L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03 e s.m.i., concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,

-    al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351 del 12 aprile 2007 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Vista la L.R. 14 del 15/10/2008 pubblicata sul B.U.R.A. n° 59 del 24/10/2008 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina” che ha circoscritto la portata e gli effetti della L.R. 2/2008 alle sole industrie che svolgono attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi, consentendo pertanto il rilascio della autorizzazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 nei confronti degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituenti industrie insalubri di prima classe ai sensi del D.M. 5 settembre 1994, i cui procedimenti erano stati sospesi dalla L.R. n. 2/2008;

Vista la nota del 04/02/2008 ns. prot. n. 5557/ENau del 28/02/2008, con la quale la Società CIP ADRIATICA s.r.l. con sede legale a Controguerra in Via Piane Tronto n° 10, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da cippato di legna della potenza elettrica di 4 MW da ubicarsi in Via Piane Tronto a Controguerra (TE), regolarizzata con nota prot. 10705/ENau del 23/04/2008;

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprende i seguenti elaborati tecnici:

-    Sintesi non tecnica datata 06/02/2008,

-    Relazione tecnica generale datata 06/02/2008,

-    Relazione tecnica, valutazione previsionale di impatto acustico datata 06/02/2008,

-    Relazione geologica datata 06/02/2008,

-    Relazione tecnica rilascio autorizzazione emissioni datata 06/02/2008,

-    Elaborati tecnici:

-    Tav. 0: documentazione fotografica - 06/02/2008,

-    Tav. 01: IGM, P.R.E., Estratto Catastale - 06/02/2008,

-    Tav. 02: cartografia - 06/02/2008,

-    Tav. 03: stato di fatto - 06/02/2008,

-    Tav. 04: conformità urbanistica - 06/02/2008,

-    Tav. 05: planivolumetrico, piante, sezioni - 06/02/2008,

-    Tav. 06: prospetti - 06/02/2008,

-    Tav. 07: fotorestituzioni - 06/02/2008,

-    Tav. 08: cabina Enel, schema unifilare - 06/02/2008,

-    Tav. 09: proposta allaccio rete - 06/02/2008,

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA nonché allegati al presente provvedimento;

Vista la nota prot. 11161/ENau del 29/04/2008, con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 10/06/2008 nel corso della quale sono state richieste integrazioni alla domanda presentata e sono stati acquisiti i seguenti pareri: parere igienico-sanitario del Sindaco di Controguerra favorevole, parere del Comando Provinciale di Vigili del Fuoco di Teramo favorevole nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nella nota prot. 22132-4116 del 06/06/2008;

Preso atto della documentazione integrativa inviata dal Proponente a seguito delle richieste delle conferenze dei servizi:

-    riscontro verbale conferenza dei servizi del 10/06/2008 datato 08/07/2008,

-    fascicolo allegati datato 08/07/2008:

-    allegato 1 – verifica tecnica compatibilità intervento,

-    allegato 2 – atto di sottomissione,

-    allegato 3 – Enel - Soluzione Tecnica Minima Generale,

-    allegato 4 – chiarimenti e integrazioni nota ARTA prot. 5088/CA7GE del 04.06.08,

-    allegato 5 – Quadro Riassuntivo delle Emissioni del 08/07/2008,

-    allegato 6 – Schema a blocchi del bilancio energetico,

-    allegato 7 – Piano regionale tutela qualità dell’aria - Utilizzo BAT,

-    relazione integrativa su richiesta conferenza dei servizi del 03/09/2008 datata 24/02/2009,

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA nonché allegati al presente provvedimento;

Visto il nulla osta alla costruzione del cavidotto rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni e il verbale del 3/09/2008 con il quale si determinava la positiva conclusione del procedimento di conferenza dei servizi;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, i seguenti pareri espressi delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento con:

a)   nota prot. 3855/10.9 del 09/06/2008 del Comune di Controguerra: parere favorevole ai soli fini urbanistici;

b)   nota prot. 244066 del 11/09/2008 della Provincia di Teramo VIII Settore Ambiente Energia: parere favorevole;

c)   nota prot. 6585/CA/GE del 17/07/2008 dell’Arta dipartimento provinciale di Teramo parere tecnico favorevole con prescrizioni;

d)   nota prot. 22132-4116 del 06/06/2008 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo: parere favorevole condizionato;

e)   nota prot. 000341 del 29/05/2008 dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto e nota prot. 537/10.9 del 26/01/2009 del Comune di Controguerra sulla compatibilità idraulica;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. 387/03, restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art 12 del D.Lgs 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007);

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA
ai sensi Dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società CIP ADRIATICA s.r.l. con sede legale a Controguerra in Via Piane Tronto n. 10, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da cippato di legna della potenza elettrica di 4 MW da ubicarsi in Via Piane Tronto a Controguerra (TE).

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi e allegato al presente provvedimento, depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1.   per l’attivazione di emissioni in atmosfera:

-    n° 2 controlli durante la marcia controllata,

-    frequenza di controllo annuale,

-    tempo massimo intercorrente tra la data di messa in esercizio e quella dimessa a regime di 30 giorni,

-    tempo massimo per la comunicazione dei dati di controllo emissioni durante la marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime di 40 giorni;

2.   prescrizioni del Comando provinciale dei VVF con nota prot. 22131-4116 del 06/06/2008:

a.   i locali in cui sono collocati i due gassificatori devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne ed aventi le seguenti caratteristiche:

-    una parete di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione e larga non meno di 0.6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta,

-    le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas indipendentemente dalla conformazione della copertura e con la limitazione che almeno il 50% della superficie di aerazione deve essere realizzata a filo del piano di calpestio con una altezza minima di 0,20 m,

-    tali superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva, non devono essere inferiori a S=Q*10 (“Q” esprime la portata termica in KW ed “S” la superficie in cm2),

b.   per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree dove sorgono gli edifici oggetto della presente norma, devono avere i seguenti requisiti minimi:

-             larghezza = 3.5 m

-    altezza libera = 4 m

-    raggio di svolta = 13 m

-             pendenza non superiore al 10%

-             resistenza al carico di almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore, 12 sull’asse posteriore, passo 4 m),

c.   devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. 22/10/2007 con particolare riferimento a:

-    i locali ospitanti i generatori devono essere compartimentali con il resto dell’attività mediante strutture ed infissi REI 120

-    le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture dei locali generatori devono essere almeno REI 120

-             l’accesso ai locali generatori deve essere conforme al capo IV del D.M. 22/10/2007,

-    la ventilazione deve rispettare quanto indicato nel capo IV comma f) dello stesso decreto,

d.   il sistema di tubazioni di adduzione del gas prodotto dalla gassificazione deve rispettare le norme contenute nel titolo V del D.M. 12/04/1996 con particolare riferimento alla dotazione di:

-    valvole di intercettazione poste preferibilmente all’esterno

-    sistemi di rilevazione ad allarme di fughe di gas infiammabile

e.   deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ad adeguatamente segnalata. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che consenta l’intercettazione del gas in caso di emergenza. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all’esterno del locale gruppo elettrogeno,

f.    l’impianto idrico antincendio deve essere realizzato in conformità alla norma UNI VVF 10779 con protezione di livello 2 ed alla norma UNI VVF 12845 e deve garantire l’intervento in ogni punto della struttura. Inoltre in caso di difficoltà di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso si deve prevedere anche la protezione esterna,

g.   gli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati ed installati a regole d’arte in conformità a quanto previsto dalla legge 186/68,

h.   deve essere installata idonea segnaletica di sicurezza conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 14/08/1996 n. 493 e devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio;

3.   ai fini dell’attivazione della filiera locale per il reperimento della biomassa vegetale, il proponente deve rispettare quanto riportato nella relazione “Riscontro verbale conferenza dei servizi del 10/06/2008” e riportare giornalmente le tipologie e i quantitativi di biomassa utilizzati in apposito registro vidimato dall’Arta;

4.   obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

5.   obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

6.   obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

7.   Il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Controguerra, all’Arta Dipartimento Provinciale di Teramo, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Al termine dei lavori, ai sensi della Legge 26/07/65 n° 966 e D.P.R. n° 37 del 12/01/1998, il Legale Rappresentante della Società deve presentare domanda di rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimento Provinciale di Teramo certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata la progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Controguerra e all’Arta Dipartimento Provinciale di Teramo.

Art. 5

Il Proponente dovrà inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Controguerra (TE), all’Autorità Competente e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società CIP ADRIATICA s.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio dei medesimi.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all’Autorità competente entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società CIP ADRIATICA s.r.l. con sede legale a Controguerra in Via Piane Tronto n. 10, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco