Il presidente della giunta regionale

Vista la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n. 616/77;

Vista la L.R. n. 25/88 ed in particolare l’art. 8;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DH7/75/Usi Civici del 03/02/2009 con la quale, il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, ha respinto la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di L’Aquila presentata dalla Ditta Alfonso Massimiliano e, di conseguenza, reintegrare il terreno, riportato in catasto di L’Aquila (censuario di Paganica) al Foglio n. 22 particella n. 174, a favore della collettività del Comune di L’Aquila –Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica San Gregorio;

Ritenuto di poter condividere quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale sopra richiamata;

Dato atto che il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

decreta

-    di respingere la richiesta avanzata dalla Ditta Alfonso Massimiliano tendente ad ottenere la legittimazione con contestuale affrancazione dei terreni di natura demaniale civica, limitatamente alla particella n. 174 del Foglio n. 22 del Comune di L’Aquila (censuario di Paganica), per le motivazioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. DH7/75/Usi Civici del 03/02/2009, citata nelle premesse;

-    di reintegrare a favore del Comune di L’Aquila –Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica San Gregorio- il terreno di natura demaniale civica riportato in catasto al Foglio n. 22 particella n. 174;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila ad effettuare le volture catastali presso l’Ufficio Erariale di L’Aquila con la seguente denominazione “Comune di L’Aquila – Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Paganica San Gregorio-Demanio Civico” e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L’Aquila, con spese a carico del Comune;

-    di fare obbligo al Comune di L’Aquila a comunicare alla Giunta Regionale Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca - Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio - Via Catullo, 17 - Pescara, entro 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, gli adempimenti effettuati.

Il presente Decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro ed altre imposte, ai sensi della legge 01/12/1981, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto da parte della Ditta Alfonso Massimiliano, da parte del Comune di L’Aquila e dell’Amministrazione Separata beni Uso Civico della Frazine Paganica, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte della Ditta, del Comune e dell’Amministrazione Separata.

L’Aquila Lì 27.02.2009

Il presidente della giunta regionale

Dott. Giovanni Chiodi