Il dirigente del servizio

Omissis

determina

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   Di Rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/29 del 14.04.2004, successivamente modificata con determinazione n. DF3/100 del 11.10.2004 e n. DN7/41 del 08.05.06, per la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nel Comune di L’Aquila, S.S. 80 km 8,200, località San Vittorino, al foglio di mappa catastale n. 108, particelle n. 353, 354, e 445 con superficie complessiva di 19.728 mq, di cui 16.368 mq destinata alle attività di autodemolizione, per una potenzialità di 3.794 veicoli per anno, e l’attività di stoccaggio conto terzi per i soli rifiuti derivanti da attività di autoriparazione, per una potenzialità annua di 683 t/a, con una potenzialità istantanea complessiva dell’impianto di 2 580 t, di cui 100 t per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti pericolosi e 150 t per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti non pericolosi, per le attività di smaltimento e recupero di cui alle operazioni R13 dell’Allegato C e D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

2)   Di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,

3)   Di stabilire che per quanto concerne l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all’impianto risultano i seguenti:

 

 

 

5)   Di obbligare la Ditta al pieno e puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nella già citata nota redatta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di L’Aquila, prot. n.2398 del 31.03.09, come di seguito riportate:

      – la ditta dovrà fare riferimento, sia per i rifiuti effettivamente prodotti, sia per i rifiuti in ingresso all’impianto, all’elenco previsto nella documentazione trasmessa dalla stessa ditta in data 16.03.09 ed acquisita agli atti con prot. n° 2187 del 24/3/09.”

6)   Di stabilire che i rifiuti in conto terzi conferiti all’impianto possano derivare, ai sensi dell’art. 5 comma 15 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., esclusivamente dalle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e s.m.i., qualora per detti rifiuti non sia previsto dalla Legge un consorzio obbligatorio di raccolta;

7)   Di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.   effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.   rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.   rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

8)   Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

9)   Di dare atto che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

10) Di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare le garanzie finanziarie, adeguandole a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

11) Di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare gli elaborati tecnici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito specificati, in n. 3 (tre) copie conformi alle originali, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento:

Studio Tecnico Ing. Giuseppe Caresta

 

Tavola O/Adeguamento: Relazione tecnica;

Tavola 1/Adeguamento:

-    Planimetrie con ubicazione dell’intervento;

-    Viabilità circostante;

-    (Scale 1:25.000 -1:5.000 – 1:2.000 – 1.1.000);

Tavola 2/Adeguamento:

-    Planimetria 1:500 dell’intervento;

-    Pianta con destinazione delle aree  scala 1:500;

-    Pianta con misure, distacchi ed altezze scala 1:500;

-    Profili degli edifici scala 1:500;

-    Recinzione ed alberature scala 1:100;

Tavola 3/Adeguamento:

-    Pianta interni degli edifici ed attività ivi svolte scala 1:200;

-    Pianta coperture scala 1:500;

-    Prospetti edifici scala 1:500;

Tavola 4/Adeguamento:

-    Pianta degli impianti e reti servizio scala 1:500;

Tavola 5/Adeguamento:

-    Pianta impianti di depurazione scala 1:500;

Tavola 6/Adeguamento:

-    Pianta e particolari delle attività di messa in riserva in sicurezza e dello stoccaggio scale1:1.000 – 1:200 – 1:100 – 1:50;

-    Schema a blocchi del ciclo degli interventi globali previsti per il trattamento dei veicoli fuori uso scala 1:500, con riferimento alla normativa del D.Lgs. n° 209/2003;        

Tavola 7/Adeguamento:

-    Pianta della raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere e degli impianti di depurazione scala 1:200;

-    Particolare della pavimentazione impermeabile scala 1:25;

Tavola 8/Adeguamento:

-    Progetto di ripristino ambientale scala 1:500;

12) Di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare la documentazione seguente, acquisita al prot. n. 8254/DR4 del 16.04.09, in copia conforme all’originale:

-    perizia giurata sul posizionamento al di fuori della zona esondabile dell’edificio in costruzione da parte della ditta, resa dall’ing. Giuseppe Caresta in data 11.02.08

-    dichiarazione circa gli estremi catastali dell’area ove ha sede l’impianto resa dall’ing. Giuseppe Caresta in data 17.03.09;

entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento;

13) Di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

14) Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

16) Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

17) Di richiamare la Ditta Autodemolizione S. Vittorino S.r.l, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

18) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di L’Aquila (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. –  Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;

19) Di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta Autodemolizione S. Vittorino S.r.l – S.S. 80 Km. 8,200, Fraz. San Vittorino, 67100 L’Aquila;

20) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini