IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l'art. 12 concernente la costituzione del Consiglio Camerale;

Visto il Decreto Ministeriale del 24/7/96 n. 501 "Regolamento di attuazione dell'art. 12 comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordino delle Camere di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura";

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140;

Vista la nota prot. n. 19469 del 3 ottobre 2008 con la quale il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara ha comunicato al Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo l'avvio del procedimento per il rinnovo del Consiglio Camerale;

Considerato che con nota, prot. n. 24924 del 15 dicembre 2008 - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 6 del citato D.M. n. 501/96 ed al fine di attivare le procedure di cui al successivo art.5 - la Camera di Commercio di Pescara ha trasmesso in originale la documentazione acquisita con i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore, nonché copia dello Statuto Camerale;

Considerato che con deliberazione n. 19 del 15.9.2008 il Consiglio Camerale ha approvato lo Statuto contenente all’art. 8 la composizione dello stesso stabilendo la ripartizione dei consiglieri per settori economici nel modo seguente:

“Il Consiglio si compone di n. 27 consiglieri; n. 25 in rappresentanza dei seguenti settori economici di seguito indicati:

 

 

E’ assicurata la rappresentanza del settore della pesca che svolge una tradizionale attività di rilevante interesse per l’economia dell’intera provincia.

All’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese “;

Visto l'art. 5 del citato D.M. n. 501/96 il quale dispone che il Presidente della Giunta Regionale, nella propria funzione, dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 3 dell'art.  2 dello stesso, è tenuto a rilevare il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore e ad individuare le organizzazioni imprenditoriali che designano i Componenti del Consiglio camerale, nonché il numero dei Componenti che ciascuna di esse designa, con modalità disciplinate dalla norma medesima;

Considerato che del Consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e che all’interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell’Industria, del Commercio e dell’Agricoltura,è assicurata una rappresentanza autonoma per piccole imprese;

Rilevato che lo stesso art. 5 prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare il Componente in Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri : consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, servizi resi ed attività svolte;

Considerato che il comma 6 del citato art. 5 prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non possa superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre suddetti parametri nel loro complesso;

Ritenuto di fissare in punti 100 il punteggio massimo attribuibile complessivamente ai tre parametri;

Rilevato che il parametro della consistenza numerica è, fra tutti, quello che in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività nella circoscrizione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori e valutata, per altro, l’opportunità di fissare per tale parametro il massimo punteggio in punti 50;

Ritenuto di dover indicare in punti 25 il punteggio massimo attribuibile rispettivamente agli altri due parametri, attesa la pari rilevanza degli stessi ai fini della rilevazione del grado di rappresentatività;

Ritenuto altresì, di dover attribuire il punteggio massimo alla organizzazione o associazione più rappresentativa, a seconda del parametro di riferimento e di determinare, di volta in volta il punteggio delle altre organizzazioni o associazioni che seguono in graduatoria secondo un criterio proporzionale rispetto al punteggio massimo;

Presa visione della documentazione trasmessa e dei dati relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) , b) , c) del D.M. n. 501/96 dei richiedenti;

Visto il quadro riepilogativo definito sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 commi 2. , 3. , 4. , 5.  e 6 e dell'art. 4 del D.M. 501/96, contenente la determinazione del numero dei rappresentanti del Consiglio Camerale ai sensi dell'art. 10 della legge 580/93 e relativa attribuzione;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

1)   di approvare il quadro riepilogativo, relativo alla individuazione delle Organizzazioni cui spetta designare i Componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente:

a)   la determinazione del grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore di appartenenza;

b)  la individuazione delle organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni che designano i Componenti del Consiglio Camerale nonché il numero dei Componenti che ciascuna di queste nomina;

c)   la determinazione a quale organizzazione sindacale o associazione dei  consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il Componente in Consiglio;

2)   di dare mandato al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 501/96.

L’Aquila, 24 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato