La giunta regionale

Vista la legge regionale n. 20 del 23 giugno 2006, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7 luglio 2006, avente ad oggetto: “Misure per il settore Sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all’utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione”, ed in particolare il suo art. 1 concernente l’appropriatezza delle prestazioni e la conseguente riduzione del tasso di ospedalizzazione sia pubblico che privato nelle misure fissate dal legislatore regionale, costituenti modello di disciplina inderogabile ed imperativo nei rapporti tra la Regione ed i destinatari della norma, con la forza propria e tipica della indefettibile cogenza di legge;

Dato atto che all’esclusivo fine di rammentare ai destinatari l’immanenza della previsione normativa la Direzione Sanità, con nota 18819/DG del 7 agosto 2006, ha a suo tempo impartito direttive ai Direttori Generali delle ASL e alle Case di cura private al fine di ottemperare alla riduzione del tasso di ospedalizzazione;

Constatato che con note varie (nota del 21/08/06 Casa di cura Pierangeli; nota del 22/08/06 Casa di cura Spatocco; nota del 31/08/06 Casa di cura Di Lorenzo; nota del 31/08/06 Casa di cura Villa Serena; nota del 19/09/06 Casa di cura Villa Pini) le strutture private di ricovero hanno ritenuto in modo univoco che la riduzione di cui trattasi andava affrontata con procedura negoziata formale nell’ambito della modifica degli accordi contrattuali già stipulati per il triennio 2005/2007, in contrasto con la essenzialità della determinazione autoritativa sia del tetto di spesa, sia di quello dei ricoveri ospedalieri;

Dato atto altresì, che con nota prot. 20415/DG del 4/09/2006 indirizzata a tutte le Aziende USL territoriali e a tutte le strutture private di ricovero, la Direzione Sanità, nell’inviare i dati relativi alla riduzione del tasso di ospedalizzazione trasmessi dall’Agenzia Sanitaria Regionale con nota 670 del 31/08/06, annunciava l’intenzione di convocare entro breve tempo un incontro finalizzato al raggiungimento di un intesa preliminare all’aggiornamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della LR 20/06, degli accordi negoziali già stipulati, concretamente esprimendo la propria disponibilità a poter apprezzare e convenire, all’interno del limite inderogabile fissato dal legislatore regionale, eventuali particolari situazioni e condizioni che potessero in ipotesi richiedere una riduzione non generalizzata, ma flessibile tra le varie componenti;

Considerato che l’incontro di cui sopra, convocato dal componente la Giunta con nota del 31/10/2006 n. 807/06/Segr avvenuto il 10/11/2006 non ha avuto seguito, di talché, verificata tale circostanza, non resta alla Regione che doverosamente procedere alla applicazione delle norme in questione;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 recante: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311”;

Vista la nota prot. n. 1136 del 4 ottobre 2007, con la quale il Direttore Generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso il documento concernente la valorizzazione economica del mancato raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dei ricoveri ospedalieri e più precisamente la valorizzazione degli scostamenti tra abbattimenti previsti e abbattimenti realizzati nel 2006 e % DRG LEA superiore all’80%  in applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, della LR n. 20/06;

Vista la nota prot. n. 533 del 7/03/2008, con la quale il Direttore Generale dell’Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso il documento concernente la valorizzazione economica del mancato raggiungimento degli obiettivi di abbattimento della remunerazione del complesso dei DRG medici delle singole Unità Operative chirurgiche in applicazione dell’art. 1, comma 4, della LR n. 20/06;

Considerato, anche ai sensi del parere giuridico rilasciato dall’Avvocatura Regionale in data 4/02/2008 (nota prot. n. 827-PA 8/08 che si allega), che a) la LR 20/06 essendo di diretta derivazione dal Piano Sanitario Nazionale ed in conformazione al Piano di Risanamento con lo Stato di cui alla sopra citata DGR 224/07, costituisce modello di disciplina imperativo nei rapporti tra la Regione ed i destinatari; b) che i fornitori di prestazioni sanitarie quali destinatari hanno disatteso l’obbligo imposto dalla legge di cui all’art. 1, comma 2 di ridurre, per l’anno 2006 la produzione dei ricoveri del 13% (differenziato per struttura come esplicitato nei sub punti) al fine di rideterminare il tasso di ospedalizzazione nella misura del 220x1000; c) che le motivazioni addotte dai fornitori della tardività della pubblicazione della Legge di cui trattasi - 7 luglio 2006 - non può costituire giustificazione alcuna perché essi possano ritenersi non tenuti all’osservanza della imposizione in parola, dal momento che risultava ampio margine per l’applicazione della norma che, proprio in quanto tale, non può introdurre una graduazione delle priorità; d)tale graduazione rientra invece nella autonomia gestionale di ciascuna struttura tenuta alla riduzione della produzione dei ricoveri stante a suo carico l’onere organizzativo per la sua realizzazione;

Ritenuto, conclusivamente, inevitabili le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia Sanitaria con le suindicate note comportanti, in applicazione della normazione regionale di cui alla legge regionale n. 20 del 2006 emanata a seguito del Piano di Risanamento concordato con il Governo, il necessario abbattimento, e quindi il mancato riconoscimento economico, delle prestazioni eccedenti i limiti fissati dal legislatore regionale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Sanità in merito alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

A voti espressi nelle forme di legge

Tanto esposto e premesso

DELIBERA

Per quanto riportato in narrativa

1)   di prendere atto, delle note 1136/07 e 533/08 con uniti prospetti elaborati dall’Agenzia Sanitaria Regionale – rispettivamente Tabelle pp. 6, 7 e pp. 10, 11 di 17- concernenti la valorizzazione degli obiettivi di abbattimento dei ricoveri ospedalieri  e più precisamente la valorizzazione degli scostamenti tra abbattimenti previsti e abbattimenti realizzati nel 2006 in applicazione dell’art. 1 della LR n. 20/06 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)   di disporre, conseguentemente, il recupero delle somme evidenziate nelle tabelle di cui sopra, somme non valorizzabili ai fini della remunerazione, per tutte le strutture di ricovero pubbliche e private ai sensi dell’obiettivo n. 1 “Azioni di ristrutturazione del sistema sanitario regionale” “Rimodulazione del macrolivello ospedaliero” cap. 2.1.1. del Piano di risanamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224/07;

3)   di stabilire che da parte della Direzione Sanità si provveda alla formale comunicazione del presente provvedimento, che è definitivo, ed avverso il quale è propronibile ricorso al TAR entro 60 giorni, in caso di sindacato sul procedimento amministrativo, e dinanzi all’AGO nel termine di prescrizione, in caso di contestazione sul diritto di procedere al recupero, a tutte le ASL regionali e a tutte le strutture private di ricovero, alla FIRA s.p.a., all’Agenzia Sanitaria Regionale;

4)   di disporre che il recupero delle somme di cui trattasi non valorizzabili ai fini della remunerazione delle strutture private accreditate per gli abbattimenti di cui alla più volte citata L.R. n. 20 del 2006, cit. così come quantificate nelle tabelle di cui al precedente punto 1), sia effettuato in via proporzionale dalle ASL della Regione, attraverso compensazione con eventuali fatture  relative a prestazioni già eseguite e non ancora pagate, a prestazioni in corso ed a fatture per prestazioni successive, ovvero con i metodi ordinari di soddisfacimento dei crediti; alla ripartizione delle quote provvederà per competenza, la FIRA s.p.a. OGMF che ne darà comunicazione alle singole AA.SS.LL.;

5)   di dare atto che per le strutture pubbliche il valore economico derivante dalle sanzioni, di cui alla legge n. 20 del 2006, comporta una riduzione del finanziamento  dei LEA ospedalieri per l’anno in corso con esclusione delle aree di emergenza-urgenza e delle alte specialità. Tale riduzione di finanziamento è trasferita, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 della l.r. 20/2006 cit., nel processo di budget regionale sui budget dei LEA territoriali e della prevenzione collettiva

6)   di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. .

Segue allegato