IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/125 del 18.12.2003, per la gestione di un impianto ubicato nel Comune di Guardiagrele (CH), al foglio di mappa catastale n. 7, particella n. 556-1041-1042-1043, con superficie complessiva di 3.710 mq, limitatamente alla sola attività di stoccaggio provvisorio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi per i rottami ferrosi e/o metallici e per i rottami metallici non ferrosi, per una potenzialità annua complessiva di 7.963 t/anno, di cui 7.685 t/anno per i rottami ferrosi e/o metallici e 278 t/anno per i rottami metallici non ferrosi, e una potenzialità istantanea complessiva di 120 t, per le attività di smaltimento e recupero di cui alle fasi R4 e R13 dell’Allegato C e alle fasi D13 e D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto, limitatamente alla sola attività di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in rottami ferrosi e non ferrosi, è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

3)   di stabilire che i codici CER relativi all’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi, vengano modificati come di seguito riportato nelle seguenti tabelle:

Tabella A) Rottami ferrosi e/o metallici

CODICI                    DESCRIZIONE RIFIUTO                  ATTIVITA’                Potenzialità

C.E.R.                                                                                                                                    t/anno

02 01 10           Rifiuti metallici.                                            R4 —R13 —D13-D15                10

12 01 01           Limatura e trucioli di materiali ferrosi.            R4 —R13 —D13-D15                1.000

12 01 02           Polveri e particolato di materiali ferrosi.           R4 —R13 —D13-D15                2.000

12 01 99           Rifiuti non specificati altrimenti.                   R4 —R13 —D13-D15                10

15 01 04           Imballaggi metallici.                                        R4 —R13 —D13-D15                10

15 01 06           Imballaggi in materiali misti.               R4 —R13 —D13-D15                20

16 01 06           Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né

altre componenti pericolose.    R4 —R13 —D13-D15    500

16 01 17           Metalli ferrosi.                                  R4 —R13 —D13-D15                100

16 02 14           Apparecchiature fuori uso diverse da quelle

di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13. R4 —R13 —D13-D15                5

17 04 05           Ferro e acciaio.                                             R4 —R13 —D13-D15                4.000

19 10 01           Rifiuti di ferro e acciaio.                                  R4 —R13                                      10

20 01 40           Metallo.                                                         R4 —R13 —D13-D15                20

Tabella B) Rottami metallici non ferrosi

CODICI            DESCRIZIONE RIFIUTO                             ATTIVITA’                Potenzialità

C.E.R.                                                                                                                                     t/anno

12 01 03           Limature e trucioli.                                        R4 —R13 —D13-D15                10

12 01 04           Polveri e articolato di materiali non ferrosi. R4 —R13 —D13-D15     50

16 01 18           Metalli non ferrosi.                                        R4 —R13 —D13-D15                50

17 04 01           Rame, bronzo, ottone.                                             R4 —R13 —D13-D15     10

17 04 02           Alluminio.                                                      R4 —R13 —D13-D15                30

17 04 03           Piombo.                                                         R4 —R13 —D13-D15                10

17 04 04           Zinco.                                                           R4 —R13 —D13-D15                10

17 04 06           Stagno.                                                                    R4 —R13 —D13-D15     5

17 04 07           Metalli misti.                                                 R4 —R13 —D13-D15                50

17 04 11           Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.           R4 —R13 —D13-D15     20

19 10 02           Rifiuti di metalli non ferrosi.                       R4 —R13 —D13-D15     10

19 12 03           Metalli non ferrosi.                                        R4 —R13 —D13-D15                23

4)   di confermare condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/125 del 18.12.2003 per quanto applicabili;

5)   di obbligare la Società al pieno e puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nella già citata nota redatta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di Chieti, prot. n. 8464 del 16.12.2008, di seguito riportate:

-    tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto;

-    l’area adibita alla viabilità interna dovrà essere realizzata con superficie impermeabilizzata;

-    in merito all’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi dei rottami metallici non ferrosi, la stessa dovrà essere realizzata con superficie impermeabilizzata in cemento;

-    la Ditta, entro il termine di trenta giorni, dovrà presentare una nuova planimetria (scala 1:200) riportando sulla stessa l’esatta indicazione di quanto evidenziato nel sopra citato parere A.R.T.A., ovvero:

-      indicando con colori diversi le aree adibite all’attività di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi relativamente ai rottami ferrosi e/o metallici ed ai rottami metallici non ferrosi;

-      indicando adeguatamente i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque di prima pioggia, di lavaggio dell’area esterna, nonché di tutte le acque di dilavamento del piazzale;

-      indicando adeguatamente i sistemi di convogliamento e di raccolta delle acque derivanti dai servizi igienici per gli addetti;

-    la Ditta dovrà presentare idonea documentazione di rilevamento di emissioni sonore derivanti dalle varie fasi del ciclo di lavorazione e nel corso del proprio esercizio, incluse quelle prodotte dai macchinari usati (punto 1 della Determina DF3/125 del 18/12/2003);

-    la Ditta dovrà rispettare le prescrizioni dettate al punto 4) della Determina di approvazione della DF3/125 del 18/12/2003;

6)   di obbligare la Società a provvedere a inviare la documentazione richiesta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di Chieti, come sopra riportato, consistente in una nuova planimetria e nella documentazione di rilevazione di emissioni sonore, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

7)   di sospendere per mesi 6 (sei), dalla data di adozione del presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, il procedimento inerente il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di autodemolizione di cui alla Determina dirigenziale n. DF3/125 del 18.12.2003, al fine di consentire alla Società di inoltrare la nuova documentazione progettuale per l’adeguamento dell’impianto esistente al D.Lgs. 209/03 e s.m.i., precisando che nel caso in cui il relativo procedimento istruttorio non possa essere favorevolmente concluso, la Regione valuterà, allo stato degli atti, l’adozione di eventuali successivi provvedimenti in merito;

8)   di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare n. 4 copie del Progetto di Adeguamento al D.Lgs. 209/03 e s.m.i. dell’impianto esistente, di cui alla Determina dirigenziale n. DF3/125 del 18.12.2003, entro il termine del 30.06.09;

9)   di stabilire che in caso di mancata produzione della documentazione di cui al punto 8) nel predetto termine si provvederà alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autodemolizione di cui alla Determinazione n. DF3/125 del 18.12.2003;

10) di obbligare la Società beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a rinnovare le garanzie finanziarie, in scadenza alla data del 23.04.2009, ai sensi della D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

11) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

12) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

13) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

14) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

15) di richiamare la Società, beneficiaria del presente provvedimento, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Guardiagrele (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

17) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Edil Sider Primavera s.r.l. – Via Fraia, n. 40 – Guardiagrele (CH);

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini