LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto l’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005, il quale prevede l’emanazione di un Decreto da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso Decreto Legislativo;

Vista la Legge Regionale 09 agosto 2006, n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale” ed in particolare l’art. 6 comma 2 che attribuisce alla Giunta regionale il potere di determinare le tariffe da applicare ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005;

Vista la D.G.R. 13 febbraio 2004 n. 58 che ha individuato la Direzione Turismo Ambiente Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale autorità competente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 59/2005;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 03 maggio 2006, n. 461 e s.m.i. avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, di seguito denominato “Decreto Tariffe IPPC”, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, in vigore dal 22 settembre 2008, n. 222, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto in particolare l’art. 9 comma 4 del Decreto Tariffe IPPC secondo il quale le Regioni e le Province autonome possono adeguare ed integrare le tariffe previste dal suddetto decreto per le istruttorie ed i controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, nel rispetto dei principi previsti dallo stesso decreto ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio;

Vista la DGR 27 novembre 2008 n. 1154 che ha recepito il Decreto Tariffe IPPC ed ha altresì previsto che i gestori sono tenuti a versare, per ciascuna attività istruttoria richiesta all’Autorità Competente, in itinere ovvero già conclusa, l’eventuale saldo a debito, inteso come differenza tra quanto dovuto ai sensi della nuova normativa e quanto versato a titolo di anticipo nelle more dell’emanazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del suddetto provvedimento;

Ritenuto opportuno definire “Linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal Decreto Tariffe IPPC”, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire la chiara ed univoca applicazione del suddetto decreto e tenendo altresì conto dell’esigenza di contenimento delle tariffe ivi previste correlata alla particolare congiuntura economica in atto; individuando conseguentemente l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 7 del Decreto Tariffe IPPC al nuovo termine stabilito nel presente provvedimento;

Sentiti i rappresentanti della Confindustria, così come riferisce il componente relatore che nella riunione svoltasi in data 11/02/2009 presso il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA in Pescara, hanno rappresentato l’esigenza segnalata dalle aziende associate di emanarsi Linee guida per l’applicazione del Decreto Tariffe IPPC e conseguentemente prorogare il termine previsto nella DGR n. 1154/2008 per il versamento dell’eventuale saldo a debito dei costi istruttori dovuti per le attività in itinere e già concluse, fino al 30/04/2009;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, adottare le “Linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal Decreto Tariffe IPPC” allegato A al presente provvedimento, e prorogare la scadenza del termine previsto dalla DGR n. 1154/2008 agli effetti del versamento dell’eventuale saldo a debito dei costi istruttori dovuti per le attività in itinere e già concluse, fino al 30/04/2009;

Ritenuto opportuno riconoscere ai gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell’eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;

Ritenuto opportuno precisare che l’allegato A al presente provvedimento recante “Linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal Decreto Tariffe IPPC”, costituisce una prima applicazione dell’art. 9 comma 4 del Decreto Interministeriale sulle Tariffe;

Dato atto che l’allegato A “Linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal Decreto Tariffe IPPC”, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,

-    di adottare le “Linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal Decreto Tariffe IPPC” di cui all’allegato A al presente provvedimento;

-    di stabilire che il termine per il versamento da parte dei gestori dell’eventuale saldo a debito dei costi istruttori relativi alle attività in itinere e già concluse, previsto dalla DGR n. 1154/2008, è prorogato fino al 30/04/2009, pena l’applicazione da parte dell’autorità competente delle sanzioni di cui all’art. 7 del suddetto decreto;

-    di prevedere, nei confronti gestori che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano già effettuato il versamento delle somme dovute ai sensi del Decreto Tariffe IPPC, il diritto di richiedere alla Autorità Competente la restituzione dell’eventuale saldo a credito risultante dalla applicazione delle Linee guida in allegato;

-    di precisare che l’allegato A al presente provvedimento recante “Linee guida per l’applicazione delle tariffe istruttorie previste dal Decreto Tariffe IPPC”, costituisce una prima applicazione dell’art. 9 comma 4 del Decreto Tariffe IPPC;

-    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato