente Direttiva, espletando idonea attività di supporto e consulenza tecnica, nonché di vigilanza, in relazione ai propri compiti istituzionali, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità applicative in tutto il territorio regionale;

6)   disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURA.