IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
e trascritte:
1) di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la
Determinazione Dirigenziale n. DF3/125 del 18.12.2003, per la gestione di un
impianto ubicato nel Comune di Guardiagrele (CH), al foglio di mappa catastale
n. 7, particella n. 556-1041-1042-1043, con superficie complessiva di 3.710 mq,
limitatamente alla sola attività di stoccaggio provvisorio e recupero di
rifiuti speciali non pericolosi per i rottami ferrosi e/o metallici e per i
rottami metallici non ferrosi, per una potenzialità annua complessiva di 7.963
t/anno, di cui 7.685 t/anno per i rottami ferrosi e/o metallici e 278 t/anno
per i rottami metallici non ferrosi, e una potenzialità istantanea complessiva
di 120 t, per le attività di smaltimento e recupero di cui alle fasi R4 e R13
dell’Allegato C e alle fasi D13 e D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i.,
2) di stabilire che in conformità a quanto
previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al
precedente punto, limitatamente alla sola attività di stoccaggio provvisorio e
recupero rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in rottami ferrosi e non
ferrosi, è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione
del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
3) di stabilire che i codici CER relativi
all’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi,
prodotti da terzi, vengano modificati come di seguito riportato nelle seguenti
tabelle:
Tabella A) Rottami
ferrosi e/o metallici
CODICI DESCRIZIONE RIFIUTO ATTIVITA’ Potenzialità
C.E.R. t/anno
02 01 10 Rifiuti
metallici. R4 —R13 —D13-D15 10
12 01 01 Limatura e
trucioli di materiali ferrosi. R4
—R13 —D13-D15 1.000
12 01 02 Polveri e
particolato di materiali ferrosi. R4
—R13 —D13-D15 2.000
12 01 99 Rifiuti non
specificati altrimenti. R4 —R13 —D13-D15 10
15 01 04 Imballaggi
metallici. R4
—R13 —D13-D15 10
15 01 06 Imballaggi in
materiali misti. R4 —R13 —D13-D15 20
16 01 06 Veicoli fuori
uso non contenenti liquidi né
altre componenti pericolose. R4 —R13
—D13-D15 500
16 01 17 Metalli
ferrosi. R4
—R13 —D13-D15 100
16 02 14 Apparecchiature
fuori uso diverse da quelle
di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13. R4 —R13 —D13-D15 5
17 04 05 Ferro e
acciaio. R4
—R13 —D13-D15 4.000
19 10 01 Rifiuti di
ferro e acciaio. R4 —R13 10
20 01 40 Metallo. R4
—R13 —D13-D15 20
Tabella B) Rottami
metallici non ferrosi
CODICI
DESCRIZIONE RIFIUTO ATTIVITA’ Potenzialità
C.E.R.
t/anno
12 01 03 Limature e
trucioli. R4
—R13 —D13-D15 10
12 01 04 Polveri e
articolato di materiali non ferrosi. R4
—R13 —D13-D15 50
16 01 18 Metalli non
ferrosi. R4
—R13 —D13-D15 50
17 04 01 Rame, bronzo,
ottone. R4
—R13 —D13-D15 10
17 04 02 Alluminio. R4
—R13 —D13-D15 30
17 04 03 Piombo. R4
—R13 —D13-D15 10
17 04 04 Zinco. R4 —R13 —D13-D15 10
17 04 06 Stagno. R4 —R13 —D13-D15 5
17 04 07 Metalli misti. R4 —R13 —D13-D15 50
17 04 11 Cavi, diversi da
quelli di cui alla voce 17 04 10. R4
—R13 —D13-D15 20
19 10 02 Rifiuti di
metalli non ferrosi. R4 —R13 —D13-D15 10
19 12 03 Metalli
non ferrosi. R4
—R13 —D13-D15 23
4) di confermare condizioni e prescrizioni
contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/125 del 18.12.2003
per quanto applicabili;
5) di obbligare la Società al pieno e puntuale
rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nella già citata nota
redatta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di Chieti, prot. n. 8464 del
16.12.2008, di seguito riportate:
- tutti i contenitori in cui sono depositati i
rifiuti dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice
relativo al rifiuto contenuto;
- l’area adibita alla viabilità interna dovrà
essere realizzata con superficie impermeabilizzata;
- in merito all’area adibita allo stoccaggio
dei rifiuti speciali non pericolosi dei rottami metallici non ferrosi, la
stessa dovrà essere realizzata con superficie impermeabilizzata in cemento;
- la Ditta, entro il termine di trenta giorni,
dovrà presentare una nuova planimetria (scala 1:200) riportando sulla stessa
l’esatta indicazione di quanto evidenziato nel sopra citato parere A.R.T.A.,
ovvero:
- indicando con colori diversi le aree
adibite all’attività di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi
relativamente ai rottami ferrosi e/o metallici ed ai rottami metallici non
ferrosi;
- indicando adeguatamente i sistemi di
raccolta e di trattamento delle acque di prima pioggia, di lavaggio dell’area
esterna, nonché di tutte le acque di dilavamento del piazzale;
- indicando adeguatamente i sistemi di
convogliamento e di raccolta delle acque derivanti dai servizi igienici per gli
addetti;
- la Ditta dovrà presentare idonea
documentazione di rilevamento di emissioni sonore derivanti dalle varie fasi
del ciclo di lavorazione e nel corso del proprio esercizio, incluse quelle
prodotte dai macchinari usati (punto 1 della Determina DF3/125 del 18/12/2003);
- la Ditta dovrà rispettare le prescrizioni
dettate al punto 4) della Determina di approvazione della DF3/125 del
18/12/2003;
6) di obbligare la Società a provvedere a
inviare la documentazione richiesta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di
Chieti, come sopra riportato, consistente in una nuova planimetria e nella
documentazione di rilevazione di emissioni sonore, entro il termine di trenta
(30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà
alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
7) di sospendere per mesi 6 (sei), dalla data di
adozione del presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa,
il procedimento inerente il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle
attività di autodemolizione di cui alla Determina dirigenziale n. DF3/125 del
18.12.2003, al fine di consentire alla Società di inoltrare la nuova
documentazione progettuale per l’adeguamento dell’impianto esistente al D.Lgs.
209/03 e s.m.i., precisando che nel caso in cui il relativo procedimento
istruttorio non possa essere favorevolmente concluso, la Regione valuterà, allo
stato degli atti, l’adozione di eventuali successivi provvedimenti in merito;
8) di obbligare la Società beneficiaria della
presente autorizzazione a provvedere a inviare n. 4 copie del Progetto di
Adeguamento al D.Lgs. 209/03 e s.m.i. dell’impianto esistente, di cui alla
Determina dirigenziale n. DF3/125 del 18.12.2003, entro il termine del
30.06.09;
9) di stabilire che in caso di mancata
produzione della documentazione di cui al punto 8) nel predetto termine si
provvederà alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
autodemolizione di cui alla Determinazione n. DF3/125 del 18.12.2003;
10) di obbligare la Società beneficiaria della
presente autorizzazione a provvedere a rinnovare le garanzie finanziarie, in
scadenza alla data del 23.04.2009, ai sensi della D.G.R. n. 790 del 3.08.2007,
entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente
provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti
ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;
11) di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione,
12) di prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
13) di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
14) di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
15) di richiamare la Società, beneficiaria del
presente provvedimento, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti),
dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e
s.m.i. (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza
semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Chieti, una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui
alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
16) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Guardiagrele (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione
Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A.
di L’Aquila;
17) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Edil
Sider Primavera s.r.l. – Via Fraia, n. 40 – Guardiagrele (CH);
18) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini