Il dirigente del
servizio
Omissis
determina
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) Di Rinnovare, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la
Determinazione Dirigenziale n. DF3/29 del 14.04.2004, successivamente
modificata con determinazione n. DF3/100 del 11.10.2004 e n. DN7/41 del
08.05.06, per la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso
ubicato nel Comune di L’Aquila, S.S. 80 km 8,200, località San Vittorino, al
foglio di mappa catastale n. 108, particelle n. 353, 354, e 445 con superficie
complessiva di 19.728 mq, di cui 16.368 mq destinata alle attività di
autodemolizione, per una potenzialità di 3.794 veicoli per anno, e l’attività
di stoccaggio conto terzi per i soli rifiuti derivanti da attività di
autoriparazione, per una potenzialità annua di 683 t/a, con una potenzialità
istantanea complessiva dell’impianto di 2 580 t, di cui 100 t per lo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti pericolosi e 150 t per lo stoccaggio provvisorio dei
rifiuti non pericolosi, per le attività di smaltimento e recupero di cui alle
operazioni R13 dell’Allegato C e D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i.;
2) Di stabilire che in conformità a quanto
previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione di cui al
precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di
adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite
dalla Legge,
3) Di stabilire che per quanto concerne
l’esercizio dell’attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso
all’impianto risultano i seguenti:
5) Di obbligare la Ditta al pieno e puntuale
rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nella già citata nota
redatta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di L’Aquila, prot. n.2398 del
31.03.09, come di seguito riportate:
“ –
la ditta dovrà fare riferimento, sia per i rifiuti effettivamente prodotti, sia
per i rifiuti in ingresso all’impianto, all’elenco previsto nella
documentazione trasmessa dalla stessa ditta in data 16.03.09 ed acquisita agli
atti con prot. n° 2187 del 24/3/09.”
6) Di stabilire che i rifiuti in conto terzi
conferiti all’impianto possano derivare, ai sensi dell’art. 5 comma 15 del
D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., esclusivamente dalle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui al D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e s.m.i., qualora per detti
rifiuti non sia previsto dalla Legge un consorzio obbligatorio di raccolta;
7) Di prescrivere, infine, che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06
ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.,
nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le operazioni per la
messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.
Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio
delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in
altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
8) Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle
parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
9) Di dare atto che il presente provvedimento
disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n.209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle
categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano,
per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231,
comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
10) Di obbligare la Ditta beneficiaria della
presente autorizzazione a provvedere a inviare le garanzie finanziarie,
adeguandole a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il
termine di trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
11) Di obbligare la Ditta beneficiaria della
presente autorizzazione a provvedere a inviare gli elaborati tecnici, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito
specificati, in n. 3 (tre) copie conformi alle originali, entro il termine di
trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento:
Studio Tecnico Ing.
Giuseppe Caresta
Tavola O/Adeguamento: Relazione tecnica;
Tavola 1/Adeguamento:
- Planimetrie con ubicazione dell’intervento;
- Viabilità circostante;
- (Scale 1:25.000 -1:5.000 – 1:2.000 –
1.1.000);
Tavola 2/Adeguamento:
- Planimetria 1:500 dell’intervento;
- Pianta con destinazione delle aree scala 1:500;
- Pianta con misure, distacchi ed altezze
scala 1:500;
- Profili degli edifici scala 1:500;
- Recinzione ed alberature scala 1:100;
Tavola 3/Adeguamento:
- Pianta interni degli edifici ed attività ivi
svolte scala 1:200;
- Pianta coperture scala 1:500;
- Prospetti edifici scala 1:500;
Tavola 4/Adeguamento:
- Pianta degli impianti e reti servizio scala
1:500;
Tavola 5/Adeguamento:
- Pianta impianti di depurazione scala 1:500;
Tavola 6/Adeguamento:
- Pianta e particolari delle attività di messa
in riserva in sicurezza e dello stoccaggio scale1:1.000 – 1:200 – 1:100 – 1:50;
- Schema a blocchi del ciclo degli interventi
globali previsti per il trattamento dei veicoli fuori uso scala 1:500, con
riferimento alla normativa del D.Lgs. n° 209/2003;
Tavola 7/Adeguamento:
- Pianta della raccolta e smaltimento delle
acque bianche e nere e degli impianti di depurazione scala 1:200;
- Particolare della pavimentazione
impermeabile scala 1:25;
Tavola 8/Adeguamento:
- Progetto di ripristino ambientale scala
1:500;
12) Di obbligare la Ditta beneficiaria della
presente autorizzazione a provvedere a inviare la documentazione seguente,
acquisita al prot. n. 8254/DR4 del 16.04.09, in copia conforme all’originale:
- perizia giurata sul posizionamento al di
fuori della zona esondabile dell’edificio in costruzione da parte della ditta,
resa dall’ing. Giuseppe Caresta in data 11.02.08
- dichiarazione circa gli estremi catastali
dell’area ove ha sede l’impianto resa dall’ing. Giuseppe Caresta in data
17.03.09;
entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del
presente provvedimento;
13) Di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007,
n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della
presente autorizzazione,
14) Di prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
15) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti
previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;
16) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
17) Di richiamare la Ditta Autodemolizione S.
Vittorino S.r.l, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi), dell’art. 189 (Catasto
Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di
carico e scarico) del Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al
Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una
comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e
la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n.
1399 del 29.11.2006;
18) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di L’Aquila (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila,
all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico
Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;
19) Di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta
Autodemolizione S. Vittorino S.r.l – S.S. 80 Km. 8,200, Fraz. San Vittorino,
67100 L’Aquila;
20) Di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini