Il presidente della giunta regionale
Vista la nota n. 219/SA del 19.02.2009 e i relativi allegati del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo con la quale si trasmette la proposta di revoca delle zone di protezione e di sorveglianza per MVS adottate con propria Ordinanza n. 5 del 02.12.2008
Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, in conseguenza degli esiti favorevoli degli accertamenti sierologici e clinici svolti ai sensi del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 da parte del Servizio Veterinario dell’ Az. ASL di Teramo;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; recante l’istituzione del servizio sanitario nazionale
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il D.Lgs. 18 settembre 2006 n. 274, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’Afta epizootica;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Visto il D.M. del 28 marzo 2007 “ recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell’allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all’interno delle zone di protezione a seguito di focolai di MVS;
Vista l’O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;
Considerato che con Determina n. DG/11/01 del 08/01/2009, le aree dei Comuni citati nella propria ordinanza n. 5 del 02.12.2008 sono state declassate da protezione a sorveglianza in conseguenza dei controlli favorevoli effettuati dal Servizio Veterinario dell’Az. ASL di Teramo.
Vista la Legge Regionale n° 77/99;
Vista la Legge Regionale n° 33 del 14 agosto 1981;
Vista la propria precedente Ordinanza n° 5 del 02/12/2008;
Ritenuto quindi di poter revocare la predetta Ordinanza n. 5 del 02.12.2008 poiché, sotto l’aspetto sanitario, sono venute meno le cause che hanno determinato il provvedimento medesimo;
Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla sanità;
ORDINA
1. La revoca della propria precedente Ordinanza n.° 5 del 02/12/2008 relativa alle misure restrittive di carattere sanitario già emanate per i territori interessati della Provincia di Teramo;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della Salute, ai Sindaci dei Comuni interessati dalla precedente Ordinanza, ai Servizi veterinari delle Az. UU.SS.LL. della Regione Abruzzo e al Nas carabinieri di Pescara;
3. Di trasmettere la presente Ordinanza al B.U.R.A. per la pubblicazione:
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi