Il Dirigente del Servizio
Premesso:
- che la Monte Pratello S.p.A., con sede in Contrada Schiapparo snc a Rivisondoli (AQ), con istanza in data 23/09/2008 (Allegato n°1), ai sensi dell’art. 30 della L.R. 61/83 e artt. 5, 7, 13, etc., della L.R. 24/2005, ha chiesto l’autorizzazione regionale per la realizzazione di un rifugio-posto di ristoro annesso al nuovo impianto di seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso denominata “Crete Rosse”, da realizzare nel comprensorio sciistico del Comune di Rivisondoli;
- che la stessa Monte Pratello S.p.A. in allegato alla domanda ha prodotto il progetto esecutivo del rifugio di che trattasi redatto dall’arch. Giorgio Zandegiacomo e composto da: - Relazione tecnica; - Relazione Paesaggistica, - disegno “Piante”; - disegno “Prospetti e sezioni” (Allegato plico n°2);
- che con nota n°9203/DE4 del 14/11/2008 (Allegato n°3) la Direzione Trasporti e Mobilità, esaminato il progetto esecutivo relativo al “Rifugio-posto di ristoro”, anche ai sensi dell’art.10 bis della L. 241/1990, ha rappresentato, alla Monte Pratello di non poter rilasciare l’autorizzazione ex L.R. 24/05 in quanto:
- l’art. 30 “Infrastrutture ed accessori” della L.R. 09/09/1983, n°61 e s.m.i., recita:
“Sono infrastrutture accessorie di impianti di trasporto a fune, oltre le piste di discesa, le seguenti opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale:
- stazione di partenza e di arrivo ed eventuali stazioni intermedie;
- rifugio-posto di ristoro, nel numero non superiore a 2, da realizzare in un unico corpo con ognuna delle stazioni o lungo il tracciato delle piste di discesa con annesso ricovero per attrezzi anche meccanici. La superficie di ciascun rifugio-posto di ristoro non può comunque essere superiore a mq 200.”;
- il progetto allegato alla richiesta di che trattasi, come si evince dalla relazione tecnica a firma dell’arch. Giorgio Zandegiacomo, presenta una superficie lorda di 366,95 mq al piano seminterrato e 362,48 mq al piano terra, superiore a quanto disposto dalla normativa vigente;
Vista la L.R. 09/09/1983 N°61 e s.m.i.;
Vista la L.R. 08.03.2005 n°24 “Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie”, che va a sostituire interamente la precedente normativa;
Vista la L.R. 14/09/1999, n. 77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di non autorizzare, ai sensi e per il disposto delle LL.RR 61/83 e 24/05, la realizzazione, da parte della Monte Pratello S.p.A., del Rifugio-posto di ristoro, progetto a firma dell’arch. Giorgio Zandegiacomo (Allegato plico n°2), destinato al servizio della nuova seggiovia quadriposto “Crete Rosse” nel comprensorio sciistico di Monte Pratello, in Comune di Rivisondoli (AQ);
3. di inviare il presente atto alla Società Monte Pratello S.p.A. di Rivisondoli (AQ) e per conoscenza al Comune di Rivisondoli (AQ);
4. di
inviare la presente disposizione al Servizio
BURA per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi nonché la competenza Comunale cui spetta l'applicazione della normativa Urbanistico-Edilizia Locale e quella del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dal ricevimento del presente atto o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data.
Per Il Dirigente del Servizio
Il Direttore Regionale
Ing. Luigi De Collibus