Giunta regionale

Omissis

La giunta regionale

Premesso che il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 47/7 del 24.10.06 e pubblicato in B.U.R.A. n. 108 Speciale del 6 dicembre 2006 prevede, tra gli altri interventi, la destinazione di risorse per un importo di € 8.571.428,00, di cui € 6.000.000,00 a carico del Piano per l’intervento B1 Bonifiche aree ex discariche, che prevede l’erogazione di contributi per la bonifica dei siti di ex discariche pubbliche con indice di rischio più elevato, da attivare a seguito della approvazione del redigendo Piano bonifiche;

Richiamata la D.G.R. n. 1529 del 27 dicembre 2006 - “D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35, comma 1, lett. a) “Anagrafe dei siti contaminati – Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento. Approvazione”, con la quale, anche per interrompere la procedura di infrazione a seguito della condanna della Repubblica Italiana da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Causa C-135/05 del 26 aprile 2007, per il mancato recepimento delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE, è stato approvato il disciplinare per la gestione dell’anagrafe dei siti contaminati disponendone, tra l’altro, l’applicazione all’intervento in oggetto e, in particolare, della Tabella M contenuta nell’Appendice A - Allegato Tecnico 3 -Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale- che individuava i siti di ex discariche da avviare a procedura di bonifica e i comuni competenti e che quantificava i costi per le indagini preliminari, e dell’Allegato Tecnico 1 che, fissando nel 60% la misura di compartecipazione della Regione alla spesa, disciplinava modalità e tempi per la loro effettuazione nonché per l’espletamento delle fasi successive (caratterizzazione e bonifica);

Considerato che con determinazione n. DN5/16 del 15/3/2007 il Servizio competente per l’attuazione del P.R.T.T.R.A, in esecuzione della D.G.R. 1529/2006 sopra richiamata e delle “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica” approvate con DN3/28 del 06.03.2006, ha avviato, con le procedure da queste stabilite, la realizzazione dell’intervento B1-Bonifiche ex discariche con riguardo ai siti di cui alla Tabella M e che, con successive note del 28.03.2007 e del 15.05.2007, ha notificato ai Comuni competenti, individuati nella stessa Tabella M, l’assegnazione del cofinanziamento per l’effettuazione delle indagini preliminari;

Preso atto che per i n. 391 siti individuati nella tabella M, ad oggi sono pervenuti n. 370 rapporti di indagine preliminare o di qualità ambientale, dai quali emerge il superamento dei limiti (anche per un solo parametro) per n. 146 siti, per i quali si prefigura uno stato di potenziale contaminazione delle matrici ambientali interessate dalla ex-discarica;

Considerato che i Comuni che hanno eseguito l’indagine preliminare o di qualità ambientale da cui risulti la potenziale contaminazione, sono tenuti, in conformità all’art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, a procedere con la caratterizzazione e, ove necessario, con l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, attività propedeutiche alla eventuale successiva bonifica;

Vista la sopravvenuta L.R. n. 45 del 19.12.2007 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A n. 10 Straordinario del 21 dicembre 2007), che all’art. 55 disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ai sensi del Titolo V- Parte IV del D. Lgs. 152/2006;

Visto, in particolare, l’Allegato 2 alla L.R. n. 45 del 19.12.2007 “Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati”, che stabilisce nell’art. 8, punti 2, 8 e 9:

-                  l’inserimento, da parte della regione con proprio atto, delle aree rientranti nell’anagrafe dei siti a rischio potenziale nell’anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, sulla scorta di un’indagine preliminare o di qualità ambientale, effettuata in base alle linee guida approvate con DN3/28 del 06.03.2006, dalla quale risulti l’avvenuto superamento dei limiti di CSC anche per un solo parametro;

-    l’obbligo per i comuni, in conformità alla comunicazione di potenziale contaminazione, di avviare le procedure operative ed amministrative previste dall’art. 242 e 304 del D.Lgs. 152/06;

-    la sottoposizione del sito potenzialmente contaminato ad operazioni di caratterizzazione ed analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base dei valori delle CSR, i cui oneri sono sostenuti per il 60% dalla Regione, a carico del proprio bilancio e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente, nei limiti dei tetti di spesa sotto indicati, comprendenti gli oneri per la predisposizione del piano di caratterizzazione e la sua esecuzione (indagini di campo e analisi di laboratorio), l’elaborazione dell’analisi di rischio, l’IVA ed ogni altro onere:

a)   € 20.000,00 per discariche di superficie inferiore a 1.000 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 12.000,00 (60%);

b)  € 25.000,00 per discariche di superficie compresa tra 1.001 mq e 10.000 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 15.000,00 (60%);

c)   € 30.000,00 per discariche di superficie superiore a 10.001 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 18.000,00 (60%);

Attesa l’esigenza di dare continuità all’intervento “Bonifiche aree ex discariche-B1” del Piano Regionale di Tutela e Risanamento Ambientale, applicando, ai fini del cofinanziamento regionale della fase di caratterizzazione e analisi di rischio ambientale sanitario sito-specifica, i tetti di spesa di cui all’art. 8, punto 9, All. 2 - L.R. n. 45 del 2007, come sopra specificati;

Ritenuto, in relazione al disposto di cui all’art. 43 del D. Lgs. 04/08 che individua i casi in cui non è necessaria l’ analisi di rischio ambientale sanitario sito-specifica, di ripartire i succitati tetti di spesa, tenuto conto del peso delle singole attività, nel modo seguente:

a)   redazione piano Caratterizzazione e sua esecuzione, 75%;

b)                  elaborazione e redazione dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, 25%;

stabilendo che, nei casi in cui l’analisi di rischio non sia necessaria in base al richiamato 43 del D.Lgs. 04/08, non verrà riconosciuta la quota di contributo per essa prevista;

Dato atto che la spesa scaturente dalla presente deliberazione, di presumibili € 2.000.000,00 trova copertura con i fondi del Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale 2006/2008, Settore Bonifiche, intervento B1 “bonifiche ex discariche”;

Demandata ad una successiva fase, all’esito delle attività di caratterizzazione e analisi di rischio, l’adozione di atti relativi alla progettazione ed esecuzione degli eventuali conseguenti interventi di bonifica in conformità all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all’art. 55, comma 11, della L.R. n. 45 del 2007, ai sensi del quale “ai fini della bonifica delle discariche, la Giunta Regionale concede finanziamenti al comune territorialmente competente in misura non inferiore al 60% in forma di contributo o di anticipazione finalizzati all’esecuzione delle attività di progettazione ed all’esecuzione degli eventuali interventi di bonifica previste dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006”;

Vista la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999, contenente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI ED ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1.   di applicare, ai fini della quantificazione del cofinanziamento regionale della fase di Caratterizzazione e Analisi di Rischio ambientale e sanitario sito-specifica, nell’ ambito delle procedure di bonifica dei siti ex discariche di cui all’intervento B1 del Piano Triennale per la tutela dell’ ambiente, i tetti di spesa previsti dall’art. 8, punto 9 dell’Allegato 2 alla L.R. n. 45 del 19.12.2007, così quantificati:

a)   € 20.000,00 per discariche di superficie inferiore a 1.000 mq, cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 12.000,00 (60%);

b)  € 25.000,00 per discariche di superficie compresa tra 1.001 mq e 10.000 mq, cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 15.000,00 (60%);

c)   € 30.000,00 per discariche di superficie superiore a 10.001 mq, cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 18.000,00 (60%);

      comprendenti gli oneri per la predisposizione del piano di caratterizzazione e la sua esecuzione (indagini di campo e analisi di laboratorio), l’elaborazione dell’analisi di rischio, l’IVA e ogni altro onere;

2.   di ripartire i suddetti tetti di spesa come segue, in relazione al peso delle singole attività:

a)             redazione piano Caratterizzazione e sua esecuzione: 75%;

b)             elaborazione e redazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica: 25%;

      stabilendo che, nei casi non vi sia necessità dell’analisi di rischio in base all’art. 43 del D.Lgs. 04/08, non verrà riconosciuta la quota di contributo per essa prevista;

3.   di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul B.U.R.A.