IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di VOLTURARE la titolarità dell’autorizzazione regionale n. DN3/264 del 18.09.08 avente per oggetto “D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – D.L.gs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 – Autodemolizione “Pandolfi Angelo” - Via Tiburtina Valeria Km. 127 – 67043 Celano (AQ) – RINNOVO TEMPORANEO dell’Autorizzazione regionale n. DF3/23 del 06.03.2003, inerente la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti e approvazione del Piano di Adeguamento ai sensi del D.Lgs. 209/03” da Pandolfi Angelo a “AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI s.n.c. di Pandolfi Rinaldo e Pandolfi Alessandro”;

2)   di RINNOVARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., l’autorizzazione regionale n. DN3/264 del 18.09.08 concernente la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso ubicato nel Comune di Celano, alla Via Tiburtina Valeria  km 127, al foglio di mappa catastale n. 35 particella n. 975, con superficie 2.937 mq e una potenzialità di 800 veicoli annui per le attività di smaltimento e recupero di cui alla fase R13 dell’Allegato C e alla fase D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06, e i seguenti codici in ingresso:

 

CODICE  CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

 

 

3)   di STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di cui al precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

4)   di OBBLIGARE la Ditta AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI s.n.c. di Pandolfi Rinaldo e Pandolfi Alessandro beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere ad inviare il certificato di iscrizione alla C.I.A.A. e a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla Ditta Pandolfi Angelo, adeguandole a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

5)   di CONFERMARE condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione n. DN3/264 del 18.09.2008 per quanto applicabili;

6)   di RIBADIRE che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento ai sensi del D.Lgs. 209/03, di cui alla Determina n. DN3/264 del 18.09.08, da eseguirsi con le modalità ivi previste, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento autorizzativo, ovvero non possa superare il termine del 18.03.10;

7)   di STABILIRE che l’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila e l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, con riferimento a quanto disposto al precedente punto, verifichino e controllino periodicamente l’esecuzione delle opere relative alla realizzazione del Piano di Adeguamento al D.Lgs. 20/03, di cui alla Determina n. DN3/264 del 18.09.2008, relazionando periodicamente allo scrivente Servizio;

8)   DI PRESCRIVERE, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.             effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;

b.             effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.             rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.             rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

9)   DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.             l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento disciplina la gestione dei veicoli fuori uso indicati all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 209/2003, mentre per quanto riguarda la gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

11) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

13) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

14) DI RICHIAMARE la Ditta AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI s.n.c. di Pandolfi Rinaldo e Pandolfi Alessandro autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

15) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Celano (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. –  Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di L’Aquila;

16) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta AUTODEMOLIZIONI PANDOLFI s.n.c. di Pandolfi Rinaldo e Pandolfi Alessandro, Via Tiburtina Valeria Km 127 – 67043 Celano (AQ);

17) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini