DIREZIONE QUALITÀ DELLA VITA, BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI, SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE, POLITICHE GIOVANILI, IMMIGRAZIONE, ECONOMIA SOLIDALE, PARTECIPAZIONE E CONSUMO CRITICO, POLITICHE PER LA PACE
SERVIZIO Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali – Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
per le motivazioni esposte in narrativa, di:
1. prendere atto:
- che il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
- che, la CC.I.AA. di Chieti, con prot. n. CEW/5720/2008/CCH0056 in data 7/8/2008, ha trasmesso il certificato storico relativo alla cooperativa sociale de qua;
- che dall’esame della documentazione sopra indicata la cooperativa sociale denominata “COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE” con sede in Roccamontepiano (CH), iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con Determinazione Dirigenziale n. DM2/57 del 2006, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione e non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91, il che comporta la cancellazione dall’Albo regionale;
- che, con nota Prot. n. 7827/DM2 del 02 ottobre 2008, il competente Ufficio ha comunicato alla cooperativa sociale denominata “COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE”, a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90 nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;
2. prendere, altresì, atto che in seguito alla comunicazione di avvio di procedimento mediante raccomandata A/R, ricevuta dalla cooperativa sociale stessa in data 04.10.2008, non si è avuta alcuna risposta da parte della medesima;
3. dover procedere, alla cancellazione dall’Albo - sezione “A”, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, la cooperativa denominata “COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE” con sede in Roccamontepiano (CH) persistendo difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91;
4. disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.
Pescara, 04 marzo 2009
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Giannantonio