IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-    è stata inoltrata richiesta di permesso di costruire a mezzo di provvedimento conclusivo ex art. 14 comma 4 della Legge n. 241/1990 ed art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 447/1998 dalla ditta LA MAISON di Napoletano Fabrizio & C. s.a.s. ed acquisita agli atti di questo Comune con prot. N. 1753/08 del 29/05/2008;

-    la stessa è stata esaminata ed i relativi elaborati progettuali ed avviata l’istruttoria rilevando che il progetto di cui alla richiesta di permesso di costruire comporta la variante allo strumento urbanistico limitatamente ai seguenti articoli:

a)   mancato rispetto del lotto minimo di mq. 1.000 stabilito per la zona D1 a cui si fa riferimento nell’ art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. di Arielli, in corrispondenza della frase:…” Eventuali fabbricati esistenti all'interno del presente sottoambito D2 sono perimetrati in relazione ai rispettivi lotti di pertinenza e ad essi si applicano le norme del Sottoambito D1..”;

b)             sopraelevazione a distanza ravvicinata dalla strada provinciale Marrucina ex SS 538, prevista di norma a ml 20 dal ciglio stradale come da art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. di Arielli, che recita per la zona D2: ”…distacco dal ciglio stradale provinciale (ds)=ml 20,00”;

-    è stata convocata in seduta preliminare con provvedimento del 30/10/2008 la CONFERENZA DI SERVIZI per l’acquisizione dei pareri di tutti gli Enti coinvolti al progetto di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

-    con verbale della Conferenza di servizi del 12/12/2009 la stessa ha preso atto dei sottoelencati pareri:

1)  nota prot. N. 81862/08 del 21/11/2008 della Provincia di Chieti- settore M-E – Servizio Concessioni acquisita al protocollo comunale al n. 3713/08 del 28/11/2008 con la quale è stato trasmesso il nulla osta al progetto per quanto attinente alla distanza ravvicinata rispetto ai 20 m alla strada provinciale Marrucina ex SS 538;

2)  nota prot. N. 10485/08 del 25/11/2008 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti acquisita al protocollo comunale al n. 3736/08 del 29/11/2008 con la quale è stato trasmesso il parere di conformità antincendio favorevole all’esecuzione del progetto in argomento, con prescrizioni meglio descritte nel citato provvedimento, il cui rispetto sarà valutato in sede di visita di sopralluogo a fine lavori;

3)  nota prot. N. 572/08 del 02/12/2008 del dell’ Azienda Sanitaria Locale di Chieti acquisita al protocollo comunale al n. 3801/08 del 05/12/2008 con la quale è stato trasmesso il parere sanitario favorevole all’esecuzione del progetto in argomento, con prescrizioni meglio descritte nel citato provvedimento, che possono riassumersi nella diversa destinazione del locale al piano terra privo di aerazione o illuminazione e nella dotazione di sistema di ventilazione meccanico nei servizi igienici al piano terra;

4)  nota prot. N. 87226/08 del 12/12/2008 della Provincia di Chieti- settore Urbanistica – trasmessa a mezzo fax ed acquisita al protocollo comunale al n. 3863/08 del 12/12/2008 con la quale è stato trasmesso parere favorevole al progetto per quanto attinente i contenuti e gli indirizzi del vigente P.T.C.P.;

5)  verbale di Commissione Edilizia del Comune di Arielli, in qualità di organo consultivo, che nella seduta n. 5 del 23/10/2008 con verbale n. 07/05 ha espresso parere non favorevole al progetto in esame;

6)  parere favorevole del Comune di Arielli, nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica per tutti gli aspetti legati alla variante urbanistica, con la prescrizione alla ditta di munirsi delle necessarie autorizzazioni rese dai confinanti nei modi di legge per edificazione con parete cieca a confine (per il lato su cui si costruirà a confine) e di nuova autorizzazione per sopraelevazione a distanza ravvicinata (per il lato sito a distanza ravvicinata dal confine). Alternativamente, dal lato a distanza ravvicinata dal confine, con la prescrizione di modifica del progetto in modo da non prevedere alcuna sopraelevazione nella fascia compresa nei cinque metri dal confine stesso. Il tutto motivato dal fatto che, potendo misurare le distanza in corrispondenza di ogni arretramento, la sopraelevazione non può, senza esplicita autorizzazione del confinante, aggravare la servitù di maggiore distanza dal confine aumentandola su tutta l’altezza del nuovo fabbricato anziché solo per l’altezza esistente come risulta attualmente già autorizzato dal confinante in occasione del precedente permesso di costruire rilasciato alla ditta richiedente.

-    la Conferenza di servizi ha adottato il provvedimento conclusivo consistente nel parere favorevole al progetto per quanto attiene la variazione dello strumento urbanistico relativamente ai requisiti di lotto minimo e distanza ravvicinata alla strada provinciale SP538 Marruccina, e per tutti gli altri aspetti urbanistici e sanitari, fatte salve le prescrizioni impartite da:

1.             Comando Provinciale dei VV.FF., come da parere allegato al verbale di conferenza di servizi di cui è parte integrante e sostanziale;

2.   Azienda Sanitaria Locale come da parere allegato al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale;

3.   Servizio urbanistico del Comune di Arielli, come da prescrizioni riportate nel verbale di conferenza di servizi;

-    che il progetto di che trattasi costituisce una variazione di struttura già insediata evita l’ulteriore compromissione di suoli con lo sfruttamento massimo di quelli già impegnati;

Udito l’intervento del consigliere D’Alessandro il quale fa presente che in caso di analoga richiesta da parte di altro imprenditore, l’Amministrazione Comunale dovrebbe comportarsi allo stesso modo;

Con voti: presenti 12, favorevoli: 12, astenuti: 0, contrari: 0,

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che si intendono totalmente richiamate:

1)   di approvare il progetto proposto dalla ditta LA MAISON di Napoletano Fabrizio & C. s.a.s. ed acquisita agli atti di questo Comune con prot. N. 1753/08 del 29/05/2008, fatte salve le modifiche ed integrazioni come richieste da:

1.             Comando Provinciale dei VV.FF., come da parere allegato al verbale di conferenza di servizi di cui è parte integrante e sostanziale;

2.   Azienda Sanitaria Locale come da parere allegato al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale;

3.   Servizio urbanistico del Comune di Arielli, come da prescrizioni riportate nel verbale di conferenza di servizi;

2)   di approvare la variante urbanistica limitatamente all’insediamento in oggetto e limitatamente a:

-    art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. di Arielli, con la disapplicazione della frase:…” Eventuali fabbricati esistenti all'interno del presente sottoambito D2 sono perimetrati in relazione ai rispettivi lotti di pertinenza e ad essi si applicano le norme del Sottoambito D1..”

-    art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. di Arielli, con la disapplicazione della frase:…”distacco dal ciglio stradale provinciale (ds)=ml 20,00”

3)   di invitare la ditta richiedente a modificare ed integrare il progetto in adempienza alle prescrizioni impartite dalla Azienda Sanitaria Locale e dal Servizio Urbanistica del Comune di Arielli nel limite di gg. 30 dal ricevimento della copia del presente verbale;

4)   di dare atto che il verbale di conferenza di servizi del 12/12/2008 già richiamato, unitamente ai relativi allegati, si intende integralmente facente parte della presente delibera;

5)   di dare mandato al servizio tecnico del Comune di Arielli di procedere con gli adempimenti necessari alla pubblicazione sul BURA per la dovuta pubblicità del presente provvedimento.

Indi, con successiva votazione che ha avuto il seguente esito:

Presenti 12, favorevoli: 12, astenuti: 0, contrari: 0,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui all’art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il responsabile del servizio:

Dr. Ing. Pierluigi D’Angelo