Il Direttore Regionale
Considerata la necessità di
emanare disposizioni relative all'uso delle spiagge e del mare, con riferimento
alle attività turistico-balneari ed alle attività connesse, svolte nell'ambito
della Regione Abruzzo, che garantiscano l’uniformità dell’uso del demanio
marittimo lungo tutta la costa regionale, nel rispetto delle competenze e
dell’autonomia di gestione delle amministrazioni comunali costiere;
Visto il D.P.R. 470 in data
08.06.1982 e successive modifiche, recante disposizioni relative alla qualità
delle acque di balneazione;
Vista la Direttiva 2006/7/CE del
Parlamento e del Consiglio Europeo del 15/02/2006 relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e che abroga la Direttiva 76/160/CE;
Visto il Decreto del Ministero
del Turismo e dello Spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla
liberalizzazione delle tariffe;
Vista la Legge 05.02.1992 n. 104
relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone
disabili;
Vista la Legge 04.12.1993 n. 494
recante disposizione per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime;
Viste le Circolari del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione- Direzione Generale Demanio Marittimo e dei
Porti nn. 10, 12, 22 serie 1, Titolo Demanio Marittimo, datate rispettivamente
07.05.1994, 20.05.1994 e 10.04.1995.
Visto il D.Lgs. n. 22 in data
05.02.1997, recante norme sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il D.P.R. 616/77 in data
24.07.1977, recante norme in materia di delega di funzioni amministrative dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n.
112 recante norme sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali;
Vista la Legge Regionale 17.12.1997,
n. 141 e successive integrazioni e modifiche, recante norme per l’attuazione
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità
turistiche e ricreative;
Visto il Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59, nonché
la L.R. 23.12.1999, n. 135, attuativa del Decreto Legislativo;
Visto l’atto di intesa, in data 16.01.2003, tra
Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 51 del 03.03.2003;
Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 – Modifiche al
sistema penale;
Viste le disposizioni relative
all'esercizio dei bagni pubblici contenute nel Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione;
Visti gli artt. 30, 68,
81,1161,1164,1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt.27, 28, 59 e
524 del relativo Regolamento di esecuzione;
Vista la Deliberazione n. 33 del
23.12.2003 con la quale la Giunta Regionale ha conferito ai Comuni le funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo con decorrenza 31.01.2004;
Visto il Piano Demaniale
Marittimo regionale (P.D.M.) approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 141 del 29.07.2004;
Vista la Determinazione Regionale
DC14/3 del 14/01/2009 avente per oggetto: D.P.R. 08/06/1982 n. 470 “Attuazione
delle Direttive CEE n. 76/160 relative alla Qualità delle acque di Balneazione”
– anno 2008 - Determinazioni regionali per la stagione balneare 2009;
Vista la Determinazione Regionale
DC14/11 del 26/01/2009 avente per oggetto: D.P.R. 08/06/1982 n. 470 “Attuazione
delle Direttive CEE n. 76/160 relativa
alla Qualità delle acque di
Balneazione”_ Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione che abroga la Direttiva 76/160/CEE – Decreto Legislativo
n. 116 del 30/05/2008 – Attuazione della Direttiva 2006/7/CE – Anno 2008 -
Determinazioni regionali per la stagione balneare 2009 inerente il Comune di
Montesilvano;
Sentiti i rappresentanti dei
Comuni costieri, la Direzione Marittima e le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative nella
riunione del 05.03.2009 ;
Dato atto che, per quanto non
espressamente previsto dal presente provvedimento restano salve le disposizioni
delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano
Demaniale Marittimo Regionale, nonchè i provvedimenti emanati dalle singole
Autorità Marittime;
DETERMINA
Art. 1
Disposizioni Generali
1. Al fine della predisposizione di tutto quanto
occorre per lo svolgimento delle attività estive sulle spiagge del litorale
abruzzese, la stagione balneare 2009 è
così compresa:
a) dal 20 marzo al
30 ottobre possono essere esercitate le attività commerciali, secondo le norme
amministrative dei rispettivi Comuni;
b) dal 10 marzo
possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in
concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse
entro il 15 maggio;
c) dal 1
maggio al 30 ottobre agli stabilimenti è consentita l’apertura al pubblico
per l’ elioterapia, e dal 1 giugno al 14
settembre per la balneazione, almeno dalle ore 9,30 alle ore 18,30.
d) ogni stabilimento balneare, nell’ arco della stagione balneare come sopra
definita, deve comunque garantire la
propria attività almeno dal 1 luglio al 31 agosto.
Art. 2
Norme di sicurezza sull’uso delle spiagge e del mare
1. Le
prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell’utilizzo
delle spiagge e del mare sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità
Marittime competenti.
Art. 3
Prescrizioni sull'uso delle spiagge
1. Sulle
spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese E'
VIETATO PER TUTTO L'ANNO:
a) campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o
installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
b) adibire
ad uso alloggio e/o cucina le cabine, i magazzini ed i ripostigli e,
comunque, usare e/o detenere all’interno degli stessi luci a gas, bombole,
serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare
stato dei luoghi, possano costituire motivo
di pericolo per la pubblica
incolumità;
c) abbandonare
rifiuti ovvero immondizie (in mare o sulle spiagge), sia pure contenuti in
buste, se non negli appositi contenitori;
d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire
impedimento o pregiudizio per l’utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione
delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
e) realizzare
qualsiasi opera, anche se di tipo
amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità
competente;
f) l’occupazione
(accesso, transito, sosta, fermata) del
demanio marittimo con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di
ogni genere; con attrezzature di ogni genere (compresi surf, windsurf e Kite
surf, che dovranno essere posizionati nelle apposite rastrelliere), moto d’acqua
e/o altre attrezzature balneari di nuova generazione, con eccezione di quelli di soccorso, di quelli
adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e di quelli
eventualmente utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle
aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative
operazioni. Limitatamente ai tratti di costa non interessati da interventi di
ripascimento in atto, effettuati dalla Regione Abruzzo, l’avvio delle
operazioni di livellamento (lavorazione finalizzata ad eliminare la presenza di
avvallamenti in modo da rendere più regolare la superficie della spiaggia,
senza alterare il profilo longitudinale e trasversale dell’arenile ovvero le
quote altimetriche dell’area in concessione) delle spiagge, effettuate
all’inizio della stagione, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune e
all’Autorità Marittima locale. Nelle operazioni di livellamento ed allestimento
delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali non dovranno per
nessun motivo essere manomesse le opere del progetto R.I.C.A.M.A. installate a
difesa della costa e devono essere salvaguardate le zone segnalate da
Associazioni di difesa per l’ambiente per consentire la schiusa delle uova di
una specie di uccello protetta “il fratino”. Per le aree soggette a
ripascimento nell’ambito del Progetto
R.I.C.A.M.A. tali operazioni dovranno essere autorizzate dai Comuni competenti
previo parere del Servizio regionale Opere Marittime e Qualità delle Acque
Marine. Il transito dei mezzi meccanici occorrenti per l’esecuzione di
qualsiasi operazione sul demanio marittimo, esclusa quella di livellamento,
deve essere autorizzato dai Comuni
competenti per territorio; la richiesta di autorizzazione deve pervenire da
parte del concessionario o dell’Associazione di categoria o della ditta
esecutrice dei lavori. Durante la stagione
balneare è consentita l’attività di cantiere per ristrutturazioni e/o
costruzione di stabilimenti balneari, purchè in area delimitata ed interdetta
ai non addetti ai lavori Durante la stagione balneare è vietato effettuare le
operazioni di pulizia delle spiagge con l'ausilio di mezzi meccanici dalle ore
09.30 alle ore 18.30 allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano
pericolo od intralcio per i bagnanti. E’ consentita la sola sosta di
motociclette/ciclomotori e solo in aree in concessione, purchè sia individuata
in idonee zone, attrezzate con camminamenti in schiazze, retrostanti lo
stabilimento ed attigue al confine ovest della concessione stessa. E’
consentito l’accesso nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, con
mezzi motorizzati a due o a quattro ruote per la vigilanza delle spiagge. Ogni
mezzo utilizzato deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere
almeno 7 giorni prima dall’inizio del periodo di servizio. Tutte le
autorizzazioni rilasciate per il transito degli automezzi devono essere
trasmesse dal Comune all’Autorità Marittima locale.
g) effettuare
riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e
a natanti in genere in violazione delle
norme in materia di tutela ambientale;
h) accendere
fuochi o fare uso di fornelli a
fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e
negli altri locali non autorizzati;
2. DURANTE
LA STAGIONE BALNEARE E’ VIETATO:
a) occupare con qualsiasi impianto od attrezzatura non
finalizzata al salvataggio la fascia di
5 metri dalla battigia, che deve
essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il più rapido soccorso ai
bagnanti;
b) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto,
senza il consenso del concessionario;
c) sostare nei
corridoi di lancio ovvero
attraversarli a nuoto;
d) condurre
cani o altri animali d’affezione,
anche se provvisti di museruola e guinzaglio, eccezion fatta per i cani-guida
per non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua,
condotti da personale parimenti abilitato. Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in
spiaggia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare l’apposita imbracatura,
essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola
con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa ed i loro
conduttori/accompagnatori dovranno avere al seguito idoneo sistema per la
raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla
spiaggia. I Comuni, nelle aree destinate a spiaggia libera, possono
individuare, con apposita Ordinanza, previa autorizzazione delle autorità
competenti sotto il profilo igienico sanitario, zone dove è consentito l’accesso
con animali d’affezione, che devono essere appositamente segnalate ed
attrezzate con l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative
prescrizioni d’uso, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità
dell’utenza balneare. Le aree libere destinate a tali scopi devono essere
dotate di accesso indipendente;
e) praticare
qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l’incolumità delle
persone o recare disturbo ai bagnanti
(giochi con pallone, tamburello, racchettoni, etc.), fatta salva la possibilità
di praticare gli stessi all’interno di spazi, appositamente attrezzati come
meglio sotto specificato. Parimenti è
fatta salva la possibilità di organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento
all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, sempre che
non vengano installate strutture non previste dal titolo concessorio, seppur
provvisorie e ferme restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri
provvedimenti previsti da normative specifiche riferite al tipo di
manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto a
munirsi autonomamente, anche nel rispetto delle norme in natura di inquinamento
acustico;
f) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che
itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc., al di fuori delle
specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche
disposizioni del Comune;
g) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso
nella fascia oraria compresa fra le ore 13, 00 e le ore 16,00 eccettuati,
ovviamente, gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica
mediante altoparlanti, restando in ogni caso salve le speciali prescrizioni
imposte dai Piani Comunali Acustici vigenti o da altre competenti Autorità;
h) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato
ai bagnanti, mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;
i) tirare a secco barche o natanti in genere, salvo che nelle aree a ciò
destinate;
j) lasciare oltre il tramonto del sole, nei tratti dì spiaggia libera, ombrelloni,
attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi
altra struttura;
k) organizzare sulle spiagge libere giochi, manifestazioni sportive,
ricreative e feste senza esplicita autorizzazione da parte degli organi
competenti;
l) spostare, occultare o
danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti
a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i
cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree
inibite alla balneazione;
m) realizzare
opere di difesa della costa, ripascimenti e dragaggi portuali dal 1 giugno al
14 settembre.
Art. 4
Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari
1. Nelle aree
in concessione:
a) i concessionari sono tenuti, per l’area in
concessione, a curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dello
stabilimento e dell’arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio
acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno
essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte
degli operatori comunali; i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere
trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti
dall’Autorità Comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa
Amministrazione;
b) il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi
titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei
bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero transito,
perpendicolare alla battigia, e a carico di entrambe le concessioni confinanti
per ml. 2,5 ciascuna;
c) ai sensi della L. 296 del 27.12.2006
(Finanziaria 2007) art. 251 comma 2.2 lett. ”e” i concessionari hanno l’obbligo
di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento
della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche ai fini
della balneazione;
d) le zone concesse possono essere delimitate
esclusivamente alle seguenti condizioni:
1.- solo nel
periodo invernale e qualora nell’ambito della concessione non esistano
specifiche aree chiuse o chiudibili quali verande, saloni ecc..., ove
ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, ancorchè amovibili,
costituiscano patrimonio della ditta concessionaria, possono essere individuate
e delimitate nell’ambito della
concessione, specifiche aree per un massimo di 100 mq., con una tolleranza del
20%, con sistema a giorno non impattante
di altezza non superiore a mt. 2,00; sono fatte salve le più restrittive
prescrizioni comunali;
1 bis.– al fine di prevenire atti vandalici e
furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l’installazione di sistemi di
protezione non impattanti di altezza non superiore a mt. 2,00 lungo il
perimetro dei manufatti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
1 ter.– è consentita l’installazione,
esclusivamente nelle ore notturne, dalle ore 23,00 alle ore 5,00, di
delimitazioni con rete di protezione tipo da pesca per arginare il fenomeno del
randagismo e per motivi di salvaguardia della salute pubblica. Le delimitazioni
dovranno essere rimosse entro le ore 6,00 del mattino seguente;
2.- le reti di
protezione delle aree adibite a gioco e di cui all’art. 4 comma 1 – lett. “m”,
qualora le stesse siano utilizzate solo
nel periodo estivo, al termine della
stagione balneare dovranno essere rimosse;
3.- sono fatte
salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo
concessorio quali sistemi definitivi, nonchè i sistemi di interdizione di
accesso alle piscine, obbligatori a termine di legge;
4.- le recinzioni
esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono,
comunque, garantire la libertà di accesso all’arenile da parte di terzi. A tal
fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque
uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti
nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall’Amministrazione
Comunale;
5.- TUTTE LE
DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative
di sicurezza ed il concessionario deve munirsi di tutte le eventuali
autorizzazioni da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni, con ciò significando
che l’Amministrazione regionale è comunque manlevata da ogni possibile danno o
condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di
delimitazione;
e) fermo restando l'obbligo di adottare ogni
accorgimento, ai sensi dell’art.23 L.5/02/1992 n.104, al fine di rendere
possibile l’accesso al mare ai soggetti diversamente abili mediante idonei
camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità
delle spiagge da parte dei soggetti diversamente abili, i concessionari
possono, comunque, predisporre percorsi perpendicolari alla battigia. Allo stesso fine detti percorsi potranno
anche congiungere aree limitrofe in concessione o libere ma dovranno, comunque,
essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari hanno la
facoltà di riservare se richiesto e comunque a pagamento almeno un ombrellone o
palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;
f) sugli arenili in concessione è consentita
l'installazione di ombrelloni "hawaiani” con un diametro massimo di mt. 6,
nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di
ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale
e che abbiano una superficie d’ombra pari nel massimo a quanto concesso per gli
ombrelloni “hawaiani” e da posizionare in modo tale da non precludere la vista
del mare. “Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi
destinate ad ombreggio” si fa riferimento all’art. 12 comma 15 del Piano
Demaniale Marittimo Regionale;
g) gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al
pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione delle
competenti autorità;
h) ogni stabilimento balneare deve essere dotato
di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in
materia;
i) i servizi igienici devono essere collegati
alla rete fognante comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento
rifiuti riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
j) qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo
sistema di scarico è vietato l’uso di shampoo o sapone;
k) i servizi igienici per disabili di cui alla
Legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il
previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata
individuazione;
l) è vietata l’occupazione delle cabine per il
pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione,
con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono
controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare
l'assenza di persone nelle cabine;
m) i concessionari, cui é riconosciuta ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dagli eventi del gioco, possono attrezzare,
all’interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti
l'ultima fila di ombrelloni, spazi per il gioco (beach-Volley, beach-basket
etc.) assumendo le precauzioni necessarie ad evitare nocumento ai bagnanti ed
ai frequentatori delle spiagge, con l'installazione intorno a detti spazi di
una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica del tipo di quelle
adoperate per la pesca) alta almeno tre metri e sorretta da paletti posti
intorno al perimetro del campo da gioco;
n) il titolare di ogni concessione demaniale
potrà consentire l’accesso, nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di
animali d’affezione di piccola taglia (6 – 7 Kg.), in regola con le
vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in
zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio
agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino
all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto
l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto
igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale stesso, con ciò comprendendo la
disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza del medesimo,
sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata ivi compreso l’asporto
di materiali inquinanti. Resta inteso che i padroni degli animali sono
responsabili del comportamento dell’animale a tutti gli effetti di legge, come
specificato dall’art. 2052 del Codice Civile. I Concessionari hanno anche la
facoltà, nell’ambito del proprio stabilimento e previa autorizzazione del
Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo
igienico-sanitario, di individuare aree debitamente attrezzate, con
l’indicazione dell’orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d’uso per
l’accoglienza di animali d’affezione, anche di peso superiore a 7 Kg.,
salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. Le
aree destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente;
o) i concessionari, previa autorizzazione, possono
installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, entro il
limite di trecento metri dalla battigia e in una profondità minima d’acqua di
metri due, una sola piattaforma
galleggiante esclusivamente
prendisole della grandezza massima di mq. 30 (trenta). La stessa dovrà essere
ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata
esclusivamente nelle ore di balneazione – dalle ore 9.30 alle 18.30. E’ vietato
utilizzare la piattaforma per tuffi;
p) i concessionari possono utilizzare parte dello
specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di
giochi e attività ludico-motorie (tipo acqua - gym) esclusivamente per il tempo
occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti
gratuitamente. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare un
pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano
l’utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora
é fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo
all’utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque
metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
q) i concessionari sono tenuti ad assicurare
assistenza continua per le attività consentite nei precedenti punti “o” e “p”. I concessionari sono
responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività.
2. Nel periodo compreso fra le ore 23,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in
concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.),
se non con il consenso del
concessionario.
Art. 5
Disposizioni speciali
1. Nell'ambito della costa regionale le aree
riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da
diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non
previste dall’evenuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare
attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale
Autorità Marittima.
Art. 6
Disposizioni finali
1. La presente
Ordinanza, nonchè le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve essere
esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata
della stagione estiva.
2. Gli
Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e
i Corpi di Polizia Municipale, sono incaricati dell'esecuzione della
presente Ordinanza.
3. I
contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più
grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro
derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/contravvenzionati ai
sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11.2.1971 n° 50 e
successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 650
del Codice Penale. L’Organo competente a ricevere il rapporto per
infrazioni all’Ordinanza Balneare, ai sensi della L. 689/1981 è la Regione
Abruzzo – Servizio Demanio Marittimo per finalità Turistico – ricreative.
4. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che,
successivamente all’approvazione del Piano Demaniale Comunale, venissero ad
essere in contrasto con le norme di piano, perderanno di efficacia se meno
restrittive del Piano stesso.
5. La presente Ordinanza resta in vigore fino all’eventuale
emanazione di un nuovo provvedimento.
IL DIRETTORE
REGIONALE
Alba Grossi