Il presidente della giunta regionale

Viste le note n. 444/SA e n. 484/SA del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Lanciano-Vasto rispettivamente del 16.02.2009 e 19.02.2009 con le quali si trasmettono le proposte di revoca delle zone di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 001 del 27.01.2009 per i focolai secondari verificatisi negli allevamenti suini cod. az. 038CH026 situato in C.da Morelle del Comune di Furci e cod. az. 014CH105 situata in C.da S. Lucina del Comune di Casalanguida.

Vista la nota n. A9/256 del 17.02.2009 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di L’Aquila con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di protezione e di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 001 del 27.01.2009

Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte dei Servizi Veterinari delle Az. UU.SS.LL. di L’Aquila e Lanciano – Vasto;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con r.d. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833; recante l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’Afta epizootica;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 “ recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell’allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all’interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;

Vista l’O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;

Considerato che con Determine n. DG/11/27 e n. DG/11/42 rispettivamente del 28/01/2009 e 12.02.2009, le aree dei Comuni citati nella propria ordinanza n. 001 del 27.01.2009 sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell’Az. ASL di Lanciano-Vasto.

Vista la Legge Regionale n° 77/99;

Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;

Vista la propria precedente Ordinanza n° 001 del 27/01/2009;

Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 001 del 27.01.2009 poiché, sotto l’aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;

Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla sanità;

ORDINA

1.   La revoca della propria precedente Ordinanza n.° 001 del 27/01/2009 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i focolai secondari sopracitati.

2.   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;

3.   Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi