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SERVIZIO Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali – Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   prendere atto:

-    che il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto alle Camere di Commercio competenti per territorio, certificato storico di vigenza di iscrizione di ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale;

-    che, la CC.I.AA. di Teramo, con prot. n. CEW/8033/2008/CTE0037 in data 15/9/2008, ha trasmesso il certificato storico relativo alla cooperativa sociale de qua;

-    che dall’esame della documentazione sopra indicata la cooperativa sociale denominata “COSETUR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede in Alba Adriatica (TE), iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con D.P.G.R. n. 216/1999, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione e non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91, il che comporta la cancellazione dall’Albo regionale;

-    che, con nota Prot. n. 198/DM2 del 09 gennaio 2009, il competente Ufficio ha comunicato alla cooperativa sociale denominata “COSETUR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90 nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

2.   prendere, altresì, atto che in seguito alla comunicazione di avvio di procedimento, mediante raccomandata A/R ricevuta in data 14.01.2009, la cooperativa medesima ha inviato, ben oltre i termini di scadenza, una nota interlocutoria datata 14 febbraio 2009 acquisita al prot. della Direzione n. 1760/DM2 del 19 febbraio 2009, non idonea a rimuovere le cause ostative alla conferma di iscrizione;

3.   dover procedere, alla cancellazione dall’Albo - sezione “A”, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, la cooperativa denominata “COSETUR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede in Alba Adriatica (TE) persistendo difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91;

4.   disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

5.   disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.

Pescara, 04 marzo 2009

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Di Giannantonio