IL DIRETTORE REGIONALE

Richiamata la Legge Regionale n. 96 del 18/05/2000, modificata dalla Legge Regionale n. 19 del 9/05/2001, che ha istituito la Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana;

Considerato che, secondo l’art. 22 della L.R. n. 38 del 21/06/1996 Legge Quadro sulle Aree Protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa” spetta all’Ente preposto alla gestione della Riserva elaborare ed adottare il Piano di Assetto Naturalistico della stessa;

Richiamata la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione Ambientale Strategica – VAS);

Dato atto

-    che, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, deve essere garantita l’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;

-    che a livello nazionale la succitata Direttiva è stata recepita dalla Parte II del D.lgs.3.04.2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007 e modificata dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4  vigente dal 13 febbraio 2008;

-    che nelle more dell’entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo che disciplinerà la procedura di VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione Abruzzo e a agli Enti Locali, nella specie il Disegno di legge Regionale in materia di Pianificazione per il Governo del Territorio, approvato il 9 agosto 2006, con Delibera di Giunta Regionale n. 907/C e attualmente all’esame del Consiglio Regionale, si applica la Parte II del D.lgs.152/06 così come modificata dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4.

Ritenuto che, nella ricostruzione dell’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Piani di assetto Naturalistico (PAN), l’autorità competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione di piani, che coinvolgono, per le relative istruttorie, le strutture organizzative competenti in materia ambientale, e che quindi, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani di Assetto Naturalistico (PAN) e ad elaborare il relativo parere motivato resta radicata in capo alla Regione, essendo L’Ente locale il soggetto che “..predispone ed adotta il Piano di Assetto Naturalistico e le sue varianti” ed il Consiglio Regionale l’organo che lo approva definitivamente, secondo la procedura stabilita dall’art. 22 della L.R. n. 38 /96, modificata dalla L.R. n. 2/06, così come argomentato più approfonditamente nella nota del 02.09.08, prot. n. 21136, (Allegato n. 1 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione), inviata dalla  Regione Abruzzo a tutti i Comuni gestori di Riserve naturali istituite da leggi regionali;

Richiamati i commi 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in base ai quali è di competenza dell’Autorità competente, e quindi della Regione Abruzzo

-    verificare, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il piano-programma possa avere impatti significativi sull’ambiente,

-    emettere, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 90gg da quando è stato trasmesso il documento preliminare, il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano-programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni,

-    pubblicare il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni;

Considerata la nota del 08.01.09, prot. n. 105, del Comune di Pescara, (Allegato n. 2 da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente determinazione), con la quale è stato trasmesso alla Regione Abruzzo e ai soggetti competenti in materia ambientale il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità  a VAS del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana”, gestita dal Comune mittente, ai sensi dell’art. 12 e dell’Allegato I del D. Lgs. N 152/06 e s.m.i., al fine di richiedere il parere di competenza;

Visto il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità  a VAS del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” trasmesso dal Comune Di Pescara con la nota di cui all’All. n. 2;

Visto il parere emesso dal Settore Tutela dell’Ambiente della Provincia di Pescara, trasmesso con nota del 21.01.2009, prot. n. 28, secondo il quale non emergono impatti significativi per ritenere il PAN debba essere sottoposto alle successive fasi della VAS;

Richiamato l’art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Ritenuto opportuno non assoggettare a VAS il Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.) della Riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” in quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Pescara (All. n. 2), gli interventi in esso previsti risultano finalizzati alla tutela ed al mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, assecondandone l’equilibrio naturale, e non determinano scelte strategiche con possibili scenari alternativi da sottoporre a valutazione;

Accertata la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1.   di escludere dall’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” in quanto, così come indicato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Pescara (All. n. 2), gli interventi in esso previsti risultano finalizzati alla tutela ed al mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, assecondandone l’equilibrio naturale, e non determinano scelte strategiche con possibili scenari alternativi da sottoporre a valutazione;

2.   di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

IL DIRETTORE REGIONALE

Arch. Antonio Sorgi