L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La ditta Energia Solare s.r.l. con sede legale nel Comune di Bolzano in vicolo Cà Bezzi n. 2 di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MWp da ubicarsi nel Comune di Cortino (TE) in località Pagliaroli su terreno censito al N.C.T. con il foglio 35 particelle 37 e 97 (ex 42).

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1.   elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise - Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. 0009349  del 12/12/2008;

2.   obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

3.   obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 09/05/2007)  di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

4.   obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo  i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

5.   il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Cortino (TE) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la ditta Energia Solare s.r.l. dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla ditta Energia Solare s.r.l. con sede legale nel  Comune di Bolzano in vicolo Cà Bezzi n. 2 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

il responsabile del procedimento

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Iris Flacco