DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI

DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

 

Pescara, 05.03.2009   N. 13/09 del Registro delle deliberazioni

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale in data 23 giugno 2008, n° 570/P, recante definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e linee guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n° 32, approvata dalla V Commissione Consiliare con parere n° 134/P del 24.11.2008;

Vista la propria Deliberazione n° 02/08 del 24.10.2008, di mera rettifica formale del predetto provvedimento;

Visti i propri Decreti:

-    n. 02 del 17.12.2008, recante “Regolamentazione delle funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti delle AA.SS.LL.”, con cui si è stabilita la sospensione dell’art. 38, commi 3 e 4, della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 concernente “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, a decorrere dal 1 gennaio 2009;

-    n. del, recante “Sospensione dell’art. 38, comma 4 ter, L.R. 24.12.1996, n° 146;

-    n. del, recante sospensione dell’art. 8, comma 4, L.R. 31.07.2008, n° 32;

Considerato che la Deliberazione di G.R. 570/P, citata, nel definire le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle Aziende Sanitarie Locali in materia di accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati, individua la seguente ripartizione:

Funzioni Regionali:

1.   Adozione degli atti di recepimento dei provvedimenti nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;

2.   Definizione del tetto economico complessivo di spesa annuale sia per i pazienti regionali sia per i pazienti extra regionali;

3.   Definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;

4.   Definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);

5.   Definizione del tetto delle prestazioni a regime di ricovero ospedaliero per i pazienti residenti nella Regione;

6.                  Predisposizione degli schemi di contratti negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA–RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche;

7.                  Formulazione del sistema di controlli in termini di:

-             coordinamento regionale,

-    criteri,

-             metodologia,

-•   tempi,

-             competenze della Regione,

-             competenze delle ASL,

-    rispetto dei tetti economici di spesa;

8.   Definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

9.                  Adempimenti di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura),  di intesa con le Aziende Sanitarie Locali ;

10.                  Adempimenti di cui all’ art. 8, comma 3, lettera c) L.R. 32/2007 (Corrispettivi economici e verifiche);

11.                  Adempimenti di cui all’ art. 8, comma 3, lettera d) L.R. 32/2007 (definizione delle tipologie, tempistica e modalità delle procedure di soddisfacimento del debito informativo);

12.                  Identificazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni;

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali:

13.                  Adempimenti di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura), di intesa con la Regione;

14. verifica dei requisiti di cui all’art. 8 comma 3 lettera b) L.R. 32/2007, per la parte attinente ai requisiti dei manuali di Autorizzazione ed Accreditamento;

15. raccolta e verifica del rispetto della qualità, della tempistica e della correttezza dei dati relativi al debito informativo e loro trasmissione a livello regionale;

16.                  sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese ai pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di contratti;

17.                  partecipazione alle attività negoziali preliminari a livello regionale;

18. attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale, eventualmente integrato a livello aziendale, ai fini della remunerazione;

19. verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;

20.                  espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili.

Considerato che tale ripartizione di funzioni debba esser parzialmente riformulata, in coerenza con il principio per cui alla Regione sono riservate quelle di programmazione generale e di indirizzo dell’azione amministrativa per la gestione del Sistema Sanitario Regionale, garantendo tuttavia, entro tale limite e nell’ottica della sussidiarietà, la valorizzazione dell’autonomia aziendale nella valutazione del fabbisogno locale;

Rilevato, inoltre, che nello specifico la modificazione delle funzioni è connessa altresì ad esigenze di coerenza del sistema contrattuale, essendo venuta meno la gestione finanziaria regionale (già conferita alla F.I.R.A. S.p.A.) dei pagamenti delle prestazioni rese in esecuzione degli Accordi, restituita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle Aziende Sanitarie Locali;

Ritenuto, pertanto, che alla Regione competa la definizione del tetto economico di spesa per le prestazioni sanitarie acquistabili dagli erogatori privati accreditati, da individuarsi per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, con distinzione del tetto economico di spesa per pazienti residenti e non residenti (per le attività comprese nella mobilità sanitaria); mentre alle Aziende spetta, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale e in compatibilità con le specifiche esigenze locali, di definire il budget e il volume delle prestazioni per ogni struttura erogatrice insistente sul proprio territorio;

Considerato, conseguentemente, che la declaratoria di funzioni di cui alla Del. G.R. 570/P vada riformulata nel modo che segue:

Funzioni Regionali:

1.   Adozione degli atti di recepimento dei provvedimenti nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;

2.   definizione del tetto economico complessivo di spesa annuale sia per i pazienti regionali sia per i pazienti extra regionali;

3.   definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;

4.   definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);

5.   definizione del fabbisogno complessivo regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) della legge 32/2007;

6.   definizione della quantità delle prestazioni a regime di ricovero ospedaliero per i pazienti residenti nella Regione;

7.                  adempimenti di cui all’ art. 8, comma 3, lettera d) L.R. 32/2007 (definizione delle tipologie, tempistica e modalità delle procedure di soddisfacimento del debito informativo);

8.                  predisposizione degli schemi di contratti negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA–RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche;

9.                  formulazione del sistema di controlli in termini di:

-             coordinamento regionale,

-    criteri,

-             metodologia,

-    tempi,

-             competenze della Regione,

-             competenze delle ASL,

-    rispetto dei tetti economici di spesa;

10. definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

11.                  identificazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni;

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali:

12. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;

13. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);

14.                  adempimenti di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura);

15. verifica dei requisiti di cui all’art. 8 comma 3 lettera b) L.R. 32/2007, per la parte attinente ai requisiti dei manuali di Autorizzazione ed Accreditamento;

16.                  adempimenti di cui all’ art. 8, comma 3, lettera c) L.R. 32/2007 (Corrispettivi economici e verifiche);

17. raccolta e verifica del rispetto della qualità, della tempistica e della correttezza dei dati relativi al debito informativo e loro trasmissione a livello regionale;

18.                  sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese ai pazienti regionali relativamente a  tutte le tipologie di contratti;

19. attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale, eventualmente integrato a livello aziendale, ai fini della remunerazione;

20. verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;

21.                  espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili.

Rilevato che l’atto ha carattere di urgenza, in quanto si intende definire le procedure di negoziazione entro la fine del mese corrente, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri del Lavoro della Salute e Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze successivamente alla sua adozione;

IL COMMISSARIO AD ACTA

Tutto  cò pemesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

-    di modificare la Deliberazione di G.R. n° 570/P del 23.06.2008, nella parte in cui individua le funzioni e le responsabilità della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali, in materia di definizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate ai sensi dell’art. 8, comma 2, L.R. 32/2007;

-    di stabilire la seguente ripartizione:

Funzioni Regionali:

1.   Adozione degli atti di recepimento dei provvedimenti nazionali in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;

2.   definizione del tetto economico complessivo di spesa annuale sia per i pazienti regionali sia per i pazienti extra regionali;

3.   definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;

4.   definizione del tetto economico di spesa attribuibile a ciascuna Azienda Sanitaria Locale per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);

5.   definizione del fabbisogno complessivo regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) della legge 32/2007;

6.   definizione della quantità delle prestazioni a regime di ricovero ospedaliero per i pazienti residenti nella Regione;

7.                  adempimenti di cui all’ art. 8, comma 3, lettera d) L.R. 32/2007 (definizione delle tipologie, tempistica e modalità delle procedure di soddisfacimento del debito informativo);

8.                  predisposizione degli schemi di contratti negoziali per le prestazioni sanitarie ospedaliere, ex art. 26, RSA–RA, di specialistica ambulatoriale, branche a visita, residenze psichiatriche;

9.                  formulazione del sistema di controlli in termini di:

-             coordinamento regionale,

-    criteri,

-             metodologia,

-    tempi,

-             competenze della Regione,

-             competenze delle ASL,

-    rispetto dei tetti economici di spesa;

10. definizione dei protocolli ispettivi di intesa con le Aziende Sanitarie Locali;

11.                  identificazione delle tariffe di riferimento per le prestazioni;

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali:

12. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali relativamente a tutte le tipologie di prestazioni;

13. definizione del tetto economico di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali, limitatamente alle attività che rientrano nella mobilità sanitaria (prestazioni di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e branche a visita);

14.                  adempimenti di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) L.R. 32/2007 (fissazione volume e tipologia prestazioni per struttura);

15. verifica dei requisiti di cui all’art. 8 comma 3 lettera b) L.R. 32/2007, per la parte attinente ai requisiti dei manuali di Autorizzazione ed Accreditamento;

16.                  adempimenti di cui all’ art. 8, comma 3, lettera c) L.R. 32/2007 (Corrispettivi economici e verifiche);

17. raccolta e verifica del rispetto della qualità, della tempistica e della correttezza dei dati relativi al debito informativo e loro trasmissione a livello regionale;

18.                  sottoscrizione dei contratti con le strutture accreditate del proprio ambito territoriale per prestazioni rese ai pazienti regionali relativamente a  tutte le tipologie di contratti;

19. attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale, eventualmente integrato a livello aziendale, ai fini della remunerazione;

20. verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;

21.                  espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili.

-    di mantenere invariata ogni altra disposizione della predetta Deliberazione.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo