IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente trascritte:
1) La ditta FIORE S.r.l. con sede legale in Ortona (CH) via Cervana sn è autorizzata ad esercire in via provvisoria in attesa del collaudo un deposito di oli minerali sito in Ortona (CH) - Area del porto - ad angolo tra la via Cervana e la strada di accesso alla banchina di riva, consistente in:
- prodotto condizionato: mc 35,00 di oli lubrificanti in confezioni sigillate da detenere nelle apposite aree riservate del deposito.
2) la Ditta medesima, non appena ultimati i lavori, dovrà inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto allegando copia del versamento di Euro 250,00 (duecentocinquanta) sul conto corrente postale n. 208678 intestato a “REGIONE ABRUZZO – Entrate regionali” con causale “oneri commissioni collaudo Legge 239/2004” –cap. 35103/E”.
3) La ditta Fiore S.r.l. completate le opere di cui al progetto approvato, e adottate le misure prescritte, è tenuta a presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi. In attesa del prescritto collaudo, la ditta è autorizzata all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile, finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all’espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali e, non potrà iniziare la gestione definitiva del deposito prima del collaudo del deposito stesso, che sarà effettuato dall’apposita Commissione di Collaudo per gli impianti e i depositi di oli minerali entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
4) Il collaudo medesimo sarà effettuato alla presenza di un rappresentante dell'impresa richiedente e copia del verbale di collaudo sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio regionale competente per materia, al soggetto autorizzato ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane.
5) In caso di esito negativo del collaudo, l'Ufficio della Regione competente per materia assegnerà un termine perentorio al richiedente per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate all'impianto e/o deposito e disporrà un nuovo collaudo.
6) Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano esito negativo il medesimo Ufficio regionale preposto, disporrà la sospensione dell'attività oggetto delle irregolarità.
7) E’ sempre obbligata a tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza e di demanio marittimo.
8) Dispone la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e la notifica alla Ditta interessata del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta