IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Disposizioni in materia di Commercio)

1.   Per consentire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga all'art. 1, comma 50, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), l'esercizio di attività professionali e di attività commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita nelle aree del comune di L'Aquila e del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente ai professionisti e ai titolari di autorizzazioni commerciali i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso.

2.   La superficie massima consentita per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, anche in forma integrata, non può essere superiore a quella precedentemente utilizzata dai titolari negli immobili colpiti dal sisma, incrementata di una percentuale massima del 10 per cento.

3.   Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i titolari di autorizzazioni commerciali al dettaglio in sede fissa, piccoli e medi, agli studi professionali e agli esercizi di vicinato nonché agli esercizi per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 1, commi 90 e 91, L.R. 11/2008, con esclusione dei centri commerciali, in tutti i comuni, i quali abbiano avuto per i propri immobili, adibiti alle predette attività, la dichiarazione di inagibilità o che non possono utilizzarli in quanto ricadenti in aree interdette all’accesso. In tal caso la deroga viene loro concessa dai sindaci dei rispettivi comuni, in aree da essi individuate.

4.   Nelle stesse aree è consentita fino al 31 dicembre 2010 l’organizzazione di fiere periodiche, mercati giornalieri e mercati settimanali ai quali partecipano, esclusivamente, gli esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di una qualsiasi autorizzazione, rilasciata dal comune di l’Aquila ai sensi dell’art. 2 della L.R. 135/1999 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della  Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

5.   Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza fissato dal DPCM 6 aprile 2009 (Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009) al 31 dicembre 2010.

Art. 2
(Integrazioni all’art. 1 della L.R. 11/2008)

1.   Dopo il comma 80 della L.R. n. 11/2008 è aggiunto il seguente comma:

      “80 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 80 e fino al 31/12/2010 è consentito agli esercenti il commercio nel Comune di l’Aquila effettuare liberamente “vendite di liquidazione”.

Art. 3
Modifiche alla L.R. 12/2007

1.   Alla lettera c/bis dell'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 le parole "l'anno 2007" sono sostituite con le parole "l'anno 2009".

Art. 4
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Maggio 2009

 

GIOVANNI CHIODI