L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società FATER S.p.A. con sede legale a Pescara in Via Raiale n. 108  di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa oleosa vegetale della potenza pari a 8 MWe da ubicarsi nel comune di Pescara in Via Raiale, foglio 38 particella 272.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi e allegato al presente provvedimento, depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1.   per quanto attiene il combustibile utilizzato nell’impianto, l’olio vegetale deve provenire solo da spremitura ed eventuale filtrazione meccanica; eventuali altri combustibili utilizzati, biodiesel, devono rispettare le caratteristiche merceologiche imposte dalla norma;

2.   per le emissioni in atmosfera:

-    il proponente deve rispettare i limiti riportati nel Quadro Riassuntivo delle emissioni datato 03/01/2008,

-    i limiti di concentrazione sono da intendersi come valori massimi orari;

-    per la gestione dei dati e per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dei sistemi di controllo in continuo, il proponente deve riferirsi a quanto previsto dall’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

3.   per la messa in riserva dei rifiuti, il proponente deve riferirsi a quanto previsto dall’Allegato 5 al D.M. 5/02/1998 e s.m.i.

4.   il proponente deve effettuare un monitoraggio fonometrico nella fasi di piena operatività dell’attività ai fini di verificare l’effettiva rispondenza ai limiti dichiarati nel documento previsionale e inviare tempestivamente le risultanze al Comune, all’Arta Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Autorità Competente,

5.   si prescrive di installare un numero congruo di piezometri, adeguatamente posizionati, al fine di monitorare la falda acquifera sotterranea presente, per controllare eventuali contaminazioni ed intervenire tempestivamente qualora dovessero verificarsi;

6.   il rilascio del consenso definitivo alla costruzione dell’elettrodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise è subordinato all’approvazione dei progetti particolareggiati relativi agli eventuali attraversamenti e avvicinamenti con linee di telecomunicazioni. Tali elaborati che la FATER S.p.A. deve presentare all’Ispettorato, nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme per l’esecuzione delle linee elettriche aeree e interrate; relativamente alla protezione delle linee di tlc dagli effetti dell’induzione elettromagnetica provocata dalla linea elettrica di MT in cavo interrato, in caso di guasto, la Società Proponente deve comunicare all’Ispettorato il valore della resistività del terreno e i valori di J e K previsti al punto 3.2.02 cap. 3) delle norme CEI 103-6 – prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Abruzzo Molise con nota prot. 0000034 del 03/01/2008;

7.   oltre alle sicurezze ed allarmi automatici di blocco del combustibile con fermata del motore, deve essere previsto all’esterno del locale, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, l’interruttore elettrico di emergenza e la chiusura manuale della linea di adduzione del combustibile - prescrizione del Comando Provinciale dei VVF con nota prot. 8167 del 6/10/2007;

8.   ai fini dell’attivazione della filiera locale per il reperimento della biomassa vegetale, il proponente deve rispettare il “Cronoprogramma filiera oleaginose” Rev. 0 del 09/02/2009 acquisito con nota prot. 3985/ENau del 19/02/2009, le cui tipologie e quantitativi devono essere riportate giornalmente in apposito registro vidimato dall’Arta;

9.   la Società Proponente deve adeguarsi al massimo entro un anno, a quanto previsto nei Piani e Programmi Nazionali e Regionali di regolamentazione della materia oggetto della presente autorizzazione;

10. obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

11. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007)  di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

12. obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo  i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

13. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Pescara, all’Arta Dipartimento Provinciale di Pescara,  la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Al termine dei lavori e comunque prima della utilizzazione di quanto realizzato, deve essere richiesta la visita e controllo ai fini dell’eventuale successivo rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale Rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimento Provinciale certificato di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata dal progetto approvato, dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Pescara e all’Arta Dipartimento Provinciale di Pescara.

Art. 5

Il Proponente dovrà inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Pescara, all’Autorità Competente e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società FATER S.p.A. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio dei medesimi.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società FATER S.p.A. con sede legale a Pescara in Via Raiale n° 108,  nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il dirigente del servizio

Dott.ssa Iris Flacco