IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i, art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 ( Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e s.m.i., art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) il progetto presentato dalla Società Autodemolizioni METALLI FERROSI RECCHIA di RECCHIA ALBERTO & C. S.a.s. – Sede Legale e Amministrativa: Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) - c.a.p. 67024 - Via Valledonica n° 1 – Sede Operativa: Comune di Raiano – c.a.p. 67027 – Zona Industriale e dei Servizi s.n.c. – in data 21.09.2007, per la realizzazione ed esercizio di un centro di autodemolizione e stoccaggio conto terzi da ubicarsi nel Comune di Raiano, identificabile nel P.R.G. dello stesso come “Area Artigianale e dei Servizi” e P.A.P. dello stesso come “Area Industriale e dei Servizi” al Foglio 17 Particelle 218, 217, 494, 368, 367, 354, 387, 386 - della superficie complessiva di 4.435 mq e una potenzialità di trattamento di 829 veicoli/anno per l’attività di autodemolizione, mentre per l’attività di stoccaggio conto terzi una potenzialità di circa 12,9 t/a, equivalente alla fase D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato B e alla fase R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti))” dell’allegato C del Decreto Legislativo n° 152/2006 in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:
Mese di Febbraio Anno 2008
Studio Tecnico Ing. Fonte Fiorentino – Studio GEOSTUDIO Dott. Geologo Paolo di Giulio
Allegato 1) Tavola n° 1 - Corografia Inquadramento scala 1:10.000;
Allegato 2) Tavola n° 2 – Planimetrie stralcio P.R.G. – P.A.P. – Catastale;
Allegato 3) Tavola n° 3 – Planimetria fabbricati limitrofi scala 1:5.000;
Allegato 4) Tavola n° 4 – Planimetria generale – organizzazione del centro di raccolta scala 1:200;
Allegato 5) Tavola n° 5 – Piante – Sezioni – Prospetti dei manufatti scala 1:50;
Allegato 6) Tavola n° 6 – Piano quotato;
Allegato 7) Tavola n° 7 – Planimetria – sezioni tipo – raccolta e smaltimento delle acque scala 1:200 – 1:50;
Allegato 8) Tavola n° 8 – Dimensionamento idraulico relativo al regolare deflusso delle acque;
Allegato 9) Tavola n° 9 – Particolari costruttivi pavimentazione – recinzione – chiarificatore – disoleatore – tettoia tipo;
Allegato 10) Tavola n° 10 – Carta dei vincoli (non ci sono vincoli idrogeologici, non ci sono vincoli del piano paesistico);
Allegato 11) Tavola n° 11 – Documentazione fotografica;
Allegato 12) Tavola n° 12 – Relazione tecnica;
Allegato 13) Tavola n° 13 - Relazione geologica;
Allegato 14) Tavola n° 14 – Rifiuti pericolosi – Contenitori tipo – Basamenti di protezione;
Allegato 15) Tavola n° 15 – Piano di lavoro standard per la rimozione di materiali contenenti amianto (art. 34 D.Lgs. n° 277/91);
Allegato 16) Tavola n° 16 – Legge n° 447/95 – Previsione Impatto Acustico;
Giorno 07 Mese di Gennaio Anno 2009
Società Autodemolizioni Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. - Studio Tecnico Ing. Fonte Fiorentino
Allegato 17) Comune di Raiano (AQ) – Servizio Tecnico – Ufficio Contratti - Cessione di proprietà di area compresa nel piano per le aree produttive datato 25.02.2008 repertorio n° 859;
Allegato 18) Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di L’Aquila prot. n° 2007/489891 del 21.12.2007 – Tipo di frazionamento – Atto di aggiornamento – Attestato di approvazione;
Mese di Marzo Anno 2009
Studio Tecnico Ing. Fonte Fiorentino
Allegato 19) Relazione tecnica – Integrazioni Tav. n° 4;
Allegato 20) Chiarimenti per la relazione tecnica descrittiva – Provincia;
Allegato 21) Tavola n° 4 – Planimetria generale – 1:200 – Organizzazione del centro di raccolta;
Allegato 22) Tavola n° 7 – Planimetria – Sezioni tipo – Raccolta e smaltimento delle acque scala varie;
2) di autorizzare la Società Autodemolizioni Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., l’iniziativa di cui al punto 1);
3) di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto stabilito dalla Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;
4) di adempiere nella fase di costruzione dell’impianto a quanto sottoindicato:
In attesa delle direttive previste all’art. 45, comma 2 della L.R. 45/07 in merito all’esercizio provvisorio e collaudo funzionale dell’impianto, si prescrive quanto segue:
4.1 Limitatamente alla fase di costruzione dell’impianto, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell’art. 3, allegato A, della D.G.R. n. 790/2007.
4.2 Terminati i lavori di costruzione, si prescrive l’invio della comunicazione di avvio dell’impianto e di esercizio provvisorio dello stesso, preceduta dall’invio all’Autorità Competente:
a. della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
b. di una comunicazione alla quale deve essere allegata una dichiarazione del direttore dei lavori il quale attesta:
- l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato,
- l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale,
- il nominativo del responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche.
4.3 Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell’impianto deve presentare il collaudo dell’impianto stesso. Il certificato di collaudo deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
a. la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
b. la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire e recuperare;
c. l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
d. il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
e. l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizionate nel provvedimento di approvazione;
f. le attività di monitoraggio e l’esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare, sulle emissioni e sugli scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri operativi.
5) di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s. m. i. e dalla Legge Regionale n° 45/2007 e s.m.i.;
6) di autorizzare la Società Autodemolizioni Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. in oggetto ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa, che qui di seguito si riepilogano:
della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Alimentazione, Caccia e Pesca - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila
6.1) Tutta l’area di servizio venga effettivamente resa impermeabile e dotata di sistemi per la raccolta, depurazione e smaltimento delle acque di prima pioggia in conformità dei disposti delle normative vigenti, al fine di evitare infiltrazioni di acque contaminate nel substrato ed inquinamento delle falde idriche;
6.2) Venga evitata ogni forma di deposito o di permanenza di materiale ferroso o assemblati da rottamazione al di fuori dell’area di lavorazione”;
della A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale N° 1 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Sulmona
6.3) Il documento di valutazione revisionale di impatto acustico, presentato con l’integrazione del 18.03.2008, sia firmato dal tecnico e controfirmato dal titolare della Ditta e ne venga inviata copia allo scrivente Servizio;
6.4) Ad impianto attivo la Ditta dovrà fornire relazione di impatto acustico in ambiente esterno ai sensi della L. n° 447/95 eseguita da tecnico esperto in acustica iscritto all’Albo Regionale;
della nota dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila
6.5) La gestione delle attività di autodemolizione e stoccaggio conto terzi devono essere separate; la Ditta deve pertanto provvedere alla tenuta di due registri c/s dei rifiuti distinti;
6.6) Per ciascuna delle due attività, l’elenco dei codici CER e i quantitativi dei rifiuti relativi devono corrispondere a quelli riportati nella relazione tecnica allegata alla nota prot. n° 6664/DN3 del 11.03.2008;
6.7) Nell’ambito dell’attività di autodemolizione:
a) La gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20 Settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02.10.2002, n. 231;
b) Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli;
c) L’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
della nota della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazioni Ambientali di L’Aquila
6.8) Oltre alle prescrizioni dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila è necessario realizzare un sondaggio ad una profondità di -20 m dal p.c., da attrezzare con piezometro per il monitoraggio successivo delle acque di falda.
della nota inviata dalla Provincia di L’Aquila – Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale
6.9) La Ditta dovrà acquisire, prima di avviare l’esercizio, l’autorizzazione allo scarico da parte dell’ente gestore della pubblica fognatura sia per quanto riguarda le acque di prima pioggia chiarificate che per quelle nere.
6.10) Il contenitore per la raccolta degli oli usati dovrà avere una capienza non superiore ai 500 litri.
Della Regione Abruzzo Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti
6.11) ATTIVITA’ A) AUTODEMOLIZIONE
Rifiuto in ingresso all’impianto:
CODICE C.E.R.
16 01 04* - Veicoli fuori uso;
Rifiuti
in uscita dall’impianto prodotti dall’attività di autodemolizione:
Rifiuti non pericolosi
TIPOLOGIA RIFIUTO COD. C.E.R. QUANTITATIVO DI PREVISIONE (t/a)
Plastica 16 01 19 40
Vetro 16 01 20 120
Pneumatici fuori uso 16 01 03 250
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 16 01 15 2,4
Rifiuti non specificati altrimenti 16 01 22 2,75
Metalli non ferrosi 16 01 18 30
Metalli ferrosi 16 01 17 270
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 16 01 12 0,8
Veicolo fuori uso non contenente liquidi né altre componenti pericolose 16 01 06 400,00
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*) 16 08 01 n. 300
Serbatoi per gas liquido 16 01 16 1,00
Rifiuti non specificati altrimenti 16 01 99 0,80
Rifiuti pericolosi
TIPOLOGIA RIFIUTO COD. C.E.R. QUANTITATIVO DI PREVISIONE (t/a)
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose 16 01 14* 0,2
Componenti esplosivi (ad esempio “air bag”) 16 01 10* 0,3
Componenti contenenti PCB 16 01 09* 0,2
Filtri dell’olio 16 01 07* 0,08
Batterie al piombo 16 06 01* 12
Componenti contenenti mercurio 16 01 08* 0,02
Pastiglie per freni, contenenti amianto 16 01 11* 0,05
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose 16 08 07* n. 200
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 0114 16 01 21* 0,6
Liquidi per freni 16 01 13* 0,4
Scarti di olio sintetico per motori ingranaggi e lubrificazione 13 02 06* 0,5
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 13 02 05* 0,50
Altri oli per circuiti idraulici 13 01 13* 0,10
Per una potenzialità di 829 veicoli/anno;
ATTIVITA’ B) – STOCCAGGIO RIFIUTI CONTO TERZI
TIPOLOGIA DIMENSIONAMENTO MQ QUANTITA’ (t/a) TEMPI DI AVVIO A RECUPERO (mesi)
Rame Mq 12 0,90 2
Bronzo Mq 12 0,80 2
Ottone Mq 12 0,30 2
Alluminio Mq 10 2 3
Piombo Mq 10 0,80 1
Zinco Mq 10 0,50 3
Ferro – leghe ferro - Acciaio Mq 6 3,00 5
Stagno Mq 5 0,80 1
Metalli misti Mq 12 3,00 6
Cavi elettrici Mq 12 0,80 3
TIPOLOGIA CODICE C.E.R.
Rame 14 04 01
Bronzo 17 04 01
Ottone 17 04 01
Alluminio 17 04 02
Piombo 17 04 03
Zinco 17 04 04
Ferro 17 04 05
Acciaio 17 04 05
Stagno 17 04 06
Metalli misti 17 04 07
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 17 04 11
Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 10*
Per una potenzialità dell’attività di stoccaggio conto terzi di 12,90 t/a;
6.12) Si prescrive per il codice CER 17 04 10* - Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose appositi contenitori a tenuta nel rispetto delle normative ambientali vigenti;
7) di prescrivere, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 e successive modifiche ed integrazioni, siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
7.1) Effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui allegato I, punto 5 del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m.i.;
7.2) Effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I punto 5 del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m. ed i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o di altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
7.3) Rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all’allegato II del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m. ed i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
7.4) Rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
7.5) Eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
8) di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7, e 8 del D.Lgs. n° 209/2003 e s.m. ed i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m. ed i., è consentito:
8.1) Il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
8.2) Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285;
8.3) L’utilizzazione, da parte della Ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
9.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
9.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
9.3) Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9.4) E’ vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
10) di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n° 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
11) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
12) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
13) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m. ed i. e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
a) alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;
c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n° 45 e s.m.i.;
14) di richiamare la Società Autodemolizione Metalli Ferrosi Recchia di Recchia Alberto & C. S.a.s. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;
15) di obbligare la Società:
15.1) di possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto. Terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n° 790 del 03.08.2007 pubblicata sul B.U.R.A. n° 71 Speciale del 05.09.2007;
15.2) di prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie, a favore della Regione Abruzzo secondo quanto previsto dalla D.G.R n° 790 del 03.08.2007 e relativi allegati (Allegato A – Allegato B – Allegato C – Allegato D – Allegato E) e/o a conformare le garanzie già prestate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A. ovvero alla prima scadenza utile a copertura di eventuali danni ambientali; detta garanzia, controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;
15.3) al rispetto di quanto previsto dall’art. 48 (Garanzie finanziarie), comma 1 (La Giunta Regionale definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale), comma 2 (La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni), comma 3 (Le garanzie finanziarie possono coesistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali), comma 4 (Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001), comma 5 (Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica), comma 6 (La Giunta regionale può prevedere le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2003 non si applicano a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale) della Legge Regionale 19.12.2007 N° 45, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n° 10 Straordinario del 21.12.2007;
16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge alla Società Autodemolizioni METALLI FERROSI RECCHIA di RECCHIA ALBERTO & C. S.a.s. – Sede Legale e Amministrativa: Comune di Castelvecchio Subequo (AQ) - c.a.p. 67024 - Via Valledonica n° 1;
17) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Raiano (AQ), alla Provincia di L’Aquila, All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e al P.R.A. – Pubblico Registro Automobilistico di L’Aquila;
18) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
18) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini