Il dirigente del servizio

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità 28 luglio 1994 “Misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 429, recante: “Potenziamento dei controlli per prevenire l’encefalopatia spongiforme bovina”;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 37 “Piano Sanitario Regionale 1999-2001”;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 –Riordino della disciplina in materia sanitaria-, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”;

Visto il Decreto Interministeriale (Politiche Agricole – Sanità) 14 dicembre 1999 “Programma coordinato di controllo nel settore dell’alimentazione animale”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 recante: “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione ed allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 17 novembre 2000 recante: “Modificazione dell’Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con dieta, di proteine derivate da mammiferi”;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune enfefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il Regolamento CE 29 giugno 2001, n. 1326 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Reg. CE n. 999/2001, ne modifica gli allegati VII e XI ed abroga la decisione della Commissione UE n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1234 del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del Reg. CE n. 999/2001 e del Reg. CE n. 1326/2001 relativo alle TSE e all’alimentazione degli animali e revoca la Decisione CE n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000;

Ritenuto inoltre, necessario dar seguito ai controlli su tutta la filiera degli alimenti per animali (mangimistica)  – P.N.A.A. 2009- 2011 trasmesso con nota ministeriale n. 24961 del 18/12/2008;

Visto il D.M. 17 dicembre 2004 “Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Viste le linee guida per l’applicazione del Regolamento CE 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Igiene dei Mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-P-I8da 911 del 28.12.2005 - recepite con Determinazione Dirigenziale 133/2007 - e trasmesse alle Aziende U.S.L. regionali con l’allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 5.1.2006;

Visto l’accordo 28 luglio 2005 della conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente: “Accordo, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul documento recante = Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l’attuazione del Regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (rep. atti n. 2334)”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2005;

Vista la Determinazione Dirigenziale DG/11/100 del 28 maggio 2007 avente ad oggetto”Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.100 dell’11 febbraio 2008 recante all’oggetto ”Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sui mangimi, alimenti, benessere e sanità degli animali 2008/2010 – previsto dal Reg (CE) n.882/2004 – ai sensi della Decisione 2007/363/CE del 21 maggio 2007”;

Vista la Determinazione Dirigenziale DG/11/54 del 31 marzo 2008 avente ad oggetto “Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (P.P.R.I.C.) 2008-2010” (Il Libro delle Regole);

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –

1.   di approvare il Piano regionale Controllo Sanitario sull’Alimentazione Animale della Regione Abruzzo Anno 2009-2011 - ALLEGATO “A” – parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2.   di modificare – solo per la parte specifica relativa al Piano di Controllo degli alimenti per gli animali – quanto stabilito dal Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale DG/11/54 del 31 marzo 2008;

3.   di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L., e l’IZS – ognuno per le competenze previste dal Piano -  allo svolgimento delle attività e agli interventi programmati;

4.   di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati, parte integrante della stessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Pescara, li 26.02.2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato