LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 (Ordinario) del 12.12.2008, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”;
Considerato che, in data 08.01.2009, il “Comitato di Valutazione”, costituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e previsto all’art. 2 del DM n. 2553 dell’8 agosto 2008, ha esaminato il “Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti della Regione Abruzzo”;
Preso atto della nota n. 0000384 del 20.01.2009, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II - ha sottoposto all’attenzione della Regione Abruzzo le questioni di carattere generale emerse dall’esame, da parte del “Comitato di Valutazione”, del “Piano Regionale”, richiedendo alcune modifiche ed integrazioni, sulla base delle linee concordate in sede di riunione;
Preso atto delle osservazioni formulate dai componenti del “Comitato di Valutazione”al “Piano Regionale” approvato con Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008;
Ritenuto, pertanto al fine di recepire le osservazioni del Comitato di Valutazione di dover modificare e integrare il predetto “Piano Regionale” approvato con DGR n. 1157 del 27.11.2008 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 Ordinario del 07.01.2009, come da Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:
1. al punto 1 (Premessa) è stata modificata la locuzione “vini da tavola”con quella di “vini senza indicazione geografica” più rispondente alla nuova normativa comunitaria;
2. al punto 2 (Finalità) è stata ribadita la volontà di escludere i “vini senza indicazione geografica” e a duplice attitudine ( Regina b. e Regina dei Vigneti b.) dagli aiuti previsti dal “Piano Regionale” in quanto non attinenti a “migliorare la qualità delle produzioni”;
3. al punto 3 (Definizioni) è stato meglio specificato il significato di “Meccanizzazione parziale” come segue:
“realizzazione di un impianto viticolo che, per sesto di impianto e/o forma di allevamento, consenta di effettuare con mezzi meccanici alcune delle operazioni colturali”;
4. l’esclusione dei “vini varietali” dal punto 4 (Ambito di Applicazione) è stato motivato al punto 2 (Finalità);
5. che al punto 3 (Definizioni) è stata meglio specificata la definizione di “Superficie vitata” distinguendo quella considerata per i soli fini del pagamento dell’aiuto (art. 75 del Reg. (CE) 555/08) da quella considerata ai fini del potenziale viticolo regionale (D.M. 26 luglio 2000);
6. la definizione di “reimpianto anticipato”, al punto 7 (Condizioni di ammissibilità), è stata uniformata nella seguente:
“l’impegno del produttore ad estirpare un vigneto di pari superficie, entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva all’impianto”;
7. al punto 9 (Azioni ammissibili) è stata meglio specificata la definizione di modalità tecniche degli interventi con la seguente:
“gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue”;
8. al punto 9 (Azioni ammissibili) è stato uniformato il numero minimo di ceppi, riportato nella scheda, con quello previsto nel “Piano” richiedendo il seguente numero minimo di ceppi per le diverse forme di allevamento:
- n. 4000 per il Cordone Libero e Cortina Semplice;
- n. 3333 per la Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
- n. 2500 per il GDC o Doppia Cortina;
- n. 1600 per il Pergola Abruzzese;
tuttavia, per oggettive e motivate ragioni tecnico-agronomiche, possono essere autorizzati sesti di impianto con impiego di un minore numero di ceppi per ciascuna forma di allevamento;
9. al punto 9 (Azioni ammissibili) è stata meglio specificata la definizione di miglioramento delle tecniche di gestione con la seguente:
“la possibilità di adeguare un vigneto obsoleto alla meccanizzazione parziale o totale con la modifica della forma di allevamento o delle struttura di sostegno esistente, mediante l’aumento del numero dei ceppi, dei pali e dei fili, esclusa l’ordinaria manutenzione”;
10. al punto 11 (Entità dell’aiuto) è stato modificato l’ultimo capoverso con il seguente:
“Sono ammesse, nell’ambito della stessa azienda, ristrutturazioni attraverso il reimpianto vigneti con il solo aumento della densità di ceppi, considerato che tale intervento non è assimilabile al rinnovo naturale, a condizione che vi sia un incremento del numero dei ceppi per ettaro non inferiore al 20%”;
Dato atto che agli “Allegati “I” e “II/A, II/B, II/C, II/D”, alla Deliberazione n. 1157 del 27.11.2008 non è stata apportata alcuna modifica e integrazione;
Preso atto della circolare di AGEA Area Coordinamento del 09.01.2009 prot. ACIU.2009.8 con la quale viene prorogato al 10.02.2009, per il solo anno 2009 il termine per la presentazione delle domande a seguito del D.M. n. 18 del 09.01.2009;
Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie competenze, la regolarità e legittimità;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
delibera
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:
1. di modificare, così come meglio specificato in narrativa il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”, approvato con DGR n. 1157 del 27.11.2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 (Ordinario) del 12.12.2008;
2. di precisare che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il predetto “Piano Regionale” (Allegato A), composto da n. 19 pagine, così come modificato con la presente deliberazione e che rimane invariato quanto altro stabilito con la DGR n. 1157 del 27.11.2008, e precisamente gli Allegati “I” e “II/A, II/B, II/C, II/D” purché non in contrasto con il presente provvedimento;
3. di prendere atto della circolare AGEA, Area Coordinamento del 09.01.2009 prot. ACIU.2009.8, con la quale viene prorogato al 10.02.2009, per la sola campagna 2008/2009, il termine per la presentazione delle domande a seguito del D.M. n. 18 del 09.01.2009;
4. di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto, ivi compresi quelli relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all’adeguamento del Piano stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II, e ad AGEA Coordinamento;
6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, compresi tutti gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it .
Segue Allegato