DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

Pescara, 18 Marzo 2009 N. 03/09 del Registro

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11.09.2008, con cui il Dr. Gino Redigolo è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, che individua, tra le funzioni attribuite al Commissario, la “revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro”;

Vista la legge regionale n.37 del 2 luglio 1999 – “Piano Sanitario Regionale 1999/2001” - che a pag.1791 del Bura n.29/1999 – ha previsto l’istituzione dell’ASR-Abruzzo – Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, attivata con deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 10 ottobre 2005;

Visto l’articolo 38 della legge regionale n. 146 del 24 dicembre 1996 di attuazione del D.Lgs. n. 502/1993 recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D.Lgs.n. 502/1992 con il quale sono state date indicazioni circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993” e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall’art. 122 della legge regionale n. 15 del 26/04/2004 e dall’articolo 16 della L.R. n. 34 del 01/10/2007;

Visto il Decreto del Commissario ad acta n. 2 del 17.12.2008, pubblicato sul BURA n. 90 Speciale del 24.12.2008, con cui è stata disposta la sospensione dei commi 3 e 4 del predetto articolo 38, che disponevano, rispettivamente:

-    l’attribuzione alla Finanziaria Regionale Abruzzese - F.I.R.A. S.p.A. delle funzioni di coordinamento delle Banche convenzionate per il servizio di tesoreria unica regionale;

-    l’individuazione della F.I.R.A. S.p.A. quale organismo di gestione finanziaria del fondo assegnato alle Aziende Sanitarie locali, comprensiva della gestione dei pagamenti;

assegnando la funzione della gestione finanziaria dei pagamenti, a decorrere dal 1 gennaio 2009, alle Aziende Sanitarie Locali;

Considerato che l’art. 38 della L.R. 146/1996, cit., commi 4 bis e 4 ter, stabilisce rispettivamente:

-    art. 4 bis: “E’ individuato nell’Agenzia sanitaria regionale l’organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali.”

-    art. 4 ter: “Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all’emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti.”

Rilevato che l’Agenzia sanitaria regionale, nell’esercizio dell’attività di monitoraggio di cui al comma 4 bis, svolge una funzione di controllo strumentale alle esigenze di verifica della programmazione regionale, economica e qualitativa, e non una verifica di natura strettamente finanziaria;

Dato atto, pertanto, che tale attività di monitoraggio non può esser considerata propedeutica all’emissione dell’autorizzazione dei pagamenti da parte delle Aziende, in quanto assolve a funzione di controllo gestionale, oltre che di governo e contenimento della spesa, non compatibile con la riconduzione alle Aziende della gestione finanziaria dei medesimi;

Dato atto che la Deliberazione di G.R. 570/P del 23.06.2007, nell’individuare le funzioni delle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’art. 8 L.R. 31.07.2007 n. 32, stabilisce che ad esse competono:

-    l’attivazione di appositi organismi Aziendali preposti alla verifica delle prestazioni acquisite secondo il protocollo definito a livello regionale e aziendale, ai fini della remunerazione;

-    la verifica delle prestazioni prodotte per qualità, appropriatezza, correttezza e rispetto delle norme di autorizzazione e di accreditamento e dei tetti economici;

-    l’espletamento delle procedure per il pagamento delle prestazioni riconosciute remunerabili;

Dato atto che le Aziende Sanitarie Locali detengono, in fatto e in diritto, il potere di gestire, controllare e verificare non solo la corretta esecuzione e fornitura dei servizi sanitarie erogati ma anche la definizione degli importi da pagare ai singoli erogatori privati, sulla scorta dei documenti fiscali ed informativi prodotti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione degli effetti della norma di cui all’art. 38, comma 4 ter, L.R. 24.12.1996, n. 146, come successivamente modificata e integrata;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, reso in data 12 marzo 2009;

Dato atto della necessità, rappresentata nel predetto parere, che siano altresì adottate iniziative idonee ai fini all’abrogazione delle norme ritenute incompatibili con il presente atto;

In considerazione della potestà affidata al Governo, nei casi e per le finalità previste dall’art. 120 della Costituzione, di esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi regionali, che gli è stato conferito dal Consiglio dei Ministri con delibera dell’11 settembre 2008 ed in considerazione del fatto che i poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

DECRETA

ART. 1

1.   Il comma 4 ter dell’art. 38 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 concernente “ Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” è sospeso per il periodo corrispondente alla durata del mandato commissariale, o sino all’eventuale abrogazione, ove anteriore.

ART. 2

1.   il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2.   è fatto a chiunque obbligo di osservarlo e, a chi spetti, di farlo osservare.

Pescara, lì 18 Marzo 2009

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dr. Gino Redigolo

Segue allegato