IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l’art. 36 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2009 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 – Bilancio pluriennale 2009 – 2011” è inserito il seguente articolo:

“Articolo 36bis
(Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T.)

1.   Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2009 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T..

2.   Ai sensi dell'art. 25 della L.R 14 marzo 2000, n. 25, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I. T.:

-       Euro 850.000,00 al capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

-       Euro 0,00 al capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3.   Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica - A.R.I.T. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4.   In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.“

Art. 2
(Provvedimenti urgenti)

1.   Il Consiglio regionale è autorizzato all’utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione per le finalità proprie istituzionali.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 27 Maggio 2009

 

GIOVANNI CHIODI