IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29
dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura ed in particolare l'art. 12 concernente la
costituzione del Consiglio Camerale;
Visto il Decreto Ministeriale
del 24/7/96 n. 501 "Regolamento di attuazione dell'art. 12 comma 3, della
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordino delle Camere di Commercio,
industria, Artigianato e Agricoltura";
Vista la legge 11 maggio
1999, n. 140;
Vista la nota prot. n.
19469 del 3 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara ha comunicato al Presidente
della Giunta regionale dell'Abruzzo l'avvio del procedimento per il rinnovo del
Consiglio Camerale;
Considerato che con nota,
prot. n. 24924 del 15 dicembre 2008 - in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 2, comma 6 del citato D.M. n. 501/96 ed al fine di attivare le
procedure di cui al successivo art.5 - la Camera di Commercio di Pescara ha trasmesso
in originale la documentazione acquisita con i dati sul valore aggiunto per
addetto per ciascun settore, nonché copia dello Statuto Camerale;
Considerato che con
deliberazione n. 19 del 15.9.2008 il Consiglio Camerale ha approvato lo Statuto
contenente all’art. 8 la composizione dello stesso stabilendo la ripartizione
dei consiglieri per settori economici nel modo seguente:
“Il Consiglio si compone
di n. 27 consiglieri; n. 25 in rappresentanza dei seguenti settori economici di
seguito indicati:
E’ assicurata la
rappresentanza del settore della pesca che svolge una tradizionale attività di
rilevante interesse per l’economia dell’intera provincia.
All’interno del numero
dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura
è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese “;
Visto l'art. 5 del citato
D.M. n. 501/96 il quale dispone che il Presidente della Giunta Regionale, nella
propria funzione, dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 3
dell'art. 2 dello stesso, è tenuto a
rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione
imprenditoriale nell'ambito del settore e ad individuare le organizzazioni
imprenditoriali che designano i Componenti del Consiglio camerale, nonché il
numero dei Componenti che ciascuna di esse designa, con modalità disciplinate
dalla norma medesima;
Considerato che del
Consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e che all’interno del numero dei rappresentanti di
ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura,è
assicurata una rappresentanza autonoma per piccole imprese;
Rilevato che lo stesso
art. 5 prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a
quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare
il Componente in Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna
organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri
: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative,
servizi resi ed attività svolte;
Considerato che il comma
6 del citato art. 5 prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun
parametro non possa superare il 50% del punteggio massimo che si intende
attribuire ai tre suddetti parametri nel loro complesso;
Ritenuto di fissare in
punti 100 il punteggio massimo attribuibile complessivamente ai tre parametri;
Rilevato che il parametro
della consistenza numerica è, fra tutti, quello che in termini oggettivi,
meglio esprime il grado di rappresentatività nella circoscrizione delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori e valutata, per
altro, l’opportunità di fissare per tale parametro il massimo punteggio in
punti 50;
Ritenuto di dover
indicare in punti 25 il punteggio massimo attribuibile rispettivamente agli
altri due parametri, attesa la pari rilevanza degli stessi ai fini della
rilevazione del grado di rappresentatività;
Ritenuto altresì, di
dover attribuire il punteggio massimo alla organizzazione o associazione più
rappresentativa, a seconda del parametro di riferimento e di determinare, di
volta in volta il punteggio delle altre organizzazioni o associazioni che
seguono in graduatoria secondo un criterio proporzionale rispetto al punteggio
massimo;
Presa visione della
documentazione trasmessa e dei dati relativi alle dichiarazioni di cui all'art.
2, comma 2, lettere a) , b) , c) del D.M. n. 501/96 dei richiedenti;
Visto il quadro
riepilogativo definito sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 commi 2. , 3.
, 4. , 5. e 6 e dell'art. 4 del D.M.
501/96, contenente la determinazione del numero dei rappresentanti del
Consiglio Camerale ai sensi dell'art. 10 della legge 580/93 e relativa
attribuzione;
Acquisito il parere
favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto
espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in
calce;
DECRETA
1) di approvare il quadro riepilogativo,
relativo alla individuazione delle Organizzazioni cui spetta designare i
Componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Pescara che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente:
a) la determinazione del grado di
rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del
settore di appartenenza;
b) la individuazione delle organizzazioni
imprenditoriali o gruppi di organizzazioni che designano i Componenti del
Consiglio Camerale nonché il numero dei Componenti che ciascuna di queste
nomina;
c) la determinazione a quale organizzazione
sindacale o associazione dei
consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il Componente in
Consiglio;
2) di dare mandato al Servizio Sviluppo del
Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le
Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori
che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M.
501/96.
L’Aquila, 24
febbraio 2009
IL
PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi
Segue allegato