IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza in data 15.12.2008, protocollo n.22373 del 16.12.2008, con la quale la ditta LAFARGE ADRIASEBINA SRL., ora denominata LAFARGE CEMENTI SRL., ha richiesto l’applicazione dell’articolo 13bis della L.R. n.54/1983 in merito agli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione con l’Amministrazione Comunale di Cepagatti(PE), per il rilascio dell’autorizzazione alla proroga di anni 2(due) della cava in località “Corneto”;

Visto l’articolo 13bis della Legge Regionale 26.07.1983 n.54 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le relative Direttive Generali;

Rilevato che in data 29.01.2007 la ditta Lafarge Adriasebina srl. ora denominata LAFARGE CEMENTI SRL. ha richiesto, con la nota acquisita agli atti del Comune di Cepagatti(PE) in data 01.02.2007 protocollo n.2748, la stipula della Convenzione di cui all’art.13bis della L.R. 54/1983, necessaria per il successivo rilascio dell’autorizzazione alla proroga della cava di ghiaia in località “Corneto” riportata in catasto al foglio di mappa 25 particelle nn.60-65-66-78-79-80-82-83-84-85-86-87-89-92-93-130-132-134-138-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-159-162-163-181-234;

Preso atto

-    che sono trascorsi oltre sessanta giorni dalla richiesta su citata senza che sia stato raggiunto un accordo con il Comune interessato;

-    del parere favorevole con prescrizioni, alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava in oggetto in favore della ditta Lafarge Adriasebina srl., ora denominata LAFARGE CEMENTI SRL., con sede in Via Sanremo n.9 di Milano, espresso dalla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.14 e seguenti della L.241/1990, riunitasi in data 02.03.2009;

Tenuto conto che ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla proroga della cava in località “Corneto” di Cepagatti(PE), la ditta deve sottoscrivere la Convezione prevista dall’art.13bis della L.R. n.54/1983 ed in caso di mancato accordo fra il Comune e il soggetto richiedente è il Servizio Attività Estrattive e Minerarie, ai sensi del punto 7 delle Direttive Generali, a determinare gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell’autorizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.60 del 30.01.2006, pubblicata sul BURA n.16 del 15.03.2006, di approvazione dello schema di convenzione di cui all’art.132 della Legge Regionale n.6 del 08.02.2006 e delle relative Direttive Generali;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.DI3/02 del 26.01.2009 di aggiornamento dei canoni di concessione per l’anno 2009 da utilizzarsi per il calcolo della somma da versare annualmente al Comune, a titolo di contributo, sulla in base del tipo e della quantità di materiale estratto nell’anno;

Vista la L.R. n.77/1999 sulle norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

-    La ditta LAFARGE CEMENTI SRL. (ex Lafarge Adriasebina srl.), con sede in Via Sanremo n.9 di Milano, per il rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava in località “Corneto” di Cepagatti(PE) individuata in catasto al foglio di mappa 25 particelle nn. 60-65-66-78-79-80-82-83-84-85-86-87-89-92-93-130-132-134-138-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-159-162-163-181-234, è obbligata verso il Comune di Cepagatti(PE) per gli impegni indicati nella Convenzione, allegata alla presente Determinazione e della quale fa parte integrante, redatta e stipulata sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.60 del 30.01.2006 e pubblicato sul B.U.R.A. n.16 del 15.03.2006.

-    La presente Determina, essendo trascorsi sessanta giorni dalla richiesta della ditta, è adottata in via sostitutiva dal Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive ai sensi del punto n.7 delle Direttive Generali e deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

-    Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio Faieta

Segue allegato