IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza in data 30.10.2008 della ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede legale in Via della Bonifica, Martinsicuro, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi” nel Comune di Controguerra (TE) distinta in catasto al foglio n. 2 particelle nn. 11, 24, 25. 26, 30, 31, 32, 63, 91, 92, 109, 117, 118, 125 e 126 e foglio n. 3 particelle nn. 13, 14, 53, 54, 76, 92, 120 e 127;
Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Dirigenziale n. DI3/61 del 21.12.2001 con il quale è stata autorizzata la ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede in via della Bonifica, Martinsicuro (TE), alla coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi”; nel comune di Controguerra (TE)
Preso atto del parere favorevole alla proroga di anni 5 (cinque) della Conferenza dei Servizi riunitasi, ai sensi dell’art. 14 della L. 241/90 (di cui all’art. 2 della L.R. 8/95), in data 29.01.2009;
Preso atto della Convenzione stipulata in data 04/10/2006 con il Comune di Controguerra (TE) ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. 54/83 e s. m. e i.;
Accertato che ricorre l’ipotesi di cui alla lettera C dell’art. 5 della L.R. 67/87, per quanto riguarda la competenza per l’emanazione del provvedimento;
Vista la certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/1374/ETE0211 rilasciata dalla CCIAA di Teramo in data 12/272009;
Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;
determina
La ditta SA.MI.CA. s.r.l. con sede in via della Bonifica, Martinsicuro (TE), è autorizzata alla proroga di anni 5 (cinque) dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località “Masseria Montori – Masseria Crescenzi” nel Comune di Controguerra (TE) distinta in catasto al foglio n. 2 particelle nn. 11, 24, 25. 26, 30, 31, 32, 63, 91, 92, 109, 117, 118, 125 e 126 e foglio n. 3 particelle nn. 13, 14, 53, 54, 76, 92, 120 e 127 alle seguenti condizioni:
1) Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;
2) La profondità di scavo deve salvaguardare il franco di 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo il piezometro, preventivamente installato, costantemente efficiente;
3) La coltivazione deve avvenire mantenendo uno scavo aperto non superiore a 50,00 metri tra il fronte di scavo e la scarpata di ripristino;
4) il ritombamento dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal Decreto Legislativo n. 117/2008;
5) La cauzione, che rimane invariata potrà essere svincolata a seguito di collaudo dell’Ufficio Cave;
6) Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli del precedente provvedimento di autorizzazione.
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta